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Sono il Presidente di una ONLUS. Rispetto alla Riforma del Terzo settore cosa dobbiamo fare?

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono chiamate a scegliere quale veste assumere con la Riforma del Terzo settore, atteso che tali realtà sono state di fatto assorbite all’interno degli Enti del Terzo settore – in ragione della tipologia di attività svolta – ma è data facoltà alle stesse di scegliere quale qualificazione assumere all’interno del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Possiamo infatti avere ONLUS che:

1) nei fatti sono organizzazioni di volontariato, per cui procederanno all’iscrizione in tale sezione del RUNTS;

2) svolgono attività di beneficenza, per cui potrebbero qualificarsi come enti filantropici, in quanto costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

3) svolgono attività di interesse generale rispettando il criterio della non commercialità delle stesse[i], in quanto realizzate gratuitamente o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi e, in quanto tali, si iscrivono nel RUNTS nella sezione altri Enti del Terzo settore e si qualificheranno come enti non commerciali[ii];

4) potrebbero optare per la qualifica di impresa sociale, accedendo alle relative agevolazioni fiscali (tra cui la detassazione degli utili a riserva indivisibile), esercitando l’attività di interesse generale in forma di impresa perché in caso contrario si configurerebbero come Enti del Terzo settore enti commerciali, perdendo così buona parte delle agevolazioni e semplificazioni.

 

Entro quando operare la scelta?

L’abrogazione delle disposizioni relative alle ONLUS è prevista dall’esercizio successivo a quello di funzionamento de RUNTS, acquisito l’assenso della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali (per il combinato disposto dell’art. 102, secondo comma[iii], e dell’art. 104, secondo comma[iv], del D.Lgs. 117/2017).

E se non volessimo qualificarci come Ente del Terzo settore?

Una volta abrogate le disposizioni relative alle ONLUS, il sodalizio che non intenda iscriversi al RUNTS dovrà devolvere il proprio patrimonio e assumere, a seconda della natura dell’attività esercitata, la qualifica di ente commerciale o ente non commerciale, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. b) o c) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Arsea Comunica n. 91 del 5/12/2018  


NOTE

[i] Art. 79.  Disposizioni in materia di imposte sui redditi

2.  Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

[ii] Art. 79.  Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

5-bis.  Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.

[iii] 2.  Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:

a)  gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4;

[iv] Art. 104.  Entrata in vigore

2.  Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

 

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