Nella G.U. n. 161 del 13/07/2018
è stato pubblicato il Decreto Legge n.
87/2018 (c.d. Decreto Dignità) con il quale, all’articolo 13,
vengono abrogati i commi con i quali nella Legge di Bilancio 2018:
- erano state istituite e regolamentate le Società Sportive Dilettantistiche Lucrative;
- erano stati qualificati come collaborazioni coordinate e continuative i c.d. “compensi sportivi”, disciplinati dagli articoli 67 e 69 del TUIR.
Sulle disposizioni introdotte
dalla Legge di Bilancio 2018 in materia di sport ci eravamo soffermati nelle
comunicazioni n. 2/2018 e 3/2018.
L’entrata in vigore delle abrogazioni viene fissata al 14/07/2018, ossia il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del Decreto: un’eccezione viene posta però per le disposizioni di agevolazione fiscale per le SSDL fissate al comma 355, che vengono abolite con “… effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero retroattivamente per tutto l’esercizio 2018.
Questa abolizione, per quanto faccia riferimento ad un precedente importante intervento normativo in materia sportiva, va ad incidere su due situazioni che non avevano ancora raggiunto una piena operatività. Infatti:
1 – le SSDL, pur essendo un soggetto giuridicamente pienamente regolamentato, per essere operative necessitavano di provvedimenti finalizzati al loro incardinamento nel mondo sportivo dilettantistico: ci riferiamo, in primis, alla modifica dello statuto del CONI indispensabile per permettere alle Federazioni, Discipline Associate ed Enti di Promozione di affiliare soggetti con finalità lucrative;
2 – l’effettiva riconduzione dei compensi sportivi nella disciplina delleCo.co.co. era subordinata, secondo una interpretazione logico-sistematica della disposizione contenuta nella Legge di Bilancio, ad un provvedimento del CONI di definizione delle mansioni in ambito sportivo in relazione alle quali sarebbe stato possibile erogare questa tipologia di emolumenti. .
Si conclude evidenziando che si tratta di un Decreto Legge che deve essere convertito entro 60 giorni: sarà convertito con modifiche?
ARSE COMUNICA n. 61/2018
Lo Staff di Arsea
Siete interessati ad avere maggiori informazioni sui nostri servizi?
Non esitate a contattarci.
I nostri uffici sono presenti a:
Bologna - Sede legale ed operativa
Via S. Maria Maggiore n.1
40121 Bologna
Tel. 051/238958
Fax 051/225203
Si accede anche da Via Riva di Reno n.75/3, terzo piano, ingresso UISP Comitato Regionale Emilia Romagna
Reggio Emilia - Sede decentrata
c/o UISP Comitato Reggio Emilia
Via Tamburini n.5
42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522/267207
Fax: 0522/332782
Si riceve su appuntamento.
Resta aggiornato sulle nostre novità
© 2016 Arsea s.r.l - via S.Maria Maggiore, 1 - 40121 Bologna - P.IVA 02223121209