Le società sportive dilettantistiche possono assumere anche la veste di impresa sociale atteso che si tratta, in entrambi i casi, di soggetti senza scopo di lucro e, in entrambi i casi, è previsto, come oggetto sociale, l’“organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche” (art. 2 del DLgs 112/2017).
Le società sportive dilettantistiche interessate dovranno dimostrare di esercitare in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale. Accanto alle attività sportive dilettantistiche (qualificate ex lege come di interesse generale) potranno pertanto organizzare ulteriori attività come, a mero titolo esemplificativo:
- le prestazioni sociosanitarie di cui al DPCM del 14 febbraio 2001, tra cui l’attività di ginnastica riabilitativa o l’utilizzo dell’attività equestre non in un’ottica didattico-sportiva o agonistica ma come veicolo per un percorso riabilitativo;
- l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, come l’organizzazione di eventi e di occasioni di socializzazione;
- l’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, tra cui vi può rientrare il c.d. turismo sportivo;
- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa, come i servizi dopo-scuola da abbinare alla pratica sportiva.
Si pensi a quelle discipline che abbinano alla meditazione tecniche di rilassamento muscolare, attività utilizzate anche in progetti all’interno di istituti penitenziari: dette attività non essendo espressamente contemplate nell’elenco CONI non sono qualificabili come “sportive dilettantistiche” ma potrebbero rientrare nelle attività culturali di interesse sociale o nelle prestazioni sociosanitarie a seconda delle modalità di realizzazione.
Esistono poi realtà che abbinano all’attività sportiva anche attività riabilitative e fisioterapiche a carattere sociosanitario: dette realtà potrebbero aprire una riflessione rispetto alle opportunità di qualificarsi come imprese sociali.
Come premesso, la società deve svolgere in via principale attività di interesse generale, requisito che si configura quando più del 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri che saranno definiti con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, derivino dallo svolgimento di tali attività. Ne consegue che la società potrà percepire anche ricavi di natura diversa ma nel rispetto di tale plafond.
Nella presente circolare ci soffermiamo sui seguenti aspetti:
a) chi potrebbe essere interessato ad assumere la veste di impresa sociale?
b) chi non può in ogni caso assumere la veste di impresa sociale?
rinviando ad un successivo approfondimento (Arsea Comunica n. 75 del 26/09/2019) temi quali:
a) la fiscalità delle società sportive dilettantistiche imprese sociali;
b) gli adempimenti che le ssd imprese sociali devono espletare;
c) le società sportive imprese sociali che rinunciano all’iscrizione nel Registro CONI.
Perché assumere la veste di impresa sociale?
Sono potenzialmente interessate ad assumere tale qualifica:
1) le società che svolgono anche servizi non sportivi purché di interesse generale;
2) le società che intendono accedere a contributi pubblici diretti all’imprenditoria sociale, atteso che viene sancito che solo gli Enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) lo potranno fare in via continuativa (art. L. 106/2016);
3) le società interessate ad essere coinvolte nei processi di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, che vedono il coinvolgimento dei soggetti iscritti nel RUNTS (ex art. 55 D.Lgs 117/2017);
4) le società che potrebbero avere dei finanziatori interessati ad investire nel capitale sociale (ex art. 18 del DLgs 112/2017), come di seguito evidenziato.
Tutte le società sportive dilettantistiche possono qualificarsi come imprese sociali?
La risposta è no.
Sicuramente non possono assumere tale qualifica le società sportive dilettantistiche che svolgono anche attività diverse da quelle di interesse generale quando i relativi introiti siano pari o superiori al 30% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale.
È necessario poi esaminare la compagine sociale. Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche, non possono infatti esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale (ex art. 4 DLgs 112/2017).
Per attività di direzione, coordinamento e controllo si intende, ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile a cui rinvia, quella svolta dal soggetto che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria o che abbia, in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa, la possibilità di influenzarla.
Sul tema il Ministero del lavoro (nota n. 4096 del 3/5/2019) ha evidenziato che il Legislatore intendeva escludere a monte la possibilità che soggetti aventi natura e finalità incompatibili con quelle proprie dell’impresa sociale fossero in grado, anche solo potenzialmente, di distogliere l’impresa sociale dal perseguimento delle proprie finalità originarie.
In tale condizione si potrebbe trovare la società sportiva dilettantistica che ha un contratto con una immobiliare che le concede sia l’impianto sportivo che gli attrezzi sportivi al cui interno ci sia un socio società commerciale che detenga la maggioranza dei voti proporzionalmente al patrimonio conferito (si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 18/2018, ha ritenuto non più preclusiva dell’accesso alle agevolazioni fiscali di cui all’art. 148, terzo comma TUIR, tale condizione).
Arsea Comunica n. 73 del 26/09/2019
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