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Nuovo F24 Elide per sanare EAS e 5xMille

Risoluzione n. 42/E del 01/06/2018 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, a partire dall’11/06/2018 i versamenti relative alle sanzioni per REMISSIONE IN BONIS possono essere effettuati esclusivamente con Mod. F24 ELIDE (elementi identificativi).

La REMISSIONE IN BONIS è una forma di regolarizzazione utilizzato da chi, pur avendone i requisiti, invia in ritardo la comunicazione obbligatoria o “dimentica” adempimenti formali necessari per beneficiare di agevolazioni o accedere a regimi fiscali opzionali. Fra le condizioni indispensabili, occorre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrativa di accertamento, della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Per quanta riguarda il mondo associativo questa procedura rileva principalmente per la regolarizzazione di:

- Modello EAS. In caso di mancata presentazione nei termini della comunicazione è possibile regolarizzare l’invio presentando il modello e “contestualmente” versando con codice tributo 8114 la sanzione di euro 250,00. Il tutto entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile;

- 5xMille. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini o di mancato invio della dichiarazione sostitutiva o del documento del legale rappresentante da allegare ad essa è possibile regolarizzare la procedura di iscrizione presentando il modello/dichiarazione sostitutiva/documento mancante e “contestualmente” versando con codice tributo 8115 la sanzione di euro 250,00. Il tutto entro i termini fissati per il 2018 al 1 ottobre.

Il Mod. F24 ELIDE deve essere compilato come segue:

- nella sezione CONTRIBUENTE con il codice fiscale ed i dati anagrafici dell’associazione che procede alla regolarizzazione;

- nella sezione ERARIO ED ALTRO indicando nel campo “tipo” il codice R, nel campo “codice” il codice tributo e nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento nella forma “AAAA”. Mentre nulla deve essere indicato nel campo “elementi identificativi”.


Arsea comunica n. 55 del 13/06/2018



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