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Il nuovo esterometro: come si devono comportare le associazioni

COS’È L’ESTEROMETRO.

La Legge di Bilancio per il 2018, come è ampiamente risaputo, ha introdotto a partire dal 1/1/2019 per tutti i soggetti passivi d’imposta residenti nel territorio italiano l’obbligo della fatturazione elettronica, contestualmente abolendo l’obbligo della comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. Spesometro).

Contemporaneamente però ha anche introdotto, modificando l’art. 1 comma 3 del D.Lgs n. 127 del 05/08/2015, l’obbligo di effettuare la comunicazione dei “dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato” (c.d. Esterometro).

Nei fatti quindi, a partire dal 1° gennaio 2019, le informazioni che l’amministrazione finanziaria precedentemente acquisiva attraverso lo Spesometro ora sono garantite

- per le transazioni tra operatori italiani, dal transito delle Fatture Elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);

- per le operazioni attive e passive realizzate da operatori italiani con operatori non residenti, attraverso la nuova comunicazione del c.d. Esterometro.

SOGGETTI OBBLIGATI.

Sono soggetti a tale comunicazione solo i soggetti passivi d’imposta, ovvero le sole associazioni titolari di P.IVA, che effettuano operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

SOGGETTI ESONERATI.

Come già visto sopra, le associazioni con solo Codice Fiscale sono esonerate dall’adempimento fin dalla sua introduzione normativa, in quanto non si qualificano come soggetti passivi d’imposta.

Sono inoltre stati esclusi dall’adempimento anche tutti i soggetti esonerati per legge dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche: di conseguenza sono esonerate dalla comunicazione anche le associazioni in regime forfettario L. 398/91 con volumi di ricavi commerciali inferiori ad euro 65.000 (norma introdotta con il D.L. 119/2018).

 

Soggetti

Obbligo/Esonero

Associazioni con SOLO Codice Fiscale

Esonero

Associazioni con P.IVA in regime L. 398/91 con volumi di ricavi commerciali fino a 65mila euro

Esonero

Associazioni con P.IVA in regime L. 398/91 con volumi di ricavi commerciali superiori a 65mila euro

Obbligo

Associazioni con P.IVA e regime diverso da quello forfettario L. 398/91

Obbligo

OPERAZIONI ESONERATE DALLA COMUNICAZIONE.

Il comma 3-bis del D.Lgs 127/2015 prevede che siano escluse dall’obbligo della comunicazione le operazioni per le quali:

- è stata emessa una bolletta doganale;

- siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Quindi, sebbene l’emissione di fattura elettronica nei confronti di soggetti esteri non sia obbligatoria, se l’associazione soggetta all’obbligo di fatturazione elettronica decida di trasmettere al Sistema di Interscambio in modalità elettronica anche le fatture verso clienti esteri, tali fatture non saranno oggetto di comunicazione tramite esterometro.

Nel caso di emissione di fattura elettronica a soggetto estero si dovrà indicare come codice destinatario convenzionale XXXXXXX (7 volte X).

QUALI DATI COMUNICARE.

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono con l’esterometro le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del cedente/prestatore,

- i dati identificativi del cessionario/committente,

- la data del documento comprovante l’operazione,

- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),

- il numero del documento,

- la base imponibile,

- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

SCADENZA DI PRESENTAZIONE.

A regime la comunicazione dei dati delle operazioni con soggetti non residenti dovrà essere effettuata con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Però per le prime due scadenze del nuovo adempimento, ossia quelle relative alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019, con Dpcm 27/02/2019 pubblicato in G.U. del 05/03/2019, è stata approvata la proroga di trasmissione al 30/04/2019. Quindi entro il prossimo 30 aprile si dovranno trasmettere le comunicazioni relative alle operazioni dei primi tre mesi dell’anno.

SANZIONI.

Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita dalla norma. Ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Sulla sanzione è possibile applicare il Ravvedimento Operoso. Ad esempio, il ravvedimento entro un anno porta alla riduzione ad 1/8. Quindi si tratta di ridurre ad 1/8 l’importo della sanzione di € 2,00 per ogni operazione. Questo sempre con il limite di € 1.000 a trimestre.

QUESTIONI APERTE.

1. Le associazioni in regime forfettario L. 398/1991 con volumi di ricavo inferiori ad Euro 65.000, quindi esonerate dall’obbligo di fatturazione elettronica, ma che a seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate abbiano deciso comunque di emettere fatture elettroniche si devono ritenere comunque esonerate dall’obbligo di trasmissione dell’Esterometro?

2. Le associazioni in regime forfettario L. 398/1991, in relazione all’abrogato adempimento dello Spesometro, erano esonerate dalla comunicazione delle fatture passive: tale esonero era stato motivato dalla Circolare 1/E del 7/02/2017 per il fatto che tale regime fiscale non prevedeva l’obbligo della loro registrazione ai fini Iva. Ci si interroga se oggi le medesime considerazioni che avevano portato all’esonero della comunicazione delle fatture passive in relazione allo Spesometro siano replicabili anche in merito al nuovo adempimento dell’Esterometro;

3. Cosa succederà alle associazioni che si iscriveranno al Registro del Terzo Settore quando questo verrà reso operativo? La qualifica di Ente del Terzo Settore per le associazioni che si iscriveranno al RUNTS comporta in automatico l’abbandono del regime forfettario L. 398/1991 per adottare, ove se ne rispettino i parametri di qualifica e volumi di attività commerciale, il nuovo regime forfettario art. 86 del D.Lgs 117/2017: ma per tale regime forfettario ad oggi non è prevista alcuna norma di esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica e di conseguenza neppure alcuna norma di esonero dalla presentazione dell’Esterometro.

Arsea comunica n. 31 del 24/04/2019

 

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