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C’era una volta l’ICI, ora c’è l’IMU ma quando la pago?

Il tema dell’imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali è tornato alla ribalta con la sentenza della Corte di Giustizia del 6/11/2018.

La sentenza

Come è noto, l’Unione europea ha determinato la modifica della disciplina del tributo locale circoscrivendo ampiamente i limiti del beneficio dell’esenzione in quanto il precedente regime di favore è stato considerato un aiuto di Stato.

Si era posto il problema dell’imposta non versata illo tempore da parte della Chiesa come degli enti non commerciali. In prima istanza il Tribunale dell’Unione europea (sentenza del 15 settembre 2016) aveva di fatto “abbuonato” il pregresso, accogliendo la tesi dello Stato italiano che sosteneva l’impossibilità tecnica di procedere al recupero dell’imposta. Arriva invece ora la sentenza della Corte, Grande sezione, che afferma esattamente il contrario.

Tutto nasce dal ricorso di due gestori di scuole private che avevano l’obiettivo di affermare che

  1. lo Stato italiano dovesse riprendere a tassazione l’imposta non versata: le loro realtà imprenditoriali si erano trovate a subire una concorrenza sleale operata da enti non commerciali che offrivano i medesimi servizi e che avevano beneficiato dell’aiuto di Stato/esenzione ICI. Affermare – come ha fatto lo Stato italiano – l’impossibilità di “ottenere le informazioni necessarie per il recupero di tali aiuti avvalendosi delle banche dati catastali e fiscali italiane” si configurerebbe in realtà come una difficoltà puramente interna che non può consentire, conformemente alla giurisprudenza della Corte, di riscontrare l’impossibilità assoluta di recuperare tali aiuti;
  2. la nuova disciplina IMU doveva intendersi anch’essa forma di aiuto di Stato vietato.

La Corte di Giustizia accoglie la prima istanza dei ricorrenti: l’Italia deve riprendere a tassazione l’ICI non versata. Verificheremo come ...

Non viene invece accolta la tesi secondo cui anche la disciplina dell’IMU dovrebbe considerarsi forma di aiuto di Stato.

La Corte evidenzia infatti che costituisce un’attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato, vale a dire prestazioni fornite di norma dietro remunerazione. Con la nuova disciplina IMU l’esenzione si applica però solo alle attività didattiche fornite a titolo gratuito o dietro pagamento di un importo simbolico che copra soltanto una frazione del costo effettivo del servizio, frazione che non deve essere correlata a tali costi. L’esenzione IMU non può pertanto considerarsi un aiuto di Stato.

 

In breve

Presupposto di applicazione dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Sono pertanto tenuti al versamento dell’IMU il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Le ipotesi di esenzione dall'IMU sono contenute nell'art. 7 del DLgs 504/1992[i]: al suo interno ci sono i luoghi di culto e gli immobili utilizzati da enti non commerciali (lettera i), tra cui ci possono essere le parrocchie e gli enti religiosi in generale come le associazioni sportive, quelle culturali o le organizzazioni di volontariato. L'esenzione è condizionata però alla circostanza che siano svolte nell'immobile determinate attività, tassativamente elencate, e che tali attività siano svolte con modalità non commerciali, concetto definito dal DM 200/2012[ii] che non coincide con il concetto di attività non soggetta a tassazione. Deve trattarsi infatti di attività rese gratuitamente o che prevedono un contributo meramente simbolico.

 

Arsea Comunica n. 82 del 7/11/2018  

 



NOTE

[i] Decreto legislativo 30/12/1992 n. 504 - Art. 7 Esenzioni

1.  Sono esenti dall'imposta:

a)  gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b)  i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c)  i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d)  i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e)  i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f)  i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g)  i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h)  i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i)  gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2.  L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

[ii] Art. 3 Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali

1.  Le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono:

a)  il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

b)  l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

c)  l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4 Ulteriori requisiti

1.  Fatti salvi i requisiti enunciati all'articolo 3, le attività istituzionali di seguito indicate si intendono svolte con modalità non commerciali solo ove, in relazione alla loro natura, presentino gli ulteriori requisiti di cui ai commi seguenti.

2.  Lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse:

a)  sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;

b)  se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

3.  Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:

a)  l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;

b)  sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;

c)  l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

4.  Lo svolgimento di attività ricettive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

5.  Lo svolgimento di attività culturali e attività ricreative si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

6.  Lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Art. 5 Individuazione del rapporto proporzionale

1.  Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2012, è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali e al tempo, secondo quanto indicato nei commi seguenti.

2.  Per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione di cui al comma 1 è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, e delle attività di cui alla citata lettera i), svolte con modalità commerciali, rapportata alla superficie totale dell'immobile.

3.  Per le unità immobiliari che sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, la proporzione di cui al comma 1 è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività.

4.  Nel caso in cui l'utilizzazione mista, anche nelle ipotesi disciplinate ai commi 2 e 3, è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, la proporzione di cui al comma 1 è determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, ovvero delle attività di cui alla citata lettera i) svolte con modalità commerciali.

5.  Le percentuali determinate in base ai rapporti che risultano dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, indicate per ciascun immobile nella dichiarazione di cui al successivo articolo 6, si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.

 

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