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Codice del Terzo Settore: cosa bolle in pentola? Parte prima – i pareri del Consiglio di Stato.

Attendavamo per il due di agosto l’approvazione del Decreto che doveva contenere disposizioni integrative e correttive al Codice del Terzo Settore (DLgs 117/2017) ma nel mentre è stato presentato – ed è già passato in Senato, ora si attende la pronuncia della Camera – il disegno di Legge che garantisce una proroga di quattro mesi per la conclusione dei lavori.

Se così vanno le cose, il testo definitivo del Codice del Terzo settore dovrà arrivare entro i primi di dicembre.

Intanto il testo non ha ottenuto l’intesa della Conferenza unificata: le Regioni hanno espresso la mancata intesa per contrarietà di Veneto e Lombardia, mentre l’ANCI e l’UPI hanno espresso l’avviso favorevole, chiedendo però l’accoglimento dell’emendamento trasmesso.

In particolare, la Lombardia ha evidenziato, in audizione, come sia ancora pendete il ricorso promosso alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65, 72 del Codice del Terzo settore per violazione degli articoli 3, 76, 97, 114, 117, commi III e IV, 118 e 119 della Costituzione, oltreché del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 della Costituzione. Viene evidenziata la stretta correlazione tra le materie di competenza regionale e quelle di intervento degli Enti del Terzo settore con la conseguente avvertita necessità del riconoscimento di un ruolo centrale delle Regioni anche nella definizione, programmazione e promozione del Terzo settore.  

Il Consiglio di Stato si è espresso con due pareri: il primo del 30/5/2018 di natura interlocutoria e poi il definitivo del 19/7/2018.

Il Consiglio di Stato in primo luogo evidenzia – attraverso una ricostruzione giurisprudenziale – tutti i limiti di una decretazione di natura correttiva rispetto al Codice del Terzo settore che di fatto è entrato in vigore solo in una parte minoritaria per cui non è stato possibile “sperimentarlo”. Altrettanto si può dire con riferimento alla funzione integrativa che “avrebbe dovuto avere il compito di rendere esplicito l’implicito (…), modificando il significante ma non il significato” e non tradursi nell’inserimento di elementi innovativi.

Tale obiezioni viene mossa in modo particolare con riferimento alle novità introdotte nelle disposizioni di natura fiscale (artt. 77, 79, 80, 83, 89, 101 del Codice), atteso che alcune disposizioni (modifiche agli artt. 77 e 83) determinano una estensione di benefici fiscali agli enti del terzo settore che assumono la veste di enti commerciali, con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica o nelle modifiche all’articolo sui titoli di solidarietà che comportano la possibilità per gli emittenti di utilizzare le risorse anche per il finanziamento delle sole attività commerciali.

Interviene l’organismo anche per evidenziare che nel correttivo non sono previsti slittamenti per l’approvazione delle modifiche dello statuto da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS iscritte nei relativi registri, i quali dovranno provvedere entro il 3 febbraio 2019.

Di particolare interesse appaiono inoltre i rilevi sulla disciplina dell’acquisizione della personalità giuridica.

Come è noto, si tratta del processo finalizzato ad acquisire l’autonomia patrimoniale perfetta e quindi la limitazione delle responsabilità al patrimonio associativo. Nelle associazioni prive di questo riconoscimento si ricorda che delle obbligazioni risponde non solo il fondo comune dell’associazione ma anche “personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione” a prescindere dalla carica sociale rivestita (ex art. 38 del codice civile).

Attualmente l’acquisizione della personalità giuridica trova disciplina nel DPR 361/2000, ai sensi del quale la richiesta viene presentata:

a) alla Regione, quando l’associazione/fondazione opera nelle materie attribuite alla competenza regionale (ex art. 14 del DPR 616/1977) a condizione che le attività si realizzino nell'àmbito di una sola Regione;

b) alla Prefettura nella cui Provincia è stabilita la sede dell'ente negli altri casi.

Per acquisire la personalità giuridica è necessario dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

1) statuto a norma del codice civile redatto dal notaio nella forma dell’atto pubblico;

2) individuazione di uno scopo possibile e lecito;

3) titolarità di un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo, da dimostrare allegando alla domanda idonea documentazione;

4) qualora l’associazione/fondazione operi nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, il preventivo parere positivo della stessa amministrazione (D.M. 7 maggio 2002).

Uno degli aspetti controversi è sempre stato l’aleatorietà rispetto alla valutazione del patrimonio associativo richiesto ai fini dell’acquisizione della personalità giuridica. Alcune Regioni sono intervenute in materia – attraverso provvedimenti normativi o di prassi – indicando un patrimonio minimo molto diverso da Regione a Regione.

Diverso è il percorso introdotto dal Codice.

La Legge delega di riforma del Terzo settore (L. 106/2016) aveva richiesto al Governo ad intervenire per

“a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti”.

Il Codice del Terzo settore (art. 22) non ha rivisto e semplificato il procedimento ma ha creato un percorso alternativo a quello definito dal DPR 361/2000, potendo

“Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente decreto”.

Tale procedura conferisce al notaio il compito di verificare il possesso dei requisiti – ivi incluso il patrimonio minimo indicato in

“una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro”

in capo al soggetto richiedente per poi presentare la domanda di iscrizione nel Registro del Terzo settore.

In fase di correttivo, il Governo ha introdotto il comma 1 – bis ai sensi del quale

1-bis Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore già iscritte nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, che ottengono l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo, sono cancellate nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 senza che ciò comporti estinzione della persona giuridica. Dell’avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore è data comunicazione alla competente Prefettura;

allo scopo, come evidenziato nella Relazione illustrativa al correttivo,

“di evitare la sovrapposizione di funzioni e competenze derivanti da una doppia contemporanea iscrizione degli enti del terzo settore nei registri delle persone giuridiche di cui al DPR 361/2000 (tenuti da prefetture e regioni) e nel registro unico nazionale del terzo settore. Gli enti che si iscrivono nel registro unico nazionale del terzo settore ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 22 del codice, se già iscritti nei registri delle persone giuridiche di cui al DPR 361/2000, sono da quest’ultimo cancellati, senza che ciò determini estinzione della persona giuridica. In tal modo, tali enti continuano ad essere persone giuridiche anche se la loro iscrizione è trasferita nel registro unico nazionale del terzo settore. In conseguenza di ciò, sarà esclusivamente l’ufficio competente del registro unico nazionale del terzo settore ad esercitare funzioni di controllo e vigilanza sulle associazioni e fondazioni del terzo settore. Naturalmente, quanto detto si applica solo ed esclusivamente nel caso in cui l’associazione o fondazione del terzo settore, già iscritta nei registri (delle prefetture o delle regioni) di cui al DPR 361/2000, chieda ed ottenga l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore ai sensi dell’articolo 22, perché in caso contrario permarrà la sua doppia iscrizione in entrambi i registri: in quello di cui al DPR 361/2000, cui l’ente si è iscritto per ottenere la personalità giuridica, e nel registro unico nazionale del terzo settore, in cui l’ente si è iscritto (pur non seguendo la procedura di cui all’art. 22) al fine di essere riconosciuto come ente del terzo settore.

Ne consegue che avremo tra i soggetti del Terzo settore organismi che avranno la personalità giuridica in quanto:

a) l’hanno ottenuta ai sensi del DPR 361/2000 e restano iscritti nel relativo registro tenuto dalla Prefettura o dalla Regione, rimanendo soggetti al controllo del Ministero dell’Interno/Regione;

b) l’hanno ottenuta ai sensi del DPR 361/2000 ma poi hanno attivato la procedura di cui all’art. 22 del Codice del Terzo settore per cui sono stati cancellati dal registro tenuto dalla Prefettura o dalla Regione passando, così, dal controllo del Ministero dell’Interno/Regione al controllo del Ministero del Lavoro;

c) l’hanno ottenuta direttamente seguendo la procedura di cui all’art. 22 del Codice del Terzo settore, assoggettandosi così al controllo del Ministero del Lavoro.

Il Consiglio di Stato ha sottolineato però un evidente problema per quelle associazioni che ricadono nel caso sub b): la cancellazione dal Registro Unico del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 50 del codice del Terzo settore, comporta l’estinzione della personalità giuridica.

Tale soluzione è del tutto contraria ai principi generali e alla normativa vigente: secondo il Consiglio di Stato la disposizione, anziché prevedere la cancellazione dal registro delle persone giuridiche, in caso di iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore, deve prevedere la sola sospensione degli effetti dell’iscrizione presso i registri delle persone giuridiche in conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, debitamente segnalata al Prefetto competente e da questo annotata nel registro delle persone giuridiche. Ciò garantirebbe la possibilità, in caso di cancellazione dal RUNTS, di rendere nuovamente efficace la pregressa iscrizione presso i registri delle persone giuridiche, evitandosi, in questo in modo, la perdita della personalità giuridica già in precedenza acquisita.

ARSEA COMUNICA n. 65/2018 

 

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