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Se alla porta bussa l’Agenzia delle Entrate, a rispondere è sempre il Presidente?

Torniamo sul dibattuto tema della responsabilità nelle associazioni non riconosciute con riferimento alla responsabilità nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate alla luce dell’ultima pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 22861 del 26 settembre 2018).


Il principio

Come è noto, nelle associazioni prive di personalità giuridica, o non riconosciute, trova applicazione l’articolo 38 del codice civile ai sensi del quale

“Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.

Come si applica questo principio in caso di contestazione tributaria?


Il caso

Ad una associazione sportiva veniva contestato l’omesso versamento dell’IVA e veniva affermata la responsabilità solidale del relativo legale rappresentante.

La Commissione tributaria, sia provinciale che regionale, affermava invece che tale responsabilità non fosse configurabile in quanto l’Agenzia delle Entrate aveva omesso di fornire la prova dell’imputabilità degli atti in capo al presidente.

Di diverso avviso è stata la Corte di Cassazione che ha accolto la tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo cui “la mera titolarità formale della carica rappresentativa dell’associazione non riconosciuta sia sufficiente a determinare l’obbligazione di chi la riveste in solido con il soggetto rappresentato, essendo onere del contribuente e non dell’ufficio provare la sua estraneità alla gestione dell’attività dell’associazione, di cui è rappresentante”.

Viene altresì affermato che “per i debiti tributari, che non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, il legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta, quale una ASD, è chiamato a rispondere solidalmente con l’associazione stessa dei tributi, nonché delle sanzioni non corrisposte, in forza del ruolo rivestito, di direzione della gestione associativa nel periodo considerato”.


L’orientamento giurisprudenziale

Mentre in passato la Corte di Cassazione (Sentenze n. 20485/2013, 19486/2009, 14612/2009, 16344/08) ha affermato la necessità di dimostrare l’attività negoziale concretamente svolta dal presidente per conto dell’associazione per affermarne la responsabilità, la sentenza in esame si discosta da tale orientamento come nella recente ordinanza n.2169, depositata il 29 gennaio 2018 su cui ci siamo soffermati nella circolare n.20 del 5/03/2018.


Arsea Comunica n. 77 del 5/10/2018  

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