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CASSAZIONE: la democraticità nelle ASD tra socio/tesserato e contestazioni dell’Agenzia

Non è sufficiente essere iscritti nel Registro CONI o essere affiliati ad una Federazione, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI per accedere alle agevolazioni previste per le organizzazioni sportive non lucrative, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza[i] e ribadito di recente dalla Cassazione (ordinanza n. 21119 pubblicata il 24 agosto scorso).

Il tema, ricorrente, è quello dell’effettiva genuinità del rapporto associativo in un sodalizio che vantava 882 soci (secondo una ricostruzione resa, secondo l’Agenzia, difficile dalla “lacunosa documentazione delle delibere di accettazione delle domande di partecipazione”) trattati come clienti, atteso che “per previsione statutaria (art. 17), potevano soltanto utilizzare le attrezzature e gli impianti sportivi pagando una somma mensile, ma non avevano diritto di partecipare alle assemblee né, in alcun modo, alla gestione della Associazione essendo tali diritti, come anche il potere di decidere insindacabilmente dell'ammissione di nuovi soci, accentrati nelle mani dei pochissimi (4) soci fondatori o ordinari”.

L’associazione prevedeva infatti diverse categorie di soci – tra soci fondatori e ordinari e soci aderenti -non garantendo in capo a questi ultimi l’effettiva partecipazione alla vita associativa.

 

I soci erano anche tesserati?

Ci si interroga in merito alla circostanza – non esaminata nell’ordinanza – se i soci aderenti fossero, o meno, tesserati all’Ente affiliante.

Si ricorda infatti che l’articolo 148 del TUIR prevede che

“3.  Per le associazioni (…) sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”.

Tra i soggetti assimilati ai fini fiscali ai soci viene indicata anche la figura dei tesserati all’Ente affiliante, ancorché privi dei diritti associativi e tale possibilità è stata anche ribadita dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n°18 del 1/8/2018 laddove, nel rispondere al quesito

“Le agevolazioni di cui all’articolo 148, comma 3, del TUIR spettano anche a soggetti che non rivestono la qualifica di associati o soci dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, ancorché tesserati della relativa Federazione Sportiva Nazionale (o dell’Ente di Promozione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata) cui è affiliata la stessa associazione o società sportiva dilettantistica?”

afferma che

“I soggetti nei confronti dei quali devono essere rese le attività svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative ai fini dell’applicazione della disposizione agevolativa di cui all’articolo 148, comma 3, del TUIR, sono in primo luogo quelli aventi la qualifica associati o soci. La disposizione agevolativa in argomento si applica, tuttavia, anche con riferimento alle attività effettuate dall’associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa nei confronti di soggetti frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica di soci o associati, a condizione che i destinatari delle attività risultino, come previsto dalla norma, "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali", vale a dire tesserati della Federazione Sportiva Nazionale, dell’Ente di Promozione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata cui è affiliato l’ente sportivo dilettantistico non lucrativo (in tal senso risoluzione n. 38/E del 2010).  Occorre naturalmente che si tratti di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all'imposizione i corrispettivi pagati a fronte di prestazioni collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali. Qualora, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci o associati né di soggetti che siano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, le stesse attività assumono rilevanza ai fini impositivi. Occorre precisare che gli obblighi relativi alla democraticità del vincolo associativo (vedi quanto chiarito in risposta alla domanda 7.3) devono essere rispettati dall’associazione sportiva dilettantistica nei confronti dei soggetti aventi lo status di associato della stessa associazione, vale a dire nei confronti di coloro che sono uniti all’associazione dallo specifico vincolo giuridico derivante dall’adesione al contratto associativo.  Per quanto concerne i soggetti "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali" (Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate), nel caso in cui tali soggetti non rivestano anche lo status di associati dell’associazione sportiva dilettantistica, nei confronti degli stessi non sussistono gli obblighi relativi all’attuazione del principio di democraticità. Resta fermo, come sopra chiarito, che nei confronti di detti soggetti potranno essere rese, in regime di decommercializzazione ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUIR, le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.

Come evidenziato però dall’Ente affiliante l’associazione oggetto di accertamento (MSP), si rende necessario non confondere le due figure, ossia soci e tesserati.

Nello specifico l’Ente consiglia di specificare in statuto che accanto ai soci ci  sono i “Tesserati Praticanti dell’Associazione” intendendo tali “tutti coloro che, pur condividendo le finalità ed i principi ispiratori e accettando lo Statuto, decidono liberamente di non prendere parte attivamente alla vita gestionale e sociale – condizione richiesta per l’ottenimento della qualifica di socio – dell’associazione, ma soltanto di prendere parte alle manifestazioni istituzionali da essa organizzate.”

Questo principio non vale però per tutti: le associazioni devono infatti verificare se l’Ente affiliante tessera direttamente persone che non siano anche socie delle associazioni affiliate e se si, a quali condizioni.

 

Arsea Comunica n. 75 del 15/09/2018

     


[i] Cass. Sentenza n. 16449 del 05/08/2016; Cass. Ordinanza n. 23167 del 04/10/2017; Cass. Ordinanza n. 10393 del 30/04/2018

 

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