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Registro CONI: l’inserimento delle informazioni ed i termini entro cui procedere

Il Consiglio Nazionale CONI, con Delibera n. 1574 del 18/07/2017, ha adottato il nuovo Regolamento entrato pienamente in funzione il 01/01/2019.

Il Regolamento non specifica il termine entro cui tutti i dati devono essere caricati al suo interno: si tratta sia di informazioni relative all’associazione che di informazioni relative alle attività organizzate (attività corsistica) o partecipate dall’associazione (attività competitive/agonistiche organizzate dall’Ente affiliante come partecipazione ai corsi di qualificazione degli operatori sportivi sempre organizzati dall’Ente affiliante).

Il corretto inserimento delle informazioni è essenziale per poter dimostrare l’effettività della natura sportiva dilettantistica del sodalizio, come evidenziato anche dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 18/2018, per approfondimenti su questo specifico aspetto rinviamo alla nostra Nota n° 74 del 14/09/2018) la quale potrà accedere alla parte riservata e quindi esaminare tutte le informazioni fornite al fine di valutare se effettuare eventualmente degli accertamenti.

Dall’esame del profilo pubblico del Registro CONI emerge però che diversi Organismi sportivi (Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI) non hanno ancora provveduto a caricare informazioni e questo anche perché le ASD/SSD affiliate non hanno fornito le informazioni richieste. Se infatti il Regolamento prevede che “i dati presenti nel Registro sono aggiornati dagli Organismi di affiliazione FSN, DSA, EPS contestualmente alle annotazioni sui propri programmi di gestione affiliazione/tesseramento”, è pur vero che tali informazioni devono essere fornite dalle ASD/SSD affiliate.

Sul tema è intervenuto il Segretario Generale del CONI, con lettera prot.125825899PU del 23/7/2019, per comunicare agli Organismi sportivi che la Giunta Nazionale ha deciso di sospendere fino al 30 settembre prossimo i vincoli di caricamento delle informazioni relative alle attività sportive (attività competitive/agonistiche), formative (formazione degli operatori sportivi) e didattiche (corsi organizzati) sul Registro 2.0.

Ne consegue che le ASD/SSD avranno modo di inserire, modificare e cancellare le attività Didattiche non inserite, o erroneamente inserite, a partire dal 01/01/2019 entro il 30 settembre 2019.

 

Chi si può iscrivere nel Registro CONI?

Ai sensi del citato Regolamento, possono iscriversi i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

1) siano costituiti in forma di società e associazioni sportive (nel Regolamento viene specificato che la forma è quella di associazione, con o senza personalità giuridica, o di società di capitali o società cooperativa senza scopo di lucro), non abbiano scopo di lucro e siano rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale, fatti salvi i casi previsti dall’ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, come previsto dall’art. 29 dello Statuto CONI. In merito specifica il Regolamento che il Consiglio Nazionale può autorizzare, con espressa deliberazione, l’iscrizione al Registro di società/associazioni prive di alcuni dei requisiti in ragione del loro carattere storico e che sono iscritti di diritto al Registro i gruppi sportivi che sono emanazione diretta dei corpi militari e civili dello Stato, firmatari delle specifiche convenzioni con il CONI e che siano affiliati ad un organismo sportivo;

2) abbiano implementato nei relativi statuti i vincoli di cui all’articolo 90 della Legge 289/2002;

3) abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea con una sede operativa in Italia;

4) siano regolarmente affiliati ad un Organismo sportivo;

5) non si qualifichino come associazioni/società di secondo livello intendendo tali, a titolo esemplificativo, le realtà che:

a) svolgono attività di affiliazione o aggregazione in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di appartenenza;

b) organizzano attività sportiva, didattica e/o eventi formativi in proprio o per conto dell’Organismo di appartenenza, salvi i casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi di titolarità dell’Organismo sportivo;

c) esercitano attività amministrativo-contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell’Organismo sportivo affiliante;

6) non si configurino come articolazione dell’Organismo affiliante, ad eccezione del CUSI;

7) abbiano un numero di tesserati sufficiente in rapporto alla disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’Organismo sportivo affiliante (fanno eccezioni la FMSI e FICr);

8) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo affiliante.

Con riferimento a questo ultimo aspetto sorgono dubbi interpretativi: una associazione può definirsi sportiva anche quando organizza esclusivamente attività didattica e quindi corsi sportivi? Del pari può definirsi sportiva dilettantistica l’associazione che partecipi esclusivamente alle attività competitive/agonistiche organizzate dall’Organismo sportivo?

A parere di chi scrive la risposta non può che essere affermativa ma sarebbe opportuno un chiarimento attesa la formulazione non chiara del Regolamento: ai sensi della lett. e), per poter mantenere l’iscrizione al Registro, parrebbe che i sodalizi debbano svolgere sia l’attività sportiva sia quella didattica. Ma se questa è l’interpretazione corretta, una società sportiva che operasse esclusivamente nell’ambito della didattica (scuola calcio, o scuola nuoto, o corsistica di altro genere) senza partecipare a manifestazioni agonistiche non potrebbe mantenere l’iscrizione al Registro? Analogo discorso di può fare per la società sportiva che dovesse operare solamente in ambito agonistico e che, per scelta organizzativa, non si occupa di didattica.

 

Quali informazioni devono essere inserite nel Registro CONI?

È necessario fornire informazioni sul sodalizio sportivo e sulle attività sportive dilettantistiche organizzate e partecipate.

I dati del sodalizio sportivo.

Per ogni sodalizio devono essere fornite le seguenti informazioni:

a) atto costitutivo e statuto, redatto nel rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 90 della Legge 289/2002 e, al fine di accedere alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 148, terzo comma e seguenti, del TUIR e dell’Art.4 del DPR IVA (ossia la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attività istituzionali) e registrato all’Agenzia delle Entrate (gli estremi di registrazione devono essere obbligatoriamente indicati nel Registro);

b) il numero di Codice fiscale (ed eventualmente della Partita IVA) risultante dall’attestazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate all’atto della costituzione e successivamente in caso di ogni modifica del Presidente/Legale rappresentante, dal quale risultino anche gli altri dati richiesti (natura giuridica, sede legale);

c) il verbale di nomina/elezione del Presidente/Legale rappresentante e dei membri del Consiglio Direttivo e quindi la identificazione del Presidente attraverso i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza, il recapito telefonico e copia del documento di identità in corso di validità nonché l’identificazione dei componenti il Consiglio Direttivo attraverso il relativo codice fiscale, i dati anagrafici, la qualifica sociale e la qualifica sportiva).

I dati sulle attività.

Il Regolamento distingue tra:

1) attività didattiche, ossia i corsi di avviamento allo sport organizzati dall’Organismo sportivo o direttamente dall’ASD/SSD se espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo affiliante. Ogni evento didattico è contraddistinto da un codice identificativo univoco;

2) attività sportiva, intendendo tale lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall’Organismo sportivo di riferimento. Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori:

a) livello di competizione;

b) livello organizzativo;

c) luogo fisico;

d) durata del singolo evento;

e) partecipanti.

Un evento sportivo può coincidere con una singola gara che viene contraddistinta da un codice univoco;

3)   attività formativa, ossia le iniziative finalizzate alla formazione dei tesserati dell’Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo. Ogni evento formativo è contraddistinto da un codice identificativo univoco.

Ovviamente le attività sportive che possono essere “rendicontate al CONI” sono esclusivamente quelle indicate nell’elenco delle discipline sportive espressamente riconosciute dalle diverse Delibere del Consiglio Nazionale CONI. Le attività sportive non riconosciute non solo non possono ambire ad essere rendicontate quale prova della effettiva natura sportiva del sodalizio ma si qualificano anche come attività fiscalmente rilevanti non soggette neppure alle agevolazioni di cui al regime 398/1991 (sul punto Circolare Agenzia delle Entrate 18/2018 su cui ci siamo soffermati nella nostra nota n. 79 del 16/10/2018), fatta salva la decommercializzazione derivante dalla loro qualificazione come attività culturali, ricreative e di promozione sociale, sempreché finalità statutariamente contemplate dall’associazione.

Le attività di cui ai punti 2) e 3) vengono inserite sul sito del Registro CONI direttamente dagli Organismi affilianti sportivi in quanto attività a loto riservate. Le ASD/SSD possono sicuramente organizzare anche attività competitive al proprio interno e coinvolgere anche terzi ma non rilevano ai fini dell’ordinamento sportivo.

Le attività vengono svolte dai relativi tesserati e pertanto è necessario fornire con riferimento ad ogni tesserato il relativo codice fiscale, nome e cognome, qualifica sociale (Legale rappresentante/Presidente, Responsabile di sezione, Vicepresidente, Consigliere) o qualifica sportiva (Dirigente, tecnico, Ufficiale di Gara, Atleta agonista, Atleta praticante), la tipologia – dilettantistica o professionistica, dell’attività svolta, la stagione sportiva (da __/__/__ a __/__/__), il settore sportivo e la disciplina sportiva. Ne consegue che ogni tesserato deve risultare praticare una disciplina sportiva che sia essa attività didattica o sportiva/competitiva, a meno che non sia un dirigente o un tecnico sportivo.

Per ogni evento didattico (corso di avviamento allo sport) svolto direttamente dall’Organismo sportivo o svolto dall’Associazione/Società, espressamente autorizzata, è previsto che siano forniti sul Registro CONI i seguenti dati:

1 – identificativo univoco;

2 – disciplina sportiva

3 – identificativo del tecnico responsabile inserendo il relativo codice fiscale. Con la locuzione tecnico responsabile si ritiene che si riferisca esclusivamente a tecnici in possesso della qualifica richiesta dall’Organismo sportivo. Come è noto, i corsi organizzati dagli Enti di promozione sportiva hanno una valenza riconosciuta esclusivamente all’interno dell’Ente di promozione sportiva organizzatore e delle sue affiliate, salve eventuali convenzioni di riconoscimento del titolo, mentre gli attestati rilasciati dalle Federazioni sportive Nazionali e della Scuola dello sport del CONI potrebbero essere riconosciuti validi quanto meno sotto il profilo prettamente tecnico, salva la partecipazione a percorsi di qualificazione attinenti agli aspetti pedagogici e alla conoscenza dell’organismo sportivo affiliante.

4 – Partecipanti, indicando i relativi codici fiscali

5 – Luogo

6 – Impianto

7 – Periodo di svolgimento ossia da __/__/__ a __/__/__;

8 – Frequenza con indicazione giornaliera, 4 volte a settimana, 3 volte a settimana, 2 volte a settimana, 1 volta a settimana.

 

Arsea Comunica n. 62 del 3/09/2019

 

 

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