Sul tema è intervenuto il Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 1/2018, sul solco della posizione[i] assunta dal Ministero del Lavoro con la nota del 29/12/2017.
Come è noto il Codice del Terzo Settore (DLgs 117/2017) prevede che gli Enti del Terzo settore devono inserire nella denominazione sociale, in qualunque modo formata, l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.
Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La norma precisa anche che "l'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore".
Si tratta di un vincolo già previsto nella disciplina delle imprese sociali (art. 7, comma 3, DLgs 155/2006 e oggi art. 6, DLgs 112/2017), delle Cooperativa Sociale (art. 1, comma 3, L. 381/1991) e delle ONLUS (art. 10, comma 1, Dlgs 460/1997) ed esteso, ma in via solo interpretativa (Agenzia delle Entrate Circolare del 22/04/2003 n. 21) alle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Il Codice del Terzo settore lo prevede per la generalità degli Enti del Terzo settore e con specifico riferimento anche alle Organizzazioni di Volontariato (art. 32, commi 3 e 4, CTS) e alle Associazione di Promozione Sociale (art. 35, comma 5, CTS), organizzazioni che potranno utilizzare esclusivamente la locuzione caratterizzante senza dover utilizzare anche quella di ETS[ii].
Poiché è vietata (ai sensi del comma 3° dell'art. 12 CTS) – e sanzionata[iii] – l’indicazione di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" ovvero di "parole, locuzioni equivalenti o ingannevoli" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, in capo ad un soggetto non iscritto nel Registro, come ci si deve comportare nelle more dell’iscrizione?
Per il Consiglio del Notariato si può affermare che:
Propendono favorevolmente a queste conclusioni il principio di economia dei mezzi giuridici e il tenore letterale dell'art. 12, comma 3, CTS che inibisce l'utilizzo - e non l'adozione - delle citate locuzioni da parte di soggetti diversi dagli Enti del Terzo Settore.
Arsea comunica n. 51 del 7/06/2018
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