STAMPA PDF

I forfettari ed il Decreto crescita: ritenute sui dipendenti e assimilati.

Il Decreto crescita (Decreto-legge 30/04/2019 n. 34 art.6) introduce, tra le varie novità, una modifica alla disciplina del regime dei c.d. forfettari.

Si ricorda che il regime dei forfettari è quello che è stato da ultimo modificato con la Legge di Bilancio 2019 (art. 1 Legge 23/12/2014 n. 190, commi 54-89) e che prevede per i titolari di partita iva, che non superino di ricavi il plafond di 65.000 euro, una tassazione fortemente agevolata (15% omnicomprensiva, aliquota del 5% per i primi cinque anni di attività al verificarsi di determinate condizioni).

Una delle agevolazioni contemplate era l’esonero dall’operare le ritenute fiscali sui compensi erogati, con evidenti problemi per gli eventuali dipendenti e cococo che si sarebbero ritrovati senza busta paga e con l’onere di provvedere autonomamente al versamento delle ritenute. Su tale tema era intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate (Circolare 9/2019) affermando che la norma doveva intendersi come una opzione e non un obbligo.

Il Decreto crescita ha fortunatamente riformulato la norma prevedendo che tale esonero non si applica nel caso in cui i collaboratori siano inquadrati come dipendenti o come percettori redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

La novità ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2019 ed a tal fine è stato previsto che “L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

Ora resta da sapere se il legislatore farà le medesime considerazioni per le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale titolari di partita iva ma con ricavi commerciali inferiori ad euro 130.000 le quali in futuro (dall’esercizio successivo a quello di funzionamento del Registro Unico nazionale, acquisito l’assenso dell’Unione europea rispetto ai nuovi regimi fiscali), optando per il regime forfettario di cui all’articolo 86 del DLgs 117/2017, si troveranno nella medesima condizione.

Arsea comunica n. 33 del 3/05/2019  

 

Lo staff di Arsea

Contatti

Siete interessati ad avere maggiori informazioni sui nostri servizi?
Non esitate a contattarci.

I nostri uffici sono presenti a:

Bologna - Sede legale ed operativa

Via S. Maria Maggiore n.1
40121 Bologna
Tel. 051/238958
Fax 051/225203

Si accede anche da Via Riva di Reno n.75/3, terzo piano, ingresso UISP Comitato Regionale Emilia Romagna

 

Reggio Emilia - Sede decentrata

c/o UISP Comitato Reggio Emilia

Via Tamburini n.5
42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522/267207
Fax: 0522/332782


Si riceve su appuntamento.

© 2016 Arsea s.r.l - via S.Maria Maggiore, 1 - 40121 Bologna - P.IVA 02223121209

Contratto       Privacy Policy       Cookie Policy