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Riforma del Terzo settore: incontro a Bologna con uno degli estensori.

Sabato scorso il professor Fici, consulente del Ministero del Lavoro, è stato invitato dalla Scuola Diocesana di Bologna, ospite delle ACLI, ad illustrare i principali contenuti e l’iter legislativo della Riforma.

Con rapide pennellate, il professore ha descritto il passaggio dal c.d. Decreto ONLUS (Dlgs 460/97), che ha assunto un ruolo determinante nel percorso di unificazione degli enti senza scopo di lucro sotto il profilo fiscale, alla Legge delega di Riforma (L.106/2017), che ha avuto l’ambizione di favorire il processo di unificazione anche sotto il profilo civilistico.

Da tante leggi di settore ad un unicum, rappresentato dal Codice del Terzo Settore (CTS), adottato con il DLgs 117/2017, all’interno del quale potrebbe confluire in futuro anche la disciplina dell’impresa sociale, oggi contenuta nel DLgs 111/2017. Un Codice che racchiude disposizioni civilistiche, fiscali e di diritto amministrativo.

Un percorso teso a valorizzare gli Enti del Terzo settore che, attraverso azioni sussidiarie (art.118 della Costituzione), garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo e promuovono l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art.2 Cost.), così contribuendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art.3 Cost.).

Una valorizzazione che passa anche attraverso il riconoscimento – obbligatorio, non meramente programmatico – da parte delle Pubbliche Amministrazioni del ruolo che tali Enti devono assumere nella co-programmazione e co-progettazione degli interventi sociali (art.55 CTS).

L’unificazione parte dalla definizione (art.4 CTS) degli Enti del Terzo settore che avviene attraverso l’indicazione de

1)   le forme che possono acquisire, ossia organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, ente filantropico, impresa sociale, rete associativa, società di mutuo soccorso e organizzazioni di natura diversa (associazione, riconosciuta o non, fondazione e altro ente di carattere privato diverso dalle società);

2) la caratteristica di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

3) la circostanza che, a differenza delle ONLUS, gli ETS non si connotano per lo svolgimento di attività a favore di soggetti svantaggiati (art.10 DLgs 460/97) ma per svolgere attività di interesse generale (tassativamente indicate all’art.5 del CTS ma con un elenco estensibile con DPCM), considerate di immanente interesse generale;

4) la circostanza di operare con modalità che vanno dall’azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, alle azioni di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;

5) la circostanza che siano iscritti nel Registro del Terzo settore, un Registro unico che riconosce però la differenziazione delle identità (si articola in sette sezioni) e al contempo garantisce, senza oneri, la possibilità di passare da una sua sezione all’altra (una organizzazioni di volontariato potrà pertanto diventare eventualmente impresa sociale senza dover devolvere il patrimonio associativo a differenza di quanto previsto dalla leggi di settore).

Enti del Terzo settore che il professor Fici definisce come aziende, in quanto necessitano di una organizzazione di mezzi, ma che operano senza scopo di lucro diretto ed indiretto, fatta salva la possibilità per le sole imprese sociali costituite in forma societaria di dividere gli utili analogamente alle cooperative (art.3 DLgs 111/2017).

Cambia la fiscalità degli Enti del Terzo settore.

Fatte salve le specifiche agevolazioni riconosciute alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale e fatti salvi specifici settori, una attività si considera svolta con modalità commerciali quando l’introito supera i relativi costi effettivi (art.79 CTS). L’Ente del Terzo settore che presenta quindi prevalentemente:

- ricavi derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità commerciali;

- attività diverse da quelle di interesse generale (fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione)

perde la qualifica di ente non commerciale rinunciando a buona parte delle agevolazioni e semplificazioni, pur mantenendo la qualifica di Ente del Terzo settore.

Se oggi la convenzione con la Pubblica Amministrazione per la realizzazione di un servizio che ha ad oggetto attività “aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi” può prevedere un margine in capo all’associazione ed è defiscalizzato sotto il profilo delle imposte dirette (art.143 TUIR), domani la stessa convenzione determinerà un reddito di natura commerciale a meno che il corrispettivo non superi i costi effettivi.

Diverso il discorso per le associazioni di promozione sociale che possono continuare a ricevere dai soci corrispettivi specifici per partecipare ad attività inerenti i fini istituzionali di importo superiore ai costi effettivi, ma più stringente sarà la verifica sull’apporto che i volontari dovranno dimostrare di offrire.

Già la Legge 383/2000 prevedeva che nelle associazioni di promozione sociale l’attività fosse svolta con l’apporto prevalente dei soci a titolo gratuito. Questo principio trova ora corollario nella circostanza che le risorse umane retribuite non potranno essere superiori al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (art.36 CTS). Per dimostrare tale rapporto – sottolinea Fici – non sarà sufficiente valorizzare il numero dei volontari iscritti nel relativo registro (art.17) ma sarà necessario dimostrare che nelle singole attività i volontari sono stati soggetti attivi.

Utilizzando l’esempio delle organizzazioni di volontariato che si occupano di trasporto sanitario – dove “il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari” (art.33) – sarà quindi necessario dimostrare che in ambulanza, se c’è una risorsa umana retribuita, ci siano almeno due operatori volontari.

Si conclude il percorso con lo stato di avanzamento della Riforma con riferimento alla quale si attendono i Decreti correttivi e numerosi Decreti attuativi.

Tecnicamente la delega prevede che tali provvedimenti siano adottati entro agosto: bisognerà vedere però quale sarà la tempistica post elezioni.

Le novità fiscali, a parte quelle già entrate in vigore per le ONLUS, Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri, attendono ancora l’assenso dell’Unione europea e in ogni caso saranno operative nell’esercizio successivo a quello di implementazione del Registro Unico (quindi verosimilmente non prima dell’esercizio 2019/2020). Per le indicazioni sul periodo transitorio rinvia alla Nota del Ministero del Lavoro del 29/12/2017 ma si attendono ancora diversi chiarimenti tra cui l’intervento dell’Agenzia delle Entrate rispetto al tema ONLUS, non affrontato dal Ministero.

Arsea Comunica n. 11 del 19/02/2018 

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