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Come si modifica lo statuto di un’associazione?

Le associazioni si possono trovare di fronte all’esigenza di modificare il proprio statuto perché lo chiede la Legge o perché sopravvengono nuove esigenze organizzative o nuove attività da promuovere.

Per procedere alla modifica statutaria è innanzitutto necessario verificare cosa prevede in merito l’attuale statuto. Le modifiche avvengono infatti in assemblee c.d. straordinarie per le quali:

a) possono essere previste modalità di convocazione diverse dalla convocazione dell’assemblea ordinaria. Si evidenzia che qualora sia prevista la convocazione mediante mera affissione dell’avviso in sede, risulta opportuno in ogni caso accompagnarla ad altre modalità di comunicazione dirette ai singoli soci, come l’invio di e-mail, ritenute più efficaci atteso che i soci potrebbero anche non frequentare con continuità la sede dell’associazione;

b) vengono richiesti dei quorum costitutivi (ossia numero di soci presenti) e deliberativi (ossia numero di soci che votano la proposta) rafforzati rispetto a quelli richiesti con riferimento alle assemblee ordinarie. Sul tema l’articolo 21 del Codice civile, relativo alle associazioni dotate di personalità giuridica (anche dette associazioni riconosciute), prevede che “per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti”.

Le Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri che adeguano lo statuto alle disposizioni inderogabili del Codice entro il 30 giugno 2020, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (ex art. 101 DLgs 117/2017)) se l’adeguamento è legato a “nuove disposizioni inderogabili” o all’introduzione di “clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ad Arsea Comunica n. 48 del 9/07/2019 in cui vengono analizzate le indicazioni del Ministero del Lavoro.

L’iter prevede quindi:

1) verbale del Consiglio Direttivo di convocazione dell’Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto e approvazione della bozza da presentare in Assemblea;

2) predisposizione e conservazione della comunicazione di convocazione dell’Assemblea (le associazioni devono poter provare l’avvenuta comunicazione);

3) verbale dell’Assemblea straordinaria in prima e, qualora non sia stato raggiunto il quorum costitutivo, verbale in seconda da tenere in giorno diverso da quello della prima. Verbale e statuto (in cui sarà specificato che è parte integrante del verbale dell’Assemblea straordinaria del __/__/__) devono essere stampati in duplice esemplare e si consiglia di apporre le firme per esteso dei soci presenti nell’ultima pagina dello statuto, in entrambi gli esemplari, mentre sulle altre pagine si consiglia di apporre, anche in sigla, la firma di Presidente e Segretario. Nel caso in cui l’associazione sia dotata di personalità giuridica o nel caso in cui l’associazione intenda richiedere la personalità giuridica, la modifica dovrà avvenire con l’assistenza del notaio.

Sugli statuti deve essere apposta la marca da bollo da euro 16,00 ogni 100 righi per i due esemplari (la marca da bollo, in quanto datata, dovrà essere acquistata prima dell’Assemblea o nel giorno stesso ma non dopo) ma sono esenti da tale imposta:

a) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS iscritte nei rispettivi registri ai sensi dell’art. 82 del DLgs 117/2017. Secondo l’Agenzia delle Entrate dell’Emilia-Romagna tale agevolazione troverebbe applicazione anche ai soggetti che intendono iscriversi nei già menzionati registri;

b) le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, iscritte nel Registro CONI. Secondo l’Agenzia delle Entrate dell’Emilia-Romagna tale agevolazione troverebbe applicazione anche ai soggetti che intendono iscriversi in tale registro.

L’associazione per procedere alla registrazione deve quindi recarsi in banca/posta dove chiedere il Modello F23 e scrivere:

- in dati anagrafici i dati dell’associazione (denominazione, sede e codice fiscale);

- in dati del versamento:

A) in UFFICIO o ENTE (6) il codice dell’ufficio dove registrare lo statuto,

B) nella causale (9) inserire RP,

C) in codice tributo (11) nella prima riga indicare 109T e importo (13) € 200,00 (è l’imposta di registro);

L’imposta di registro non è dovuta (ex art. 82 DLgs 117/2017) da:

1) le organizzazioni di volontariato con riferimento a qualsiasi atto;

2) gli altri Enti del Terzo Settore (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) quando la modifica statutaria abbia lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

4) Si rende quindi necessario andare all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registrazione Atti, per registrare lo statuto con i seguenti documenti:

1.   lo statuto (in due copie originali, ovvero con le firme in originale);

2.   il modello F23 da cui risulta il pagamento dell’imposta di registro quando dovuta;

3.   il Modello 69 per la registrazione dell’atto (il Modello può essere richiesto direttamente all’Ufficio).

5)Nel caso in cui modificando lo statuto sia stata modificata anche la denominazione associativa, sempre all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate si rende necessario aggiornare l’anagrafica tributaria compilando:

a) Il Modello AA5/4 nel caso in cui l’associazione abbia solo il codice fiscale;

b) Il Modello AA7/10 nel caso in cui l’associazione sia titolare anche di partita iva.

Nel quadro A – tipo di richiesta, sarà necessario fleggare “variazione dati” ed inserire quindi tutti i dati aggiornati.

 

Di ogni modifica statutaria è necessario dare tempestiva comunicazione agli Uffici che gestiscono albi e registri a cui l’associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l'Associazione risulti iscritta.

 

Arsea Comunica n. 76 del 30/09/2019

 

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