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5xmille per le associazioni sportive dilettantistiche: le indicazioni del CONI.

Si ricorda che accedono al 5xmille le associazioni sportive dilettantistiche che:

a) risultano iscritte nell’elenco permanente: l’elenco è stato pubblicato il 28 marzo sul sito dell’Agenzia delle Entrate;

b) non risultano iscritte nell’elenco permanente e quindi presentano l’istanza entro il 7 maggio.

Nel caso in cui l’associazione non risulti iscritta nell’elenco permanente, si rende necessario presentare in via telematica, entro il 7 maggio, il Modello all’interno del quale si richiedono le seguenti informazioni:

- flaggare in DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, a meno che il sodalizio rientri anche nelle categorie comprese negli ENTI DEL VOLONTARIATO nel qual caso seguirà una diversa procedura;

- in dati dell’ente, inserire il relativo codice fiscale, il nome dell’associazione/denominazione, il Comune, Provincia e CAP dove ha sede legale con il relativo indirizzo;

- non compilare la SEZIONE I ma compilare la SEZIONE II apponendo la firma del Presidente/legale rappresentate qualora l’associazione sia in possesso dei requisiti ivi indicati. Nel Modello viene indicato che “l’associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritto al registro del CONI n° ______.

Poiché attualmente il nuovo Registro CONI non genera un numero di iscrizione, il CONI ha chiarito sul proprio sito istituzionale, alla pagina http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html, che

AVVISO PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA TELEMATICA DELLE ASD AL 5 PER MILLE 2018

Nella SEZIONE II, dedicata alle ASD, del Modello da utilizzare per liscrizione al 5 per mille 2018, nel campo da compilare l’associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI n……”, le associazioni interessate possono indicare il numero o codice di affiliazione in luogo del numero di iscrizione in considerazione che il nuovo applicativo Registro 2.0” non prevede l’assegnazione del “numero di iscrizione al Registro”.

Qualora l’associazione sia affiliata a più Enti di promozione sportiva e/o Federazioni sportive e/o Discipline sportive associate, si ritiene che debba essere indicato il primo codice di affiliazione che risulta nella stampa del certificato di iscrizione nel registro CONI.

Tale comportamento – ancorché non in linea con la modulistica adottata dall’Agenzia delle Entrate – non potrà essere contestato per legittimo affidamento ad una Pubblica Amministrazione.

Si auspica che i Comitati regionali accolgano le eventuali istanze in cui le ASD abbiano viceversa indicato il numero di iscrizione nel Registro CONI in loro possesso, in conformità a quanto richiesto dalla modulistica dell’Agenzia delle Entrate, ancorché dato non più aggiornato così come si auspica che, in sede di revisione del Registro CONI, sia effettivamente attribuito in futuro alle Associazioni e Società sportive affiliate il numero di iscrizione nel Registro stesso, come d’altro canto previsto dal relativo Regolamento adottato con Delibera del Consiglio Nazionale CONI del 18/07/2017;

- inserire i dati anagrafici del Presidente/legale rappresentante

- indicare i recapiti dell’ente.

A seguito della iscrizione telematica, si ricordano infine le seguenti scadenze:

1) 14 maggio: viene pubblicato l’elenco degli iscritti al beneficio: è necessario verificare la correttezza dei dati ivi riportati. Il sodalizio può infatti chiedere la rettifica entro il 21 maggio;

2) 25 maggio viene pubblicazione l’elenco aggiornato degli iscritti al beneficio;

3) 2 luglio scade il termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive. La dichiarazione sostitutiva deve essere trasmessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite casella PEC del rappresentante legale, utilizzando la modulistica presente sul sito della Agenzia delle Entrate e la dichiarazione è da inviare al CONI regionale;

4) 1° ottobre: scade il termine per ravvedersi nel caso di omessa presentazione della domanda o trasmissione della documentazione non completa. Il ravvedimento implica il versamento, mediante modello F24, di 250 euro.


Arsea comunica n. 37 del 4/5/2018

 

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