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5 per mille: quali aspetti devono essere ancora normati? Cosa dobbiamo fare?

L’istituto del 5xmille ha trovato una nuova definizione nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18/7/2017 ed emanato in virtù della delega contenuta nell’art.9, comma 1, lettera c) e d), della Legge n. 106 del 2016.

1. I tasselli mancanti alla disciplina

Il Decreto non disciplina compiutamente l’istituto: da un lato la definizione di diversi aspetti è demandata all’adozione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (era prevista la sua adozione entro 120 giorni dal 18/7/2017 ma non è stato ancora emanato), dall’altro diversi aspetti - si pensi in particolare al tema della rendicontazione - devono essere ricostruiti alla luce della normativa già esistente e delle Linee guida definite dalle Amministrazioni erogatrici. Parte della disciplina è infine legata all’attivazione del Registro Unico degli Enti del Terzo settore per il quale è necessario attendere un lasso temporale che tecnicamente si sarebbe dovuto esaurire ad agosto 2019.

Al citato Decreto spetta in particolare definire i seguenti aspetti:

1) modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille;

2) modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco; permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi;

3) definizione dei criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti;

4) definizione delle modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti;

5) definizione delle modalità per il pagamento del contributo;

6) definizione dei termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l'esercizio di riferimento;

7) definizione delle modalità attuative connesse alla circostanza che, al fine di accelerare le procedure per l'erogazione del cinque per mille, nella ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi in ritardo/integrative.

Per esempio, oggi potreste ricevere dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione in cui vi si richiedono i dati bancari per effettuare il bonifico del contributo del cinque per mille, dati da fornire recandosi direttamente all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o utilizzando i servizi telematici disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. In questa comunicazione trovereste scritto che “in mancanza di comunicazione dell’IBAN, i pagamenti verranno eseguiti attraverso modalità alternative a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali”. Il Decreto potrebbe invece prevedere che, decorso inutilmente un determinato lasso di termine dalla richiesta dei dati, l’associazione perde il diritto a percepire il contributo per quell’esercizio.

Anche in assenza del Decreto attuativo, il Decreto Legislativo 111/2017 dispiega però i suoi effetti e le organizzazioni beneficiarie devono pertanto attenersi anche ai nuovi vincoli.

 

2. Chi è ammesso al 5xmille?

Qui è opportuno distinguere l’oggi dal domani, intendendo tale l’anno successivo a quello di operatività del Registro unico del Terzo settore.

Attualmente

A decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro Unico

-  volontariato

    -  ONLUS

    -  associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale (tenuti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali)

-  associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori (assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, promozione della cultura tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale)

Organizzazioni iscritte nel Registro Unico degli Enti del Terzo settore, intendendo tali “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

 

mentre permangono anche in futuro le seguenti attività come beneficiarie potenziali del 5xmille:

a) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

b) finanziamento della ricerca sanitaria;

c) attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;

d) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

e) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 23, comma 46, D.L. n. 98/2011) a decorrere dall'anno finanziario 2012;

f)   gli enti gestori delle aree protette (art. 16, comma 1-bis, legge 394/1991).

Rispetto alla normativa vigente, l'elemento innovativo attiene quindi all’individuazione dei soggetti iscritti nel Registro degli Enti del Terzo settore tra i potenziali beneficiari del 5xmille: una categoria più amplia in quanto comprende le imprese sociali costituite potenzialmente in forma anche societaria nonché organizzazioni che operano in settore che non sono contemplati dalla normativa relativa alle ONLUS, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale.

Ne consegue che una società sportiva dilettantistica che assume la veste di impresa sociale potrà accedere al beneficio mentre una società sportiva dilettantistica iscritta esclusivamente al Registro CONI non potrà farlo essendo previsto solo per le associazioni sportive dilettantistiche e non anche per le società di capitali sportive dilettantistiche.

Come precisato nella Relazione illustrativa, la nuova formulazione è coerente con il nuovo assetto normativo discendente dalla Legge n. 106 del 2016, che presenta una nozione di Ente del Terzo settore[i] omnicomprensiva e prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del settore, mediante la previsione di un Registro unico nazionale, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

3. Come devo rendicontare il contributo?

Il Decreto in esame non interviene in materia per cui ci si affida a quanto già in passato affermato.

All’interno del rendiconto si ritiene necessario indicare:

1) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;

2) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;

3) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

4) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

5) l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

 

4. Quali spese posso rendicontare e quali no?

Nel Decreto in esame viene confermato il divieto di utilizzare le risorse per la pubblicità del 5xmille, circostanza che sicuramente penalizza le piccole organizzazioni che non possono fare affidamento su altre forme di finanziamento per coprire questi costi. In caso di violazione della norma è previsto il recupero del contributo utilizzato.

Per gli altri aspetti si rinvia alle Linee guida alla rendicontazione e dal relativo Modello adottato dal Ministero del Lavoro, da cui si evincono i seguenti vincoli: 

1) si possono rendicontare le  spese relative alle risorse umane (ossia i costi sostenuti  per il personale che, a titolo oneroso o gratuitamente, svolge attività in modo continuativo presso  l’ente) ma è necessario specificare per ciascun soggetto il numero di ore imputate ed  il costo orario di riferimento come indicato dalle relative tabelle ministeriali e nel caso in cui i compensi per il personale superino il 50% dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale interessato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato;

2) è possibile rendicontare le erogazioni liberali a terzi, ossia le erogazioni che vengono effettuate da quegli enti che svolgono tale attività di sostegno a favore di altri soggetti secondo il proprio scopo istituzionale, anche non esclusivo (per esempio, può essere inserito il trasferimento di parte o tutta la quota del 5 per mille dell’Irpef ad una articolazione locale o ad un soggetto affiliato), nel qual caso è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato;

3) è necessario che il rendiconto, debitamente firmato dal legale rappresentante, sia corredato da fotocopia del documento di identità del medesimo rappresentante legale;

4) nel caso in cui il contributo sia utilizzato per l’acquisto di autovetture e/o ambulanze, l’Ente dovrà trasmettere una dichiarazione in cui si certifica che tale acquisto non sia stato oggetto di altri contributi pubblici. Inoltre, dovranno essere specificati la targa ed il modello dell’autovettura/ambulanza acquistata;

5) i documenti giustificativi devono essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del “5 per mille dell’Irpef” percepita per l’anno di riferimento;

ed infine il Ministero della Salute prevede, nelle proprie Linee guida alla rendicontazione, che i fondi del 5 per mille possono essere utilizzati solo per spese correnti; pertanto nella voce attrezzature del rendiconto di spesa non va indicato il costo sostenuto per l’acquisto bensì le quote di ammortamento o i canoni di locazione riferiti alla durata del progetto.

 

5. Quali obblighi di pubblicità?

Il Decreto – in questa parte ora già in vigore – ha introdotto alcune novità.

L'obbligo di redigere un rendiconto - unitamente ad una relazione illustrativa - è stato introdotto per la prima volta dall'articolo 3, comma 6, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) e successivamente confermato dall'articolo 11 e seguenti del DPCM 3 aprile 2009 per l'anno finanziario 2009 e ribadito per l'anno finanziario 2010 dall'articolo 12 del DPCM del 23 aprile 2010. Per gli anni successivi sono state prorogate le disposizioni contenute nel richiamato DPCM del 23 aprile 2010.

La redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari del 5xmille indipendentemente dall'ammontare del contributo percepito mentre c’è una novità rispetto ai soggetti obbligati a trasmetterlo.

L’articolo 8 prevede infatti che i beneficiari del contributo “hanno l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite”.

La norma non prevede più, come in passato, che la trasmissione avvenga solo quando il contributo sia pari o superiore ad euro 20.000,00 e pertanto tutti i beneficiari del contributo devono trasmettere il rendiconto all’Amministrazione erogatrice!

Se non provvedo, l'amministrazione erogatrice deve diffidarmi, assegnandomi un termine di 30 giorni ed in caso di inerzia deve provvedere all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato

È inoltre previsto che i beneficiari del contributo siano obbligati a pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di trasmissione del rendiconto all’Amministrazione erogatrice, gli importi percepiti ed il rendiconto dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni. Anche in questo caso, se non provvedo, l'amministrazione erogatrice deve diffidarmi, assegnandomi un termine di 30 giorni ed in caso di inerzia deve provvedere all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Sembra pertanto che le associazioni debbano disporre di un proprio sito internet, il Decreto non rinvia alla possibilità di effettuare la pubblicazione sul sito della rete associativa a cui si aderisce o – eventualmente – sul sito internet del Centro servizi volontariato.

Arsea Comunica n. 100 del 19/12/2018 

 



[i] La Legge n. 106/2016 introduce infatti la nozione di Terzo settore, intendendo come tale il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Inoltre, come anche in tal caso già sottolineato, in merito alla definizione di enti del Terzo settore, si ricorda che è all'esame delle Camere anche lo schema di decreto legislativo recante Codice del Terzo settore , previsto dall'art. 1, co. 2, lett. b) , della legge 106/2016.

 

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