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La posizione del Presidente di una associazione non riconosciuta in caso di accertamento fiscale

Il Presidente di un’associazione non riconosciuta è solidalmente responsabile dei debiti tributari dell’associazione?

E’ necessario che sia notificato l’atto anche al presidente o è sufficiente la notifica all’associazione nella persona del presidente in qualità di legale rappresentante? 

Un’associazione sportiva dilettantistica, priva di personalità giuridica, subisce un accertamento fiscale che investe anche il suo Presidente. Questi ricorre in Commissione tributaria Provinciale ed ottiene l’annullamento della cartella di pagamento ma l’Agenzia delle Entrate ricorre in Commissione Tributaria regionale dove viene viceversa affermata la responsabilità del legale rappresentante.

La sentenza viene quindi impugnata in Cassazione dal contribuente che evidenzia i seguenti aspetti:

1.   la cartella di pagamento è illegittima in quanto non è stata notificato direttamente a lui l'atto presupposto;

2.   la cartella di pagamento non è stata motivata non essendo stati specificati i profili di responsabilità solidale del ricorrente e le circostanze univoche ai fini dell'individuazione dell'atto presupposto;

3.   la responsabilità del Presidente non deriva dal mero titolo della carica ma il creditore, ivi incluso l’erario, deve dimostrare l'attività negoziale in tale veste concretamente svolta.

Sui primi due aspetti la Cassazione (sentenza depositata il 24/7/2019 n.19982) evidenzia che l’interessato è stato reso destinatario di cartella di pagamento in quanto rappresentante legale dell'Associazione sportiva non riconosciuta e con la cartella avrebbe potuto impugnare anche gli atti presupposto che non gli fossero stati notificati personalmente o fossero stati emessi nei confronti del solo ente, quale debitore principale, secondo un orientamento giurisprudenziale costante(1).

Conclude quindi la Cassazione affermando che "Qualora l'atto di accertamento sia stato emesso nei confronti della persona giuridica debitrice principale (nella specie, un'associazione sportiva non riconosciuta), la padella esattoriale è legittimamente notificata al suo rappresentante legale anche in mancanza della previa emissione e notifica di un autonomo avviso di accertamento nei confronti di quest'ultimo, coobbligato solidale".

Con riferimento al terzo punto, ossia alla circostanza che l’Agenzia delle Entrate non ha dimostrato che il legale rappresentante avesse posto in essere l’attività negoziale fonte della pretesa erariale, la Cassazione da un lato conferma che il principio di cui all’articolo 38 del codice civile(2) si applica anche ai debiti di natura tributaria (3) ma rileva, sulla scorta di alcuni precedenti, che “La responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per i debiti tributari di un'associazione non riconosciuta si ricollega non solo all'effettività dell'ingerenza esercitata nell'attività gestoria dell'ente, ma anche al corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell'attività negoziale del sodalizio, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità" (4).

La Cassazione evidenzia pertanto il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile: i debiti di imposta non sorgono su base negoziale ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto per cui deve esserne chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per i tributi non corrisposti, il soggetto che, in forza del ruolo (di diritto) formalmente rivestito nel contesto dell'ente, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato (5).

Il Presidente non solo è obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall'associazione che rappresenta, ma anche ad operare, se del caso, anche dopo la presentazione della dichiarazione le necessarie rettifiche ed il pagamento delle imposte emerse.

 

Arsea comunica n.60 del 9/8/2019

 

 

NOTE

(1) v. Cass. n. 10572 del 2011; Cass. n. 9553 del 1993; Cass. n. 11228 del 2007; Cass. n. 20704 del 2014; Cass. 21763 del 2015

(2) Cass. n. 20485 del 2013; Cass. n. 12473 del 2015

(3) Cass. n. 16344 del 2008 e Cass. n. 14486 del 2009

(4) Cass. n. 22861 del 2018

(5) Cass. n. 25650 del 2018

 

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