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Circolare 14/E: chiarimenti sulla gestione della fatturazione elettronica per soggetti in 398

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 17/06/2019 ha fornito alcuni chiarimenti sulla gestione delle procedure legate alla fatturazione elettronica. In questa nota affronteremo le casistiche di principale interesse per il mondo associazionistico e nello specifico dei soggetti in regime forfettario L. 398/1991, rimandando a prossime comunicazioni l’approfondimento di altri temi trattati.

 

Premessa.

La circolare in oggetto parte ricostruendo il quadro normativo pregresso, affermando che:

1. “in linea generale, la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito anche SdI) è, dal 1° gennaio 2019, l’unica ammessa per documentare cessioni e prestazioni rilevanti ai fini IVA “;

2. “tale strumento vuole razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, ed ha come necessario presupposto l’obbligo di documentare un’operazione tramite fattura (…), lasciando impregiudicate quelle fattispecie in cui l’operazione può essere documentata differentemente”.

Con tale posizione l’Agenzia sottolinea che, con l’introduzione della fatturazione elettronica, il quadro normativo di riferimento circa l’obbligo di emissione di una fattura non viene modificato in alcun modo: quindi là ove, parlando di attività commerciale per le associazioni, la transazione poteva essere documentata con scontrino fiscale o ricevuta fiscale non è stato introdotto nessun obbligo di fatturazione elettronica. Allo stesso modo, per le associazioni che adottano il regime forfettario previsto dalla L. 398/1991, non sono state modificate le norme di esonero dall’obbligo di fatturazione, con le eccezioni previste dall’articolo 74 comma 8 del testo unico IVA (DPR 633/1972) per le prestazioni pubblicitarie, di sponsorizzazione e di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica, per le quali permane, invece, l’obbligo di emissione della fattura.

Va comunque ricordato che, salvo le cause di esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui parleremo in seguito, nel caso in cui l’associazione decidesse di emettere fattura anche non essendone obbligata, allora questa dovrà essere elettronica e veicolata tramite lo SdI.

Regime forfettario L. 398/1991 ed esonero da fatturazione elettronica.

La circolare 14/E nell’esaminare le eccezioni soggettive dall’obbligo di fatturazione elettronica si sofferma specificamente sulle cause di esonero previste per i soggetti che adottano il regime forfettario L. 398/1991.

Si segnala che in tale parte della circolare l’Agenzia delle Entrate fa riferimento inizialmente alle sole “associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche”, richiamando solo in seguito l’applicabilità delle disposizioni agevolative “anche tutti coloro i quali, in forza di varie disposizioni normative, possono avvalersi della legge n. 398 del 1991”.

Per i soggetti con opzione al regime L. 398/1991 viene ribadito che l’esonero ha natura “mista”, ovvero non è condizionato da una mera qualificazione personale, ma deve essere accompagnata dall’opzione per lo specifico regime forfettario e dalla circostanza che nell’esercizio precedente non deve essere stata superata la soglia di euro 65mila di proventi di natura commerciale: al venire meno di una delle predette condizioni l’associazione tornerà ad essere obbligata alla fatturazione elettronica.

La circolare prosegue poi ribadendo quelle che erano state le posizioni assunte dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte ai quesiti sottoposti nel gennaio scorso dall’Ordine dei Commercialisti, di cui vi abbiamo dato riscontro nella nostra comunicazione n. 12 del 18/01/2019:

1. per i soggetti in regime L. 398/1991 tenuti alla fatturazione elettronica, poiché con volume d’affari nell’anno precedente superiore al tetto di euro 65mila, l’inversione dell’emissione della fattura elettronica in capo al cessionario/committente (alias cliente) è facoltativa e non obbligatoria. Quando tale inversione fosse impossibile poiché il cliente è anche lui in una condizione soggettiva di esonero, l’emissione della fattura elettronica dovrà essere effettuata direttamente dal cedente/prestatore;

2. l’emissione da parte del cessionario/committente (alias cliente) della fattura elettronica per conto del soggetto in regime forfettario L. 398/1991 non deve considerarsi come emissione di “autofattura” o di un caso di “inversione contabile”, ma di emissione “in nome e per conto” del cedente/prestatore, dovendo semplicemente indicare in fattura tale circostanza

Anche se la circolare non lo afferma esplicitamente, dandolo forse per scontato, si ritiene che i soggetti in regime forfettario L. 398/1991, ancorché in possesso dei requisiti visti sopra per l’esonero dall’obbligo di emissione di fatture elettroniche, possono sempre scegliere tale modalità di emissione delle fatture rinunciando alla specifica causa di esclusione.

Arsea Comunica n. 44, del 28/06/2019

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