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Avete ottenuto contributi pubblici? Stipulato contratti con la Pubblica Amministrazione?

Queste informazioni devono essere pubblicate sul vostro sito internet …

La scorsa estate è stato introdotto, all’interno della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (art.1, cc. 125-129 della Legge 4.08.2017 n.124[i]), l’obbligo in capo alle associazioni, fondazioni ed ONLUS che ricevono “provvidenze pubbliche” a vario titolo, di pubblicare tali informazioni sui propri siti o portali digitali entro il 28 febbraio di ogni anno.

Sono esclusivamente esonerate le organizzazioni che abbiano percepito complessivamente – da sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere – importi inferiori a 10.000 euro nel periodo considerato.

La norma non è stata coordinata con la Riforma del Terzo settore che già prevede la pubblicazione del bilancio degli Enti iscritti nel Registro unico del Terzo settore, obbligo che decorrerà solo con l’implementazione del Registro attesa per agosto 2019.

 

Da quando scatta l’obbligo?

L’obbligo è previsto “A decorrere dall'anno 2018”: non è stato chiarito se l’obbligo di pubblicità decorre a partire dal 2018 con riferimento ai contributi/corrispettivi percepiti nel 2017 ovvero sia prevista con riferimento alle provvidenze pubbliche percepite nel 2018. Sul termine di decorrenza dell’adempimento il Forum del Terzo Settore Nazionale ha inviato una richiesta formale di chiarimento al Ministro Calenda ma ad oggi non ci risulta pervenuta alcuna risposta.


Quali sono le sanzioni e chi è preposto ai controlli?

Sul primo aspetto la norma è chiara: l'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro il termine di tre mesi dalla scadenza del 28 febbraio.

Non è dato invece sapere chi è il soggetto preposto ai controlli. Di sicuro non l’Autorità anticorruzione come evidenziato nell’articolo de Il Sole 24 Ore pubblicato il 14 febbraio scorso.

«La norma - dicono dall’Anticorruzione - va nella giusta direzione, in una logica di trasparenza che viene giustamente estesa anche a soggetti privati destinatari di risorse pubbliche». Se guardiamo all’applicazione pratica, però - dicono ancora dall’Authority - «il dettato non sembra in grado di imporla davvero, perché non stabilisce a chi spetta la vigilanza, chi è tenuto a irrogare le sanzioni e quali sono le conseguenze di una eventuale rifiuto a restituire le somme percepite».


Gli ulteriori, numerosi, interrogativi rispetto a questa disposizione.

Non era possibile esonerare gli Enti del Terzo settore già obbligati a pubblicare il bilancio nel Registro Unico del Terzo settore, atteso che trattasi di informazione che le imprese possono comunicazione semplicemente inserendole in nota integrativa?

Non era possibile esonerare le associazioni e società sportive dilettantistiche che potrebbero rendere pubblico il dato all’interno del nuovo Registro CONI nella sezione del relativo bilancio?

Esattamente quali informazioni devono essere pubblicate? Solo l’entità delle provvidenze? Importo complessivo o per ogni singola transazione? E’ necessario specificarne la natura?

Cosa deve fare una associazione che non dispone del proprio sito internet? E’ possibile la pubblicazione sul sito dell’ente nazionale affiliante, analogamente con quanto previsto dalla Riforma del Terzo settore per il sito delle reti associative?

 

Arsea Comunica n.14 del 19/02/2018

 



[i] 125.  A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

126.  A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

127.  Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

128.  All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».

129.  All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

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