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Gli ETS possono conoscere l’identità di chi effettua donazioni con SMS o telefonate da rete fissa

Su questo tema si è espresso il Garante privacy (provvedimento del 24/10/2018) interpellato da alcuni Enti del Terzo settore (di seguito “ETS”). Come evidenziato dagli ETS, ricontattare i donatori è necessario per poter loro rendicontare gli esiti della campagna di raccolta fondi a cui hanno aderito e renderli edotti delle nuove eventuali iniziative benefiche promosse (c.d. fidelizzazione).

Il Garante evidenzia che nel caso di specie si configura una contitolarità di dati tra operatori telefonici che aderiscono al progetto di raccolta fondi ed Enti beneficiari delle donazioni, il che implica la necessità di determinare, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato (art. 26, par. 1 del “GDPR”). 

Con riferimento alla finalità di “rendicontazione”, il presupposto di legittimità del relativo trattamento potrebbe essere individuato nel “legittimo interesse del titolare” (art. 6, par. 1, lett. f) del “GDPR”). La rendicontazione individuale al donatore, infatti, pur non oggetto di specifico obbligo di legge, appare al Garante in linea con lo spirito della recente Riforma del terzo settore volta a promuovere gli strumenti di rendicontazione economica e sociale degli ETS in quanto utili sia a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sia a rendere possibile una valutazione “del [loro] impatto sociale” sulla comunità di riferimento (v. art. 6, comma 2 e comma 3 della legge 106/2016).

Con riferimento alla finalità di “fidelizzazione”, invece, il presupposto di legittimità del trattamento appare individuabile esclusivamente nel consenso dell’interessato raccolto da parte degli Operatori telefonici nel corso dell’operazione di donazione via sms/chiamata da rete fissa; ciò sulla base delle considerazioni che seguono:

  1. il rapporto di contitolarità individuabile tra Operatori telefonici ed Enti, ai sensi del quale la condivisione dei dati dei donatori può legittimamente avvenire secondo le modalità definite nell’accordo di cui all’art. 26 del “GDPR”;
  2. la stretta correlazione esistente tra l’utilizzo dello strumento telefonico (sms solidale o chiamata da rete fissa) e la finalità di raccolta fondi promossa dall’Ente: l’invio dell’SMS solidale (al pari della digitazione del numero da rete fissa) è infatti effettuato dal cliente solo ed esclusivamente per porre in essere una donazione; circostanza che consente di assimilarne la valenza a qualsiasi altra forma di “spontaneo contatto” (ovvero di manifestazione dell’intenzione del donatore di entrare in relazione) con l’Ente beneficiario (es. mediante registrazione tramite il sito internet dell’associazione oppure richiesta di informazioni presso uno stand divulgativo ecc.). In questo contesto, il titolare (l’Ente), anche per il tramite di altro soggetto (l’Operatore telefonico), può legittimamente rilasciare l’informativa di cui all’art. 13 del “GDPR” e acquisire l’eventuale consenso al trattamento dei dati personali dell’interessato/donatore per specifiche finalità di volta in volta ivi individuate (nel caso di specie per la finalità di “ricontatto” del donatore);
  3. la peculiare natura della succitata finalità di “ricontatto” del donatore, che assume caratteristiche del tutto diverse dalle tradizionali attività di marketing esistenti in ambito commerciale: gli ETS intraprendono azioni di comunicazione e sensibilizzazione sociale funzionali prevalentemente al reperimento di sostenitori (c.d. fundraising), attività rispetto alle quali è possibile riconoscere un particolare atteggiamento di favore del legislatore. La recente riforma in materia di ETS ha infatti istituzionalizzato l’attività di “raccolta fondi”, legittimando le operazioni a tale scopo necessarie (v. art. 7 del D.Lgs 117/2017), quale strumento di promozione dei “comportamenti donativi delle persone e degli enti” (v. art. 9, comma 1, lett. b) della L. 106/2016). 

 

Ma come acquisire il consenso al trattamento dei dati?

Ciò può legittimamente avvenire nelle forme (tramite sms; mediante digitazione di un tasto) proposte dagli Operatori telefonici.

 

E come fornire l’informativa?

Questa dovrà chiarire, già nella forma sintetica,

· il ruolo di contitolarità dei diversi attori

· le differenti finalità di trattamento sopra individuate (nonché le relative basi giuridiche);

· l’indicazione che il consenso è prestato per la precipua finalità di “fidelizzazione” del donatore nei termini ed entro i limiti sopra individuati. 

 

Arsea Comunica n. 87 del 17/11/2018  

 

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