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Associazioni che operano nella cooperazione internazionale e modifica statutaria.

L’associazione che rappresento è una organizzazione non governativa regolarmente iscritta nel registro tenuto dal Ministero degli Esteri. L'articolo 32, comma 7 della legge n. 125/2014 prevede che:

"Le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nell'Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l'Agenzia delle entrate. (…) Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore".

Questo significa che veniamo iscritti nel RUNTS automaticamente e quindi senza modificare lo statuto e senza presentare istanze?

Sul tema è intervenuto il Ministero del Lavoro con la nota del 22 maggio 2019 chiarendo che:

1) è necessario modificare lo statuto: non è stato infatti prevista la possibilità di acquisire lo status di Ente del Terzo Settore senza adeguamento statutario come era stato espressamente previsto in passato per l’acquisizione della qualifica di ONLUS (come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E del 24.2.2015[i]);

2) la necessità di modificare lo statuto è connessa anche all'eterogeneità delle forme organizzative assunte dalle organizzazioni non governative;

3) la modifica dello statuto potrà essere operata con i quorum semplificati dell’assemblea ordinaria per ONLUS/APS/ODV quando le modifiche attengano esclusivamente a requisiti obbligatori o derogatori introdotti dal Codice del Terzo Settore, conformemente a quanto indicato dal Ministero del Lavoro nella nota 20/2018;

4) mentre per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri è prevista la migrazione nelle rispettive sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le ONLUS dovranno presentare istanza di iscrizione nel RUNTS ed il Decreto istitutivo del RUNTS dovrebbe disciplinare anche il relativo percorso. È in ogni caso fatta salva l’applicazione delle disposizioni fiscali di settore fino all’entrata in vigore dei nuovi regimi fiscali (ossia dall’esercizio successivo a quello di funzionamento del RUNTS a condizione che sia stato acquisito parere favorevole da parte della Commissione europea[ii]) purché il sodalizio proceda con la modifica statutaria nel termine del 3 agosto 2019[iii].

 

Arsea comunica n. 38 del 25/05/2019



NOTE

[i] L’Agenzia delle Entrate all’epoca aveva chiarito, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che le ONG già riconosciute idonee avrebbero potuto presentare istanza di iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS senza adeguare gli statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, andando a costituire nell'ambito dell'Anagrafe unica delle ONLUS, una particolare categoria "ad esaurimento".

[ii] Art. 104.  Entrata in vigore

1.  Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2.  Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

[iii] Art. 101 DLgs 117/2017 “2.  Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

 

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