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Quando la Pubblica Amministrazione deve verificare eventuali pendenze erariali prima di pagarvi?

Le Pubbliche Amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) qualora debbano effettuare un pagamento superiore ad euro 5.000 (prima il plafond era di 10.000 euro), sono tenute a verificare se il destinatario abbia omesso il versamento di tasse o contributi per procedere, eventualmente, al pignoramento del credito.

A tal fine il pagamento viene sospeso fino a 60 giorni (prima erano 30 giorni) per garantire all’agente della riscossione di procedere con la notifica dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi. In ogni caso viene congelato esclusivamente l’importo dovuto, comprensivo di spese ed interessi, dovendo la Pubblica Amministrazione procedere al versamento della eccedenza.

A prevederlo è l’articolo 48 bis del DPR 602/1973[i].

Sul tema è intervenuto il Ministero dell’Economia e delle finanze con la circolare n. 13/RGS del 21 marzo 2018, alla cui lettura integrale si rinvia per un esame completo della materia.

Il documento di prassi ha fornito chiarimenti in ordine a diversi aspetti chiave ai fini della corretta applicazione della disciplina in esame, quali ad esempio l’ambito soggettivo e l’importo soglia da considerare in caso di applicazione del meccanismo dello split payment.

 

Quali soggetti devono effettuare la verifica?

Il Ministero ha precisato che devono ottemperare agli obblighi in questione anche:

- gli enti pubblici economici e non economici;

- le aziende speciali (anche consortili), in considerazione della loro riconducibilità nell’ambito degli enti pubblici (è assolutamente irrilevante il fatto che siano qualificate come enti pubblici economici o meno);

- le gestioni commissariali;

- le società interamente direttamente partecipate.

Sono invece esclusi sicuramente dall’obbligo, anche se presenti nell’elenco ISTAT:

- le fondazioni;

- le associazioni;

categorie nelle quali sono inclusi anche gli enti di previdenza e assistenza sociale.

A titolo esemplificativo, una Fondazione del Comune che stipuli contratti con enti senza scopo di lucro per la realizzazione di servizi, non dovrà effettuare i citati controlli prima di procedere al pagamento.

 

Split payment

Qualora le amministrazioni siano soggette al regime della scissione dei pagamenti (split payment), per l’individuazione della soglia a partire dalla quale scatta l’obbligo di verifica va considerato unicamente l’importo che effettivamente spetta al proprio fornitore e quindi al netto dell’IVA, a meno che il fornitore sia esonerato dallo split payment come le organizzazioni in regime ex Lege 398.

Arsea comunica n.26 del 22/03/2018



NOTE

[i] Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.

2.  Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-bis.  Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

 

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