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Doppio versamento bolli su fatture elettroniche ad aprile (se dovuto …).

Anche le associazioni nel mese di aprile potrebbero essere chiamate ad affrontare una doppia scadenza per il versamento delle imposte di bollo sulle fatture elettroniche emesse.

L’imposta di bollo è dovuta esclusivamente nel caso in cui la fattura sia stata emessa per una prestazione in esenzione Iva di importo superiore ad Euro 77,87: nel caso in cui la fattura in esenzione Iva sia cartacea il bollo da 2 euro sarà applicato direttamente sulla fattura originale, mentre nel caso in cui la fattura sia emessa in formato elettronico si dovrà indicare in fattura che l’imposta è assolta in modo virtuale e dovrà essere poi versata con modello F24.

Associazioni esonerate.

Ricordiamo che le associazioni di Promozione Sociale, di volontariato, le Onlus[i], gli Enti di Promozione Sportiva e le Federazioni sportive Nazionali erano già esonerate dall’imposta di bollo nel 2018, mentre le Associazioni e società sportive dilettantistiche sono state esonerate da questa imposta con la Legge di bilancio 2019 a partire dal 1 gennaio 2019[ii] (Arsea Comunica n. 4/2019).

Scadenze di versamento.

Fino allo scorso anno la scadenza di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche era annuale ed era fissata al 30 aprile dell’anno successivo: a partire dal 1 gennaio 2019, con l’introduzione della fatturazione elettronica, la scadenza è divenuta trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

In questo mese, quindi, si assommano due scadenze: entro fine mese, dalle associazioni non esonerate, devono essere versate con modello F24 le imposte di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel corso dell’anno solare 2018: in riferimento al 2018 si fa riferimento alle fatture elettroniche eventualmente emesse verso le Pubbliche Amministrazioni. Entro il 23 aprile invece entra in vigore la nuova scadenza relativa all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019: emesse verso qualsiasi soggetto da associazioni non esonerate.

Riepilogo scadenze:

Imposta di bollo su …

Scadenza 2019

FE emesse nell’anno solare 2018

30/04/2019

FE emesse nel primo trimestre 2019

23/04/2019

FE emesse nel secondo trimestre 2019

20/07/2019

FE emesse nel terzo trimestre 2019

20/10/2019

FE emesse nel quarto trimestre 2019

20/01/2020

Codici tributo e modalità di versamento.

Le imposte di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel corso del 2018 si versano con codice tributo 2501, utilizzando la sezione Erario del modello F24 e indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno in cui si effettua il pagamento, ovvero il 2019.

Codice tributo

Descrizione

2501

Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 Giugno 2014

Per quanto riguarda i versamenti relativi alle fatture elettroniche emesse nel 2019 con Risoluzione n. 42 del 09/04/2019 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad introdurre i nuovi codici tributo per il versamento trimestrale. Il versamento sarà effettuato utilizzando la Sezione Erario del Mod. F24, indicando il codice tributo del trimestre di riferimento e indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno per cui si effettua il versamento, ovvero sempre il 2019.

I codici sono:

Codice tributo

Descrizione

2521

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre- art. 6 decreto 17 Giugno 2014

2522

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre - art 6 dm 17/6/2014

2523

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre - art 6 dm 17/6/2014

2524

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art 6 dm 17/6/2014

2525

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 Giugno 2014 - sanzioni

2526

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 Giugno 2014 - interessi

Arsea Comunica n. 28 del 12/04/2019



[i] art. 82 co.5 D Lgs 117/2017

[ii] Legge 145 del 30/12/2018 art. 1 comma 646

 

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