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Il lavoro nello sport tra percorsi di riforma e contratti collettivi.

Il Senato si accinge ad esaminare il Disegno di Legge n. 1372, recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione” appena licenziato dalla Camera, mentre alcune organizzazioni datoriali hanno stipulato ieri con la FESICA-CONFAL il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti degli impianti e delle attività sportive, introducendo delle disposizioni a tutela dei collaboratori sportivi.

Esaminiamo qui in breve le novità introdotte.

 

1. La riforma dell’ordinamento sportivo.

La Legge delega ha grandi ambizioni, tra cui quella di riformare il rapporto di lavoro sportivo attraverso l’approvazione di uno o più decreti legislativi nell’arco di un anno.

Comprendere quale sarà il futuro del lavoro nello sport non è semplice: la delega appare a chi scrive chiara nell’oggetto ma non altrettanto nei principi e criteri direttivi. Si ricorda infatti che l’articolo 76 della nostra Carta costituzionale prevede che “L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.

L’oggetto della riforma riguarda:

-   il riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al DLgs 178/1998: questo significherà che l’attività sarà riservata ai soli laureati in Scienze motorie, diplomati ISEF o altro titolo equipollente o che sarà concessa una riserva per determinate attività (es: attività negli Istituti scolastici) o ruoli (es: responsabile dell’impianto sportivo)?

-   l’individuazione della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, con la “definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza”: questo significa che il lavoratore del settore dilettantistico sarà inquadrato come lavoratore subordinato o autonomo seppur nelle specificità del lavoro sportivo? Saranno introdotte forme progressive di tutela previdenziale o saranno tutti da assoggettare all’ex Enpals a prescindere dall’entità degli importi percepiti? Come sarà modificata la Legge 91/1981?

-   la definizione dei “rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo”: saranno circoscritti i soggetti che potranno stipulare queste collaborazioni in regime di esenzione contributiva e di agevolazione fiscale? Saranno ricondotti al rapporto di lavoro subordinato al presentarsi di determinate condizioni?

I principi e criteri direttivi citati nel testo attengono invece ai seguenti aspetti:

a) specificità del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea;

b) pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico.

Il percorso è solo agli inizi: provvederemo a segnalarne gli sviluppi.

 

2. Il contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti degli impianti e delle attività sportive disciplina anche la figura del collaboratore sportivo.

Le parti che hanno stipulato il contratto “convengono nell’inserire nella classificazione del personale la figura del collaboratore sportivo nei modi e limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Infatti, le Parti riconoscono che non sussistono impedimenti giuridici alla elaborazione di un contratto di lavoro atipico o sui generis ovvero di un contratto non espressamente disciplinato dal diritto civile bensì creato nel caso di specie dallo stesso CCNL in base alle specifiche esigenze delle parti.

Ciò in quanto certamente si tratterebbe di un contratto lecito e diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.

La meritevolezza dell’interesse sotteso al contratto è tale da aver generato agevolazioni tributarie e contributive, riconosciute dalle pubbliche istituzioni, così che non potrà disconoscersi legittimità e tutela ad una ipotesi di contratto di lavoro atipico finalizzata ad allargare ulteriormente la platea delle tutele”.

Il primo aspetto che merita di essere evidenziato è l’affermazione della natura speciale del rapporto di lavoro sportivo:

Le disposizioni che riguardano i percettori i c.d. compensi sportivi attengono alla possibilità di accedere ad una serie di forme di tutela/promozione garantite dal Contratto collettivo attraverso l’Ente Bilaterale ed Organismo Paritetico Confederale denominato EBIOP-SPORT.

Gli strumenti di tutela e promozione a cui possono accedere anche i collaboratori sportivi attengono a diversi aspetti, ossia alla possibilità di:

a) accedere agli organismi di mediazione e conciliazione;

b) accedere al fondo di formazione continua professionale qualora non siano operativi i Fondi paritetici interprofessionali;

c) aderire – ma con oneri a proprio carico a differenza dei lavoratori – all’assistenza sanitaria integrativa.

L’Ente Bilaterale viene finanziato dalle organizzazioni datoriali e dai dipendenti ma, con riferimento ai collaboratori sportivi, i contributi sono a carico del collaboratore ancorché versati – previa trattenuta - dall’organizzazione sportiva.

Le prestazioni erogate dall’Ente – si legge nel Contratto – rappresentano un diritto soggettivo di origine contrattuale, dei lavoratori/collaboratori sportivi e pertanto l’organizzazione sportiva che omette il versamento della contribuzione è altresì responsabile verso i lavoratori/collaboratori sportivi non iscritti della perdita delle eventuali prestazioni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Le prestazioni però vengono erogate esclusivamente se il versamento del contributo sia effettuato correttamente, ne consegue che l’organizzazione sportiva che omette, in tutto o in parte, di versare i contributi deve garantire direttamente l’erogazione delle prestazioni ai lavoratori/collaboratori sportivi.

 

Arsea Comunica n. 51 del 13/07/2019

 

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