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La quota di iscrizione alla manifestazione sportiva è fiscalmente rilevante per l’associazione?

Le associazioni di associazioni sono qualificabili come associazioni sportive dilettantistiche?

Sul primo quesito interviene l’Agenzia delle Entrate con la risposta a Interpello n. 453 del 30/10/2019.

Il dubbio viene posto da una associazione senza scopo di lucro ente non commerciale che associa le società sportive affiliate alla Federazione ALFA che partecipano al Campionato Sportivo XX.

L'Istante, quale associazione di categoria delle società ad essa associate ed affiliate alla Federazione ALFA, agisce nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme federali curando il Campionato Sportivo XX e qualunque altra manifestazione sportiva riservata esclusivamente all'Istante e alle sue associate, concorrendo anche all'organizzazione delle manifestazioni riservate a più Associazioni, secondo il ruolo e le funzioni di volta in volta ad esso spettanti.

Il quesito riguarda il trattamento fiscale della quota aggiuntiva di iscrizione al campionato richiesta alle società sportive che non sono socie dirette dell’organizzatore ma associate all'Associazione BETA che svolge, nel contesto sportivo federale, la medesima attività dell'Associazione Istante ed è anch'essa affiliata alla medesima Federazione.

L’Agenzia delle Entrate conferma la soluzione interpretativa dell’istante: la quota richiesta alle associazioni affiliate all’associazione BETA a sua volta affiliata alla medesima Federazione a cui è affiliata l’Istante, ancorché non socie dell’Istante, devono intendersi non soggette ad IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR IVA[i] e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 148, terzo comma, del TUIR.

Ciò è possibile in quanto l’Istante:

a)   presenta i requisiti statutari richiesti dalle norme citate;

b) rientra tra le tipologie associative menzionate dalle norme citate;

c)   l'attività in relazione al quale viene richiesto il corrispettivo rientra nelle attività istituzionali;

d) l'attività viene effettuata, conformemente a quanto disposto nelle norme citate, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti, oppure anche nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti: nel caso specifico le associazioni che versano la quota integrativa sono affiliate alla medesima Federazione affiliante l’Istante.

 

Le associazioni di associazioni sono qualificabili come associazioni sportive dilettantistiche?

Sorge però un dubbio su un aspetto non affrontato dall’Agenzia delle Entrate: l’Istante può essere iscritto nel Registro CONI e quindi qualificarsi come associazione sportiva dilettantistica in quanto tale ammessa alle agevolazioni sopra descritte?

L’Istante viene infatti presentata come associazione di categoria – in quanto tale associazione di associazioni – che organizza manifestazioni sportive che dovrebbero essere di esclusiva degli Organismi sportivi affilianti.

Il Regolamento di funzionamento del Registro CONI prevede infatti che

l’iscrizione al Registro è riservato alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell’art. 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a)   abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;

b)   abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;

c)   non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello:

1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione in proprio o per conto dell’Organismo sportivo (FSN, DSA, EPS) di appartenenza;

2) quelle che organizzano attività sportiva (si intende tale, ai sensi dell’art.2 del Regolamento lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall’Organismo sportivo di riferimento), didattica (si intendono tali “i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall’Organismo sportivo o organizzati dalla Associazione/Società se espressamente autorizzata dall’Organismo sportivo di affiliazione) e/o eventi formativi in proprio o per conto dell’Organismo di appartenenza (si intende tale “l’iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell’Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati , relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo), ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga all’Organismo medesimo;

3) quelle che esercitano attività amministrativa-contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell’Organismo sportivo di affiliazione;

d)   a nessun titolo costituiscano un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza;

e)   svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di appartenenza;

f) abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio (FMSI e FICr)”.

Cosa si intende quando si afferma che una associazione è di secondo grado anche quando organizza l’attività didattica che dovrebbe essere l’attività tipica delle associazioni e società sportive dilettantistiche?

Le ASD/SSD possono essere delegate alla gestione delle manifestazioni sportive e all’attività di formazione in via non temporanea?

Quando, al di là delle ipotesi descritte, un sodalizio si qualifica come associazione di secondo grado?

Forse a questi quesiti darà risposta il neo costituito tavolo di lavoro costituito dalla Giunta nazionale CONI nel corso della riunione del 29 ottobre[ii] che si occuperà del Registro CONI e della Fiscalità. La Commissione sarà presieduta da Francesco Ettore (Presidente della FIV), coadiuvato da Andrea Mancino (Presidente FIBiS), quale vicepresidente, e da Pasquale Loria (Presidente FIGH), Angelo Cito (Presidente FITa), Daniele Molmenti e Margherita Granbassi (Rappresentanza Atleti), Vincenzo Manco (Presidente UISP) e Ariano Amici (Presidente FASI).

 

Arsea Comunica n. 94 del 1/11/2019

 



[i] Art. 4 DPR IVA "Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad  esclusione  di  quelle  effettuate  in  conformità  alle  finalità  istituzionali  da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".

[ii]La Giuntaha deliberato la costituzione di 10 tavoli di lavoro composti da componenti della Giunta e del Consiglio Nazionale riguardanti i seguenti argomenti:

1) Principi informatori e statutari,

2) Giustizia Sportiva,

3) Registro Coni/Fiscalità,

4) Professionismo/ Lavoro Sportivo,

5) Aggregazioni/Riconoscimenti,

6) Legge Delega,

7) Convenzione FSN/DSA-EPS,

8) Territorio,

9) Funzionamento Organismi Sportivi,

10) Contributi.

 

 

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