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Legge di Bilancio 2018: collaboratori sportivi nuovo tetto esenzione ed equiparazione alle COCOCO

Prosegue l’esame della Legge di Bilancio (L.205/2017) che ha introdotto alcune novità di forte impatto per il mondo sportivo non lucrativo: ci soffermiamo qui sul delicato tema delle collaborazioni retribuite.

La Legge di Bilancio definisce infatti le collaborazioni sportive continuative come contratti di collaborazione coordinata e continuativa e innalza il plafond di regime di esenzione fiscale da euro 7.500 ad euro 10.000 complessivi annui.

 

In breve gli effetti della norma

A partire dal 1° gennaio 2018 le associazioni/società sportive dilettantistiche che intendono erogare i c.d. compensi sportivi, devono:

1)   verificare il possesso dei requisiti per potersi qualificare come associazione sportiva dilettantistica iscritta nel Registro CONI: le associazioni che promuovono attività non espressamente riconosciute dal CONI non potranno infatti più iscriversi nel relativo Registro e quindi erogare compensi sportivi;

2)  verificare che l’attività per la quale è impegnato il collaboratore sia espressamente riconosciuta dal CONI come disciplina sportiva dilettantistica in quanto indicata nell’elenco approvato dal Consiglio Nazionale del CONI (l’associazione può essere iscritta nel Registro CONI ma promuovere anche una disciplina non riconosciuta dal CONI in relazione alla quale non potrà utilizzare compensi sportivi);

3)  verificare che la tipologia di prestazione sia espressamente riconosciuta dal CONI come qualificante il compenso sportivo;

4)  definire, possibilmente per iscritto, gli accordi di collaborazione con l’istruttore sportivo (una traccia di lettera di incarico è consultabile sul sito www.arseasrl.it);

5)  effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione della collaborazione coordinata e continuativa al Centro per l’impiego;

6)  emettere, all’atto del pagamento, una busta paga, da assoggettare sempre ad imposta di bollo diversamente da quanto previsto per le buste paga dei dipendenti;

7)  effettuare il pagamento con modalità tracciabile se l’importo è superiore ad euro 1.000,00 (in virtù dell’articolo 25 della Legge 133/1999), obbligo che diventa generalizzato, a prescindere quindi dall’importo, a partire dal 1/7/2018 (ex art.1, comma 910 e 911, della Legge di bilancio);

8)  attivare il libro unico del lavoro in quanto vi devono essere iscritte le collaborazioni coordinate e continuative (ex art.39 DL 112/2008).

 

Le prestazioni devono essere espressamente riconosciute dal CONI.

Un tema da sempre dibattuto è stato quello delle figure che possono ricevere i compensi sportivi.

L’Ispettorato del Lavoro, con la Circolare n.1/2016 aveva evidenziato la necessità di verificare “sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni che attuano il riconoscimento della ASD/SSD, quali sono le attività necessarie per garantire l’avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività. A solo titolo di esempio è possibile citare: gli istruttori, gli addetti al salvamento nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento dell’attività.”

Sulla scorta di tale indicazione alcune Federazioni, e, a seguire, alcuni Enti di Promozione sportiva, stavano elaborando l’elenco delle figure che potevano ambire a riceve tali compensi.

Con la Legge di Bilancio viene viceversa affermata la competenza del CONI nel regolamentare la materia, con efficacia quindi per Federazioni ed Enti.

 

Comunicazione preventiva: tutti i percettori rimborsi forfettari/compensi rientrano nell’obbligo?

Si ritiene – e si auspica - che vi rientrino esclusivamente le collaborazioni che presentano i connotati della prestazione di lavoro continuativa nel tempo[i]. Si tratta quindi sicuramente degli istruttori sportivi impegnati in una attività didattica prolungata ma non del percettore premi sportivi (non si tratta di prestazione di lavoro) e, si ritiene, neppure dell’arbitro/giudice sportivo che opera in via non continuativa e non presenta una calendarizzazione predefinita degli impegni.

Su questo aspetto però è indispensabile un chiarimento del Ministero del Lavoro.

 

Qualificazione giuridica e trattamento fiscale/previdenziale.

Il legislatore li qualifica come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ma non muta la qualificazione come redditi diversi (ex art.1, comma 359): l’unico aspetto che cambia è il plafond esentasse di questi compensi che va da 7.500 euro a 10.000 euro all’anno (ex art.1, comma 367[ii]).

L’innalzamento del plafond vale per tutti gli emolumenti indicati nell’articolo 67, c.1 lett.m) del Testo unico delle imposte sui redditi, quindi anche per premi e rimborsi spese forfettari.

Ne consegue che l’associazione/società sportiva dilettantistica:

1)   non opererà ritenute fiscali sugli emolumenti che complessivamente non superano il nuovo plafond di € 10.000;

2)  opererà una ritenuta a titolo di imposta del 23,00%, unitamente alle addizionali regionali e comunali, sulla fascia superiore ad € 10.000 ma non ad € 30.658,28;

3)  sulla fascia superiore ad € 30.658,28 opererà una ritenuta a titolo di acconto, sempre del 23%.

Si ricorda che tali redditi, come in passato, possono accedere al regime agevolato a condizione che non siano conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o in relazione alla qualità di lavoratore subordinato.

Laddove invece il collaboratore svolga professionalmente l’attività ovvero sia nei fatti un lavoratore subordinato (in quanto soggetto a subordinazione gerarchica da parte dell’organizzazione sportiva), il reddito prodotto non potrà qualificarsi come reddito diverso e beneficiare delle relative agevolazioni. Non si ritiene infatti, in considerazione della formulazione della norma, che tali collaborazioni debbano essere considerate ex lege collaborazioni coordinate e continuative in quanto tali non suscettibili di conversione in rapporti di lavoro subordinato in presenza di subordinazione gerarchica ovvero di attrazione nell’ambito dei redditi professionali di fronte ad una pluralità di committenti, mentre non potranno essere considerati più come indicatori di professionalità la continuità della prestazione e la qualificazione degli operatori.

Attesi i diversi orientamenti interpretativi espressi sul tema, si attendono i necessari chiarimenti ministeriali.

 

Devo predisporre la busta paga e quindi il Libro unico del Lavoro?

Si ma sempre, limitatamente, alle collaborazioni che presentano i connotati della continuità nel tempo. Su questo aspetto però è indispensabile un chiarimento del Ministero del Lavoro.

 

NASPI e dipendenti pubblici: cambiano le regole?

L’Inps, con la Circolare n.174 del 23/11/2017, ha chiarito che la percezione di compensi sportivi è compatibile con la percezione di indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI.

Questo vale anche nel momento in cui la collaborazione è stata attratta nell’ambito della collaborazione coordinata e continuativa?

L’articolo 90 della Legge 289/2002 ha previsto la possibilità per i dipendenti pubblici di collaborare con le associazioni e società sportive dilettantistiche percependo rimborsi forfettari, previa mera comunicazione e non autorizzazione all’Amministrazione di appartenenza.

Si può considerare ancora valida questa possibilità anche con riferimento alle collaborazioni a carattere continuativo?

Si attendono anche su questi aspetti i necessari chiarimenti ministeriali.

 

Arsea Comunica n.2 del 16/01/2018



[i] Si arriva a questa interpretazione in quanto la Legge di Bilancio (art.1 comma 358) ha affermato che

“Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

e il citato articolo 2 prevede che

1.  A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

2.  La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

(…) d)  alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative”.

Si ritiene pertanto che si qualifichino come collaborazioni coordinate e continuative quelle collaborazioni – retribuite con i c.d. compensi sportivi -  che si concretizzano in:

- prestazioni di lavoro esclusivamente personali,

- continuative,

con ciò determinando il non assoggettamento a comunicazione preventiva:

- dei premi, in quanto non legati ad una prestazione di lavoro;

- delle collaborazioni prive dei connotati della continuatività nel tempo

sempre assoggettabili alla disciplina di favore dei compensi sportivi.

[ii]  367. Al comma 2 dell'articolo 69 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a)  le parole: « di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 »;

b)  le parole: « 7.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro ».

 

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