Il rendiconto del 5 per mille deve essere trasmesso al Ministero e pubblicato sul sito internet dell’associazione a prescindere dall’entità dell’importo ricevuto o valgono ancora le vecchie regole?
Il dubbio interpretativo nasce dal coordinamento tra la nuova disciplina dell’istituto, contenuta nel DLgs 111/2017, ed il DPCM 23/4/2010.
L’articolo 8 del citato DLgs 111/2017 prevede infatti che “1. I beneficiari del riparto del contributo hanno l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite.
2. Gli stessi beneficiari hanno, altresì, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, gli importi percepiti ed il rendiconto di cui al comma 1, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 2, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni ed in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità definite nel decreto di cui all'articolo 4”.
Il Ministero, con la nota trasmessa al Forum Nazionale del Terzo settore e a CSV NET del 26/02/2019, ha chiarito[i] che per ora trovano applicazione esclusivamente i seguenti obblighi e vincoli definiti dal DPCM 23/4/2010, ossia:
1) i soggetti destinatari del 5xmille redigono, entro un anno dalla ricezione degli importi, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa (documentazione da conservare per dieci anni), dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:
a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;
c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
e) l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo;
2) i beneficiari del cinque per mille devono trasmettere i rendiconti e le relative relazioni, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa. Sono esonerati da tale adempimento gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione.
Le amministrazioni competenti possono operare, anche a campione controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.
3) Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale.
L’entrata in vigore dell’obbligo di trasmettere il rendiconto a prescindere dall’entità del beneficio così come dell’obbligo di pubblicarlo sul proprio sito internet deve, pertanto, intendersi rinviata all’adozione del DPCM previsto dall’articolo 4 del DLgs 111/2017.
La soluzione – nell’ottica di una seppur temporanea semplificazione – non può che essere accolta con favore. Appare però dubbia la ricostruzione normativa atteso che il DPCM indicato dal menzionato articolo 4 non interviene in materia di pubblicità del rendiconto ma su “le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.”
Ricordiamo che il citato DPCM doveva essere adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Dlgs 111/2017, avvenuta il 19/07/2017.
Arsea Comunica n. 19 del 25/02/2019
[i] “ritiene che il tema prospettato vada letto in via generale alla luce del rapporto intercorrente tra la fonte primaria (il d.lgs n111/2017) e la fonte secondaria, identificata nell’emanando D.P.C.M. al quale l’art.4 del d.lgs 111/2017 devolve la definizione delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille, nonché le modalità per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi. I contenuti della fonte secondaria incidono sul concreto esplicarsi delle disposizioni in materia di trasparenza di cui al richiamato art.8 del d.lgs n.111/2017 sotto un duplice profilo: da un lato, il completamento della disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi ivi previsti, demandata appunto al DPCM in parola, che deve stabilire le modalità di versamento all’erario delle sanzioni. Dall’altro, la fissazione del tetto dell’importo minimo erogabile a ciascun ente, necessaria ai fini della perimetrazione dei soggetti tenuti agli obblighi di rendicontazione. A tale prospettazione generale, si deve aggiungere un’ulteriore argomentazione particolare, che si richiama alla previsione del già citato articolo 3, comma 2 del d.lgs n.111/2017, che da decorrere l’efficacia delle disposizioni riguardanti la destinazione del cinque per mille agli enti del Terzo settore dall’anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale.
Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue che, in assenza del citato D.P.C.M. attutivo del D.lgs n.111/2017, gli obblighi di rendicontazione del contributo del cinque per mille e di pubblicazione dei rendiconti medesimi continuano ad essere disciplinati dagli artt. 12 e 12-bis del D.P.C.M. 23.4.2010, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 7.7.2016”.
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