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Organizziamo spettacoli a pagamento: dobbiamo effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi?

Per quanto concerne i corrispettivi da biglietteria la risposta è no, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 506 del 10/12/2019 in quanto queste informazioni arrivano già all’Agenzia delle Entrate dalla SIAE.

Per l'attività di spettacolo - e per quelle ad esse connesse - l’articolo 74 quater del DPR IVA prevede infatti che la certificazione dei corrispettivi, inerenti alle prestazioni indicate nella tabella C del DPR IVA, avvenga emettendo, mediante misuratori o biglietterie automatizzate, un titolo di accesso.

I dati dei titoli di accesso devono quindi essere trasmessi alla SIAE attraverso un prospetto riepilogativo giornaliero da cui risulti, per ciascun evento, tra gli altri:

-  i dati richiesti per lo scontrino di chiusura giornaliera di cui all'articolo 12, terzo comma, del DM 23 marzo 1983;

-  l'incasso giornaliero, con separata indicazione dell'imponibile, delle aliquote applicabili e delle relative imposte, dell'ammontare incassato a titolo di prevendita e di corrispettivi per eventuali prestazioni accessorie;

-  i corrispettivi relativi agli abbonamenti emessi;

-  il numero degli ingressi effettuati.

La SIAE provvede successivamente a trasmettere all’anagrafe tributaria queste informazioni e pertanto la trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dell’associazione sarebbe un duplicato.

 

Cosa devono indicare i titoli di accesso?

I misuratori o biglietterie automatizzate devono rilasciare un biglietto che presenta queste informazioni:

1) i dati previsti per gli scontrini fiscali dall'articolo 12, commi primo e secondo, del decreto Ministro delle finanze del 23 marzo 1983;

2) natura dell'attività esercitata,

3) data e ora dell'evento;

4) luogo, impianto e sala dell'evento;

5) numero e ordine di posto;

6) natura, titolo e ogni altro elemento identificativo dell'evento;

7) corrispettivo per l'attività di spettacolo;

8) indicazione di eventuali ingressi gratuiti, riduzioni dei prezzi e relative causali, dicitura "abbonato" ed estremi dell'abbonamento;

9) ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;

10) eventuali prestazioni accessorie;

11) dati del soggetto emittente;

12) sigillo fiscale.

 

Cosa deve fare l’associazione che effettua altre prestazioni di servizi/cessioni di beni di natura commerciale non soggette a fatturazione?

L’esonero vale esclusivamente per i biglietti di ingresso agli spettacoli: per le altre entrate commerciali tradizionalmente documentate con scontrino o ricevuta fiscale rimane invece aperto il tema della trasmissione telematica dei corrispettivi.

Tale adempimento trova disciplina nell’art. 2 del DLgs 5 agosto 2015, n. 127 ed è previsto a carico dei soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate per le quali, ai sensi dell'articolo 22 del decreto IVA, non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non su richiesta del cliente. In sostanza il contribuente è chiamato a memorizzare i dati dei corrispettivi giornalieri e a trasmetterli telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

 

Arsea Comunica n. 103 del 11/12/2019


 

 

 

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