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Società sportive, indennità di carica e distribuzione indiretta di utili.

Una società sportiva dilettantistica si rivolge all’Agenzia delle Entrate per comprendere quale sia il criterio da applicare per verificare se le indennità di carica erogate siano tali da configurarsi come forma di distribuzione indiretta di utili e proventi, ossia se sia possibile ricorrere ai nuovi parametri indicati dall’art. 8 del Codice del Terzo Settore (CTS) o se si debba applicare l’art. 10 del DLgs 460/19978.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche si configurano infatti come soggetti senza scopo di lucro. In particolare, l’articolo 90 della Legge 289/2002 che le disciplina prevede che nello statuto – e quindi nella gestione del sodalizio – sia affermata “l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette”.

 

Le indennità di carica

Sgombriamo quindi il dubbio rispetto alla possibilità che gli amministratori di una asd o di una ssd possano legittimamente percepire indennità di carica: la gratuità degli incarichi degli amministratori era prevista originariamente dal citato art. 90, ma il vincolo è stato eliminato con le modifiche apportate al testo dall'art. 4, comma 6 ter, del Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72.

L’assemblea – dell’associazione o della società – può pertanto deliberare il riconoscimento di una indennità di carica, ossia di un compenso erogato per lo svolgimento delle funzioni elettive, qualificato come una collaborazione coordinata e continuativa da assicurare alla Gestione separata Inps ed assimilata, fiscalmente, al reddito da lavoro dipendente salvo che non sia lo statuto a sancire la gratuità delle cariche elettive.

 

La quantificazione dell’indennità

L’Agenzia, con la Risposta n. 452 del 30/10/2019, chiarisce che l’entità dell’emolumento, per non essere qualificato come forma di distribuzione indiretta di utili, deve rispettare il parametro fissato dall’art. 10 del DLgs 460/1997[i], ossia la circostanza che il relativo importo individuale annuo non sia superiore al compenso massimo previsto dal DL 21 giugno 1995, n. 239 per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Questo perché il CTS prevede l’abrogazione della norma citata ma con effetto posticipato all’esercizio successivo a quello di acquisizione dell’autorizzazione della Commissione europea rispetto ai nuovi regimi fiscali introdotti dal CTS e di funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Solo successivamente a tale momento si potrà fare ricorso al criterio indicato dall’art. 8 del DLgs n. 117/2017[ii], secondo cui si configura come distribuzione indiretta di utili "la corresponsione ad amministratori, ... di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni".

Arsea Comunica n. 92 del 31/10/2019



[i] disposizione nata per le ONLUS ma applicabile anche alle associazioni e alle società dilettantistiche come precisato dall’Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 124/E del 1998 e n. 21/E del 2013 e con la Risoluzione n. 38/E del 2010

[ii] Codice del Terzo Settore

 

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