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Anche le associazioni soggette alla chiusura delle P.IVA inattive

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n.1415522/2019 del 3/12/2019 vengono definiti i criteri e le modalità di applicazione della nuova disposizione normativa[i] in materia di chiusura delle P.IVA inattive e le forme di comunicazione preventiva al contribuente.

L'Agenzia delle entrate procederà quindi d'ufficio, attraverso riscontri automatizzati, alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa.

Tale provvedimento può interessare anche le associazioni che, pur in possesso della P.IVA, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi nei tre esercizi precedenti, omettendo al contempo di presentare il modello di comunicazione di cessazione della P.IVA: si ricorda che l’omissione di tale comunicazione non è soggetta a sanzioni[ii].

Anche per le associazioni, qualora dagli elementi presenti in Anagrafica tributaria non emergano evidenze atte a supporre l’operatività del soggetto, l’Agenzia procederà contestualmente alla estinzione anche del codice fiscale.

A tutti i soggetti per cui sarà presunta l’inattività sarà inviata dall’Agenzia delle entrate una raccomandata A/R in cui verrà comunicata l’estinzione: l’associazione avrà poi 60 giorni per contestare presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate il provvedimento di estinzione sia della P.IVA sia del Codice fiscale.

Arsea Comunica n. 109 del 27/12/2019



[i] Articolo 7-quater comma 44 del decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225

[ii] articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, così come modificato dall’art. 7-quater comma 45 del decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225

 

 

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