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Contratti di lavoro in ambito sportivo dilettantistico... ma non solo

Si è da poco affacciato un nuovo contratto collettivo di lavoro che potrebbe interessare anche le associazioni sportive dilettantistiche ma in generale tutti gli Enti del Terzo Settore. Si tratta del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai Dipendenti di Enti, Imprese e Cooperative Sociali del TERZO SETTORE Sport e altri Enti senza scopo di lucro”.

Il contratto ha validità dal 1° Ottobre 2019 al 30 Settembre 2022 ed è stato stipulato dalle seguenti sigle:

a) come Parti Datoriali

- FENALC: Federazione Nazionale Liberi Circoli

- OPES: Organizzazione per l’educazione allo sport

- ANPIT: Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario

- CIDEC: Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti

- UNICA: Unione Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio, dei Servizi e dell’Artigianato

- ALIM: Associazione Liberi Imprenditori

- ANAP: Associazione Nazionale Aziende e Professionisti

- CEPI: Confederazione Europea Piccole Imprese

- CONFIMPRENDITORI: Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti

b) come parti sindacali

- C.I.S.A.L. Terziario: Federazione Nazionale Sindacati autonomi lavoratori commercio, servizi, terziario e turismo

- CIU: Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali

mentre l’Ente Bilaterale Confederale è stato individuato nell’ENBIC.

L’accordo evidenzia in premessa il ruolo fondamentale del Terzo Settore: “in Italia vi è stato un vero tracollo del settore manifatturiero, con perdita di oltre 1.200.000 posti di lavoro nel corso di 15 anni (2000 - 2015). Tale perdita è particolarmente drammatica perché riguarda fonti di reddito primario, che hanno cioè il compito di produrre ricchezza distribuibile. Naturalmente, anche l’agricoltura, il Terziario Avanzato ed il Terziario “di transito” (turistico e per commercializzazioni verso l’estero) producono redditi primari, ma anche tali attività sono fortemente condizionate dal livello dei costi interni e sono sempre meno concorrenti sul mercato internazionale. Il Terzo Settore è una parziale risposta alla predetta tendenza perché unisce un obiettivo etico alla componente volontaristica e si risolve nella creazione di molte attività e posti di lavoro economicamente compatibili. Per tali motivi, il Terzo Settore ha avuto uno sviluppo continuo, anche se contrattualmente eterogeneo e le Parti sottoscrittrici questo CCNL intendono esplicitamente predisporre uno strumento organico ed avanzato che favorisca la permanenza dello sviluppo di settore e garantisca omogenei diritti ai Lavoratori in esso impiegati”. Di tale crescita ne sono testimonianza anche gli ultimi dati pubblicati dall’Istat relativi al 2017.

La scelta è stata quella di definire un unico contratto per i diversi livelli di inquadramento, dirigenti e quadri inclusi.

La strutturazione vede una disciplina generale per le norme contrattuali comuni, riportante i diritti e doveri di tutti i settori di applicazione e una disciplina speciale, che tratta degli aspetti di dettaglio che regolano il rapporto di lavoro.

Viene valorizzato il principio di sussidiarietà: il Ccnl prevede solo le retribuzioni e le norme che rispondano ai bisogni primari ed alle professionalità della generalità dei lavoratori rinviando alla contrattazione di secondo livello diversi aspetti. Anche sotto il profilo economico viene riconosciuto un elemento perequativo regionale, proporzionato agli indici regionali del costo della vita, per ridurre, a parità di retribuzione nominale lorda mensile normale, le marcate differenze tra i poteri d’acquisto regionali.

In considerazione della specificità del settore viene introdotto un articolato sistema di flessibilità dell’orario di lavoro, che contemperi le esigenze lavorative con quelle personali e familiari del Lavoratore, perseguendo, per quanto possibile, la conciliazione dei tempi «vita-lavoro». In particolare, sono stati introdotti sistemi di intensificazione/ rarefazione dell’orario di lavoro attraverso la banca delle ore e maggiorazioni per straordinario proporzionate alla diversa onerosità della prestazione richiesta al lavoratore.

Interessante inoltre tutta la parte relativa al welfare contrattuale, anche quale stimolo allo sviluppo di un sostanzioso welfare aziendale, con l’obiettivo di dare spazio alla previdenza complementare attraverso l’Ente bilaterale Enbic.

Come nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti degli impianti e delle attività sportive stipulato con la FESICA-CONFAL, su cui ci siamo soffermati nella circolare n. 51 del 13/07/2019, si fa espresso riferimento alle collaborazioni sportive di cui all’articolo 67, comma 1 lettera m) del Testo Unico delle imposte sui redditi ma senza soffermarsi sull’istituto. Il contratto in esame introduce però la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative.

Si ricorda che l’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 ha previsto l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni esclusivamente personali e continuative quando modi di esecuzione siano organizzati dal Committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione dei tempi e luoghi di lavoro). La norma prevede però che non si applica detta disposizione alle figure disciplinate da contratti collettivi.

Il contratto in esame prevede espressamente la possibilità di ricorrere alla collaborazione coordinata e continuativa con riferimento a:

- Consulente Progettazione;

- Consulente Internazionalizzazione;

- Traduttore/Interprete - Mediatore Culturale;

- Consulente I.C.T.;

- Consulente di Organizzazione, nelle fasi di preparazione ed implementazione di nuovi aspetti organizzativi;

- Figure richieste per Eventi temporanei;

- Gerente di Struttura ricettiva;

- Insegnante/Istruttore di: ginnastica, fitness, nuoto, tennis, yoga, danza o simili;

- Addetta all'assistenza domiciliare, con o senza titoli particolari eccedenti l'esperienza pratica;

- Operatore Socio-Sanitario;

- Infermiere;

- Massaggiatore;

- Massoterapista.

A queste figure contrattualmente indicate si aggiungono, sempre ai sensi del comma 2, dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015:

- le figure professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi Albi Professionali;

- altre Figure professionali per le quali, su istanza di una Parte interessata, la Commissione Bilaterale Nazionale di Interpretazione Contrattuale preveda discipline specifiche in ragioni delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore di applicazione;

- attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli Organi di Amministrazione e controllo delle Società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

- collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. ex art. 90 L. 289/2002.

Le Parti interessate potranno in ogni caso richiedere alla Commissione Bilaterale Nazionale di Certificazione o alle Commissioni di cui all’art. 76 D.Lgs. 276/2003, la certificazione dell’assenza dei requisiti di “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal Committente anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro”.

 

Arsea Comunica n. 81 del 15/10/2019

 

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