STAMPA PDF

Vorrei costituire un Ente del Terzo settore: posso già indicare nella denominazione la natura di ETS?

Sul tema è intervenuto il Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 1/2018, sul solco della posizione[i] assunta dal Ministero del Lavoro con la nota del 29/12/2017.

Come è noto il Codice del Terzo Settore (DLgs 117/2017) prevede che gli Enti del Terzo settore devono inserire nella denominazione sociale, in qualunque modo formata, l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La norma precisa anche che "l'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore".

Si tratta di un vincolo già previsto nella disciplina delle imprese sociali (art. 7, comma 3, DLgs 155/2006 e oggi art. 6, DLgs 112/2017), delle Cooperativa Sociale (art. 1, comma 3, L. 381/1991) e delle ONLUS (art. 10, comma 1, Dlgs 460/1997) ed esteso, ma in via solo interpretativa (Agenzia delle Entrate Circolare del 22/04/2003 n. 21) alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il Codice del Terzo settore lo prevede per la generalità degli Enti del Terzo settore e con specifico riferimento anche alle Organizzazioni di Volontariato (art. 32, commi 3 e 4, CTS) e alle Associazione di Promozione Sociale (art. 35, comma 5, CTS), organizzazioni che potranno utilizzare esclusivamente la locuzione caratterizzante senza dover utilizzare anche quella di ETS[ii].

Poiché è vietata (ai sensi del comma 3° dell'art. 12 CTS) – e sanzionata[iii] – l’indicazione di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" ovvero di "parole, locuzioni equivalenti o ingannevoli" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, in capo ad un soggetto non iscritto nel Registro, come ci si deve comportare nelle more dell’iscrizione?

Per il Consiglio del Notariato si può affermare che:

  • nelle more dell'istituzione del Registro, nessun ente può utilizzare nella propria denominazione le locuzioni "ETS", "Ente del Terzo Settore" o altre a queste equipollenti;
  • gli enti, di nuova costituzione o già costituiti, che vogliano far parte degli Enti del Terzo Settore, possono fin da ora inserire nella propria denominazione una o entrambe le indicazioni richieste dall'art. 12 CTS, fermo restando il divieto di utilizzo delle medesime sino all'iscrizione nel Registro;
  • quindi, successivamente all'istituzione del Registro, solo gli enti iscritti nello stesso potranno legittimamente utilizzare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico le locuzioni previste dall'art. 12, comma 1, CTS.

Propendono favorevolmente a queste conclusioni il principio di economia dei mezzi giuridici e il tenore letterale dell'art. 12, comma 3, CTS che inibisce l'utilizzo - e non l'adozione - delle citate locuzioni da parte di soggetti diversi dagli Enti del Terzo Settore.

Arsea comunica n. 51 del 7/06/2018



[i] “Altra questione rilevante attiene alla denominazione sociale dell'ente e all'utilizzo degli acronimi ETS, ODV, APS. Per queste ultime due fattispecie, durante il periodo transitorio, non sorge alcun problema in ordine all'utilizzo dei relativi acronimi da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei registri di settore, alla luce della clausola di equivalenza contenuta nell'articolo 101, comma 3 del codice. Discorso diverso deve essere fatto per gli enti non rientranti nelle tipologie particolari sopra indicate o non in possesso della qualifica fiscale di ONLUS. Poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore, discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel registro unico” 

[ii] Sul tema si segnala la relazione illustrativa al Codice del Terzo settore ed un’altra Massima sempre del Consiglio Notarile di Milano del 16/01/2018

[iii] L'art. 91, comma 3°, CTS ne determina la relativa sanzione: "Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità ".

Lo staff di Arsea

Contatti

Siete interessati ad avere maggiori informazioni sui nostri servizi?
Non esitate a contattarci.

I nostri uffici sono presenti a:

Bologna - Sede legale ed operativa

Via S. Maria Maggiore n.1
40121 Bologna
Tel. 051/238958
Fax 051/225203

Si accede anche da Via Riva di Reno n.75/3, terzo piano, ingresso UISP Comitato Regionale Emilia Romagna

 

Reggio Emilia - Sede decentrata

c/o UISP Comitato Reggio Emilia

Via Tamburini n.5
42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522/267207
Fax: 0522/332782


Si riceve su appuntamento.

© 2016 Arsea s.r.l - via S.Maria Maggiore, 1 - 40121 Bologna - P.IVA 02223121209

Contratto       Privacy Policy       Cookie Policy