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L’importanza di tarallucci e vino in associazione.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, comunemente nota come bar circolistico, quando e a quali condizioni può essere realizzata?

Le associazioni possono organizzare tale attività nel rispetto della normativa amministrativa e fiscale ed esistono alcune norme che introducono semplificazioni amministrative ed agevolazioni fiscali in materia.

 

La disciplina contenuta nel TUIR.

Si tratta dell’articolo 148, quinto comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) ai sensi del quale “5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari (…) sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3”, con analoga agevolazione ai fini IVA.

Qui entrano in gioco non le associazioni di promozione sociale, ai sensi della Legge 383/2000 ed oggi del Codice del Terzo Settore, ma quelle realtà che abbiano ottenuto il riconoscimento delle finalità assistenziali da parte del Ministero dell’Interno (in seguito, per brevità, Enti assistenziali), e le relative affiliate in quanto parti integranti di detti Enti.

A titolo esemplificativo, tra gli Enti assistenziali riconosciuti dal Ministero dell’Interno si può menzionare la Federazione Italiana Bocce[i] la quale non risulta invece iscritta nell’Elenco delle Associazioni di promozione sociale[ii] riconosciute dal Ministero del Lavoro ai sensi della Legge 383/2000.

In virtù del menzionato articolo 148 del TUIR tali associazioni potrebbero organizzare, nella sede associativa dove svolgono le proprie attività istituzionali, il servizio di somministrazione alimenti e bevande nei confronti dei tesserati all’Ente che ha ottenuto il riconoscimento ministeriale a condizione che tale attività sia strettamente complementare a quella di natura istituzionale. Nel caso di verifica quindi verrà sanzionata, e numerosi sono i precedenti, l’associazione che fornisce il servizio a persona non tesserata, l’associazione che effettua il tesseramento senza alcuna formalità e contestualmente offre il servizio, così come l’associazione che non sia in grado di dimostrare una effettiva vita associativa e che si limiti quindi a gestire un bar sotto le mentite spoglie di un’associazione.

Si ricorda che la disposizione in questione è stata introdotta dal Decreto Legislativo 460/1997 e che non era prevista analoga agevolazione negli esercizi precedenti.

La complementarietà della somministrazione di alimenti e bevande rispetto allo svolgimento delle attività istituzionali si può tradurre anche come strumentalità rispetto a tali attività: se organizzo attività sportive ho necessità di garantire che i soci si idratino, se organizzo attività culturali serali, i soci che si recano direttamente da lavoro potrebbero avere bisogno di mangiare qualcosa. Ma mangiare cosa?

La somministrazione di alimenti e bevande è concettualmente diversa dalla ristorazione.

Tecnicamente si dice che il prodotto non deve cambiare le caratteristiche organolettiche. Va bene quindi il panino, il prodotto precotto riscaldato in microonde ma non la più sana pasta, olio, aglio e peperoncino. La somministrazione di pasti, per espressa indicazione del comma 4 del citato articolo 148 del TUIR, resta infatti attività commerciale ancorché diretta ai soci, salve le eventuali agevolazioni applicabili nel caso in cui l’attività sia realizzata nell’ambito di occasionali attività di raccolta fondi.

La disciplina contenuta nel Codice del Terzo Settore (CTS).

La disposizione esaminata non viene abrogata dal CTS ma il Codice ne ripropone i contenuti atteso che agli Enti del Terzo settore, per espressa esclusione[iii] non può applicarsi l’articolo 148 del TUIR nella sua interezza. Ne consegue il permanere del doppio binario agevolativo.

Il CTS incardina l’agevolazione nel regime fiscale delle sole associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro (art. 86).

Il testo può apparire identico rispetto al menzionato art. 148 del TUIR ma ci sono delle sostanziali differenze.

Per il CTS l’agevolazione si applica:

a) esclusivamente alle associazioni iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore;

b)con riferimento esclusivo all’attività diretta a “propri associati”, “familiari conviventi” dei propri associati, “associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale”. Nel Codice non viene quindi menzionata la figura del tesserato come potenziale fruitore del servizio a condizioni fiscalmente agevolate: ne consegue che il tesserato può garantire il beneficio fiscale solo se a sua volta socio di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;

c)   a condizione non solo che l’attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali”, ma anche che per la stessa non ci si avvalga di alcun strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati. Tale requisito era già diventato d’altro canto un comportamento vivamente consigliato a seguito delle diverse contestazioni da parte degli organi accertatori e pertanto si consiglia che sia rispettato anche da chi non assumerà la qualifica di associazione di promozione sociale. Il tema della pubblicità trova inoltre un suo limite anche oggi nella organizzazione dell’attività: l’eventuale locale di somministrazione di alimenti e bevande non può prevedere insegne che alludano alla realizzazione di questo servizio e lo stesso non può avere accesso diretto su strade.

 

Si segnalano infine le novità legate alla c.d. licenza alcolici – ed ai conseguenti rinnovati adempimenti a breve in scadenza - su cui ci siamo soffermati in Arsea Comunica n. 89 del 30/10/2019.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si segnala:

-   Bar circolistici aperti al pubblico?” in Arsea Comunica n. 61 del 15/09/2014; 

-   “Bar circolistico: le contestazioni del Comune” in Arsea Comunica n. 89 del 13/11/2013;

-   Bar circolistici: requisiti professionali e comunicazioni necessarie” in Arsea Comunica n. 14 del 5/3/2013;

-   “Quando il bar circolistico può dirsi fiscalmente agevolato?” In Arsea Comunica n. 97 del 20/12/2012 in commento ad una sentenza della Cassazione;

-   “Bar circolistico e indicazione del Ministero dello sviluppo economico”, in Arsea Comunica n. 52 del 27/06/2012;

-   “Bar circolistici e Cassazione” in Arsea News n. 49 del 6/05/2009 di commento alla sentenza della Corte di Cassazione 11.12.2008, n. 29097 relativa ai redditi del 1994;

-   “Fisco: quando il bar circolistico è attività commerciale” in Arsea News n. 113 del 17/11/2008 di commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 25463/2008;

-   “Serate danzanti e bar all’interno di associazioni tassate” in Arsea News n. 72 del 6/10/2007, di commento alla sentenza della Cassazione n. 7953 del 30.03.2007, relativa ad un accertamento relativo a redditi prodotti nel 1995;

-   Bar circolistici e Corte di Cassazione”, in Arsea News n. 54 del 23/06/2006, di commento alla sentenza della Corte di Cassazione del 13/01/2006 n. 612;

-   “I bar circolistici e la Corte di Cassazione” in Arsea News n. 5 del 17/01/2006, di commento di due sentenze della Cassazione che esprimono orientamenti divergenti (sentenza n. 18563/2005 e sentenza n. 19843/2005).

 

 

Arsea Comunica n. 90 del 30/10/2019

 



NOTE

[i]  L’Elenco degli Enti Nazionali con finalità Assistenziali - aggiornato all'1.10.2012 è consultabile alla pagina http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1217/%20ASSISTENZIALI.pdf  

[ii] Il Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale è pubblicato alla pagina https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Associazionismo-sociale/Documents/Registro-Nazionale-APS-14052019.pdf

[iii]art. 89 del Codice

 

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