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Art bonus: quando opero in un “istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica”?

Come noto, l’art bonus[i]  è il credito d’imposta riconosciuto a persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (...)”.

Il credito di imposta è quantificato nella misura del 65% delle erogazioni effettuate e riguarda, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24/2014, le donazioni effettuate per i seguenti scopi:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;-realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Una Fondazione di diritto privato chiede se sia possibile garantire tale agevolazione fiscale a chi effettuerà donazioni nei propri confronti, ossia se possa la Fondazione essere assimilata ad un “istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 250 del 16/07/2019, ha chiarito che lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade quando l’istituto:

- è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;

- è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;

- gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;

- è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;

-è sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.

In presenza di una o più di dette caratteristiche, si ritiene che gli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione, abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in oggetto, ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni.

Nel caso in esame, il Ministero dei Beni Culturali ha ritenuto che la Fondazione istante non possedesse tali caratteristiche in quanto “la Fondazione, ente di diritto privato, non è stato costituito per iniziativa di uno o più soggetti pubblici, non è sottoposto a controllo analogo da parte di un soggetto pubblico, non ha in gestione una collezione pubblica”.

Non molto tempo fa la medesima istanza era stata presentata da una Fondazione che ha ottenuto invece il riconoscimento dell’art bonus[ii]  in quanto:

- costituita per iniziativa di soggetti pubblici con una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti e finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;

- gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica;

- è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;

- è sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.

 

Arsea Comunica n. 55 del 16/07/2019

 

 

 



[i] l’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106

[ii] Agenzia delle Entrate Risoluzione 136/E del 7 novembre 2017

   

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