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MODELLO EAS: tempo di ravvedersi!

Dovevate trasmettere il Modello EAS e ve ne siete dimenticati?

Entro il 31 ottobre 2018 potete ravvedervi trasmettendo il Modello in via telematica (direttamente attraverso Fisconline o Entratel oppure tramite un intermediario abilitato) e versando la sanzione di 250 euro con il Modello F24 Elide, codice tributo 8114, senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili.

 

Chi è interessato al ravvedimento?

Chi si è costituito nel 2018 e non ha provveduto, entro 60 giorni dalla costituzione, a trasmettere il Modello EAS e chi ha trasmesso il Modello EAS ma le informazioni ivi indicate sono cambiate nel corso del 2017 per cui avrebbe dovuto ripresentarlo entro il 31 marzo (o meglio entro il 3 aprile 2018, termine prorogato con le festività pasquali).


Quali effetti produce il ravvedimento?

Qualora il modello EAS sia trasmesso oltre la scadenza del 31 ottobre 2018, l’ente non può beneficiare del regime agevolativo per l’attività realizzata prima della presentazione del modello in quanto il regime di favore può essere applicato esclusivamente alle operazioni compiute dopo l’invio del modello. In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate sia nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-09617 del 29 settembre 2016 e che nella recente circolare 18/E/2018.

 

Quali sono le informazioni la cui variazione NON implica l’obbligo di trasmettere nuovamente il Modello EAS?

Non occorre inviare il Modello se le modifiche hanno riguardato:

  • i dati anagrafici dell’associazione e del legale rappresentante, in quanto tali variazioni devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate attraverso i quadri B (soggetto d’imposta) e C (rappresentante) dei modelli AA5/6, se l’associazione ha solo codice fiscale, AA7/10, se l’associazione è anche titolare di partita IVA (in tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 125/2010);
  • i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità;
  • i messaggi pubblicitari;
  • l’ammontare medio delle entrate complessive degli ultimi tre esercizi chiusi;
  • il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio;
  • l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute;
  • l’ammontare dei contributi pubblici ricevuti;
  • il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi.

Il modello deve essere ripresentato anche qualora si perdano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria: in tal caso il modello deve essere trasmesso entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Chi non può ravvedersi?

L’associazione nei cui confronti sia stata già contestata la violazione o nei cui confronti siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

 

Ricapitolando …

1. Chi è obbligato alla trasmissione del Modello EAS?

Lo sono tutte le associazioni enti non commerciali di carattere privato[i], ivi incluse quelle titolari di solo codice fiscale che percepiscono esclusivamente quote di adesione dei soci[ii] e le società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della Legge 289/2002, rappresentando condizione di accesso alle agevolazioni fiscali.

Sono previsti però degli enti esonerati dall’obbligo.

Si tratta, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate[iii] dei seguenti enti:

  • le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale né attività decommercializzate, quali le attività corsistiche dirette a soci e tesserati[iv];
  • le associazioni pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d’imposta precedente proventi inferiori a 250.000 euro, hanno optato per il regime agevolativo di cui alla Legge n. 398/1991;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal DM 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (es. fondi pensione), che non si avvalgono della disciplina fiscale di cui agli art. 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633/1972;
  • le Onlus di cui al D.Lgs 460/1997.

 

2. Chi è ammesso alla compilazione semplificata

Il modello EAS può essere presentato con modalità semplificate da:

  • associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle espressamente esonerate;
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla Legge n. 383/2000;
  • organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/ 1991, diverse da quelle esonerate;
  • associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • movimenti e partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2/1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
  • associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
  • ANCI, comprese le articolazioni territoriali;
  • associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  • associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
  • federazioni sportive nazionale riconosciute dal CONI.

La compilazione semplificata implica l’onere di compilare la parte anagrafica e di rispondere esclusivamente alle domande di cui ai punti n. 4 – 5 – 6 – 25 – 26 e, per le sole ASD/SSD – anche il quesito al punto 20.


Arsea Comunica n. 80 del 19/10/2018 


NOTE

[i] gli enti di diritto pubblico sono esclusi, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 12/E/2009

[ii] Agenzia delle Entrate Circolare n. 45/E/2009

[iii] Agenzia delle Entrate Circolari 12/E/2009 e 45/E/2009

[iv] Agenzia delle Entrate Circolare 12/E/2009

 

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