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5xmille agli Enti parco.

Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il DPCM 22 marzo 2019 recante “Modalità e termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno degli enti gestori delle aree protette.”

Gli enti parco, per accedere al riparto del cinque per mille, devono presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto l’istanza di iscrizione nell’elenco dei potenziali beneficiari. L’istanza può essere presentata solo in via telematica, mediante la procedura accessibile dal sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvederà quindi a pubblicare il relativo elenco.

Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro 10 giorni dalla pubblicazione di detto elenco.

Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro i successivi 15 giorni, pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette altresì all'Agenzia delle entrate.

In futuro la scadenza viene fissata al 28 febbraio di ciascun anno ed entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero redige l'elenco degli enti indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. L’elenco dei beneficiari è permanente: la richiesta esplica infatti effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.

Possono accedere al riparto sia gli enti parco nazionali che risultino già istituiti che quelli che siano stati istituiti successivamente alla data di pubblicazione del nuovo provvedimento.

Il contribuente può destinare la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone, apponendo la firma nell'apposito riquadro che figura nel modello CUD, nel modello 730/1, o nella scheda annessa al modello Redditi persone fisiche. In tale contesto il contribuente può anche indicare il codice fiscale dell’istituto o ente cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille. L’apposizione della firma però in più riquadri rende nulle le scelte operate.

L'Agenzia delle entrate successivamente trasmette in via telematica al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.

La corresponsione a ciascun beneficiario delle somme spettanti sarà effettuata, sulla base degli elenchi predisposti dall'Agenzia delle Entrate, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Gli enti parco provvederanno quindi alla rendicontazione delle somme percepite, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.

Arsea comunica n. 42 del 22/06/2019

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