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Bollo sulle fatture elettroniche: cosa succede se non si versa?

Proseguiamo il percorso di analisi del Decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” iniziato con le novità in materia di IVA sui servizi educativi (Arsea Comunica n. 87 del 28/10/2019) e con la disciplina di “Appalti e subappalti: novità su ritenute sul lavoro subordinato e reverse charge” (Arsea Comunica n. 88 del 29/10/2019).

Quando si emette una fattura esente da imposta di bollo in via telematica è necessario versare, sempre in via telematica, anche la relativa imposta di bollo di 2 euro, indicando in fattura che l’imposta è assolta in modo virtuale.

 

Associazioni esonerate.

Si ricorda che alcuni Enti senza scopo di lucro sono esenti da imposta di bollo. Lo sono:

a) le Associazioni di Promozione Sociale, le Organizzazioni di volontariato e le Onlus iscritte nei rispettivi registri, in forza dell’art. 82 del DLgs 117/2017, meglio noto come il Codice del Terzo Settore, a partire dal 1° gennaio 2018;

b) gli Enti di Promozione Sportiva e le Federazioni sportive Nazionali in virtù delle modifiche apportate al Decreto sull’imposta di bollo dall’art. 90 della Legge 289/2002;

c) le Associazioni e società sportive dilettantistiche a partire dal 1° gennaio 2019, in virtù della Legge 145 del 30/12/2018, art. 1, comma 646 meglio nota come Legge di Bilancio 2019.

Per informazioni sui termini e modalità di versamento si rinvia alla lettura di Arsea Comunica n. 28 del 12/04/2019.

 

Cosa succede se non si versa?

L’articolo 17 del decreto fiscale stabilisce che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunica con modalità telematiche al contribuente:

• l’ammontare dell’imposta,

• la sanzione da versare ridotta ad un terzo,

• gli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

 

Arsea Comunica n. 98 del 13/11/2019

 

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