Sicuramente lo sanno le associazioni e fondazioni dotate di personalità giuridica indicate nell’elenco approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2019, pubblicato il 6 settembre scorso in Gazzetta Ufficiale.
Tale elenco aggiorna i soggetti a cui trova applicazione l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, grazie al quale possono garantire alle persone fisiche ed agli enti soggetti all'IRES la deducibilità delle liberalità (in denaro o in natura) effettuate a loro beneficio nella misura del 10% del reddito complessivo ed entro euro 70.000,00 annui.
Il regime di deduzione fiscale descritto sarà abrogato dall’esercizio successivo a quello di funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, acquisito l’assenso della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali.
Tra i 236 iscritti troviamo l’Accademia della crusca, l’AIRC – Associazione italiana per la ricerca sul cancro, l’Associazione Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione, l’Associazione lega italiana per la lotta contro i tumori, la FIRC – Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, la Fondazione Centro San Raffaele e la Fondazione Telethon. Tali organizzazioni sono quindi chiamate a valutare la loro qualificazione come Enti del Terzo settore per poter continuare a garantire benefici fiscali ai propri donatori.
L’agevolazione descritta si ricorda che non può in ogni caso essere applicata ai sodalizi che siano iscritti nel Registro delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o all’anagrafe delle ONLUS in quanto a loro trova già applicazione l’agevolazione contemplata dall’articolo 83 del DLgs 117/2017, ai sensi del quale
“1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.”
Tale agevolazione sarà estesa quindi a tutti gli Enti del Terzo Settore (enti non commerciali o enti anche commerciali quando le erogazioni liberali siano dirette allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) nel momento in cui sarà definitivamente abrogata l’agevolazione di cui al citato art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.
Arsea Comunica n. 65 del 11/09/2019
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