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Collegato fiscale 2018: Riforma del Terzo Settore e periodo transitorio.

Prosegue l’esame del c.d. collegato fiscale 2018 con l’esame delle disposizioni che chiariscono le novità della Riforma del Terzo settore nel periodo transitorio, contenute nell’articolo 5-sexies del provvedimento.

In attesa della Circolare esplicativa relativa all’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, su cui stanno lavorando Ministero del Lavoro e Agenzia delle Entrate, interviene il legislatore per sanare alcuni dubbi interpretativi.

L’articolo 102 prevede l’abrogazione immediata – fatte salve le eccezioni di seguito evidenziate - delle seguenti disposizioni:

- la Legge 11 agosto 1991, n. 266, recante la disciplina delle organizzazioni di volontariato, fatta eccezione per le disposizioni recanti agevolazioni fiscali (art.8, comma 2, primo periodo e comma 4), l’osservatorio sul volontariato (art.12, comma 2) e disciplina del registro (art.6) in relazione ai quali è necessario attendere l’emanazione di altri provvedimenti. Ne consegue che con l’abrogazione immediata delle restanti disposizioni erano stati sollevati i seguenti dubbi:

a) quali contenuti deve avere lo statuto di una organizzazione di volontariato costituita dopo il 3 agosto? Quelli contemplati dalla Legge 266 (art.3 abrogato) oppure quelli previsti dal Codice del Terzo settore? In particolare è necessario che siano costituite da un minimo di sette soci (nuovo requisito del Codice del Terzo settore, laddove non previsto già dalla normativa regionale) a partire da quale data?

b) quali risorse economiche può avere una organizzazione di volontariato? Quelle indicate dall’articolo 5 della Legge 266/1991 (abrogato anche se rimangono in vigore le agevolazioni fiscali) o quelle previste dal Codice del Terzo settore?

- la Legge 7 dicembre 2000, n.383, recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale, fatta eccezione per le disposizioni relative alle agevolazioni sulle prestazioni rese ai famigliari dei soci (art.20), sull’imposta sugli intrattenimenti (art.21), il fondo per l’associazionismo (art.13) ed il registro (artt.7, 8, 9 e 10), in relazione ai quali è necessario attendere l’emanazione di altri provvedimenti. Ne consegue che con l’abrogazione immediata delle restanti disposizioni si erano aperti i seguenti temi:

a) quali contenuti deve avere lo statuto di una associazione di promozione sociale costituita dopo il 3 agosto? Quelli contemplati dalla Legge 383 (art.3 abrogato) oppure quelli previsti dal Codice del Terzo settore? In particolare è necessario che siano costituite da un minimo di sette soci (nuovo requisito del Codice del Terzo settore, laddove non previsto già dalla normativa regionale) a partire da quale data?

b) quali limiti sono posti alle risorse retribuite? E’ sufficiente che le associazioni si avvalgano prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali o è necessario dimostrare che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non sia superiore al 50% del numero dei volontari (iscritti nel registro dei volontari) o al 5% del numero degli associati?

L’articolo 102 in esame abroga inoltre norme legate all’erogazioni di fondi, in particolare:

- gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, relativi al Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale;

- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n.177, concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

- il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»;

nonché abroga norme che consentono incentivi alle donazioni quali:

- l'articolo 100, comma 2, lettera l), del TUIR, che prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

- l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del TUIR che garantisce la possibilità di detrarre il 19% le delle erogazioni liberali in denaro, effettuate con modalità tracciabili, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

- l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR che garantisce la possibilità di detrarre il 19% dei contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci ad alcune tipologie di società di mutuo soccorso.

Ebbene il correttivo prevede che queste disposizioni abrogate continuino a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.

Ne consegue che fino al 31 dicembre

· è possibile fruire dei fondi ai sensi delle sopracitate norme;

· è possibile garantire ai donatori le agevolazioni fiscali che verranno meno solo a partire dal 1/1/2018 con l’entrata in vigore del nuovo regime di vantaggio.

 

In sintesi la normativa sulle agevolazioni fiscali alle donazioni

 

Per il 2017

A partire dal 1/1/2018 ex art.104 comma 1

Associazione iscritta nel registro regionale delle APS

a) per gli enti, deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato (art. 100, comma 2, lettera l), del TUIR);

b) per le persone fisiche, detraibilità del 19% delle erogazioni liberali in denaro, effettuate con modalità tracciabili, per importo non superiore a 4 milioni di lire (art. 15, comma 1, lettera i-quater), del TUIR).

Quando diretta ad una APS ente non commerciale (o ente commerciale se la donazione è per le attività di interesse generale) è prevista alternativamente, ex art.83 DLgs 117/2017:

a) per le persone fisiche, detrazione dall'imposta lorda sull’IRPEF di un importo pari al 30%  degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a € 30.000;

b) per le persone fisiche e gli enti, deducibilità dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Organizzazioni di volontariato

Deduzione delle liberalità in denaro o in natura dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1, del DL 14 marzo 2005, n. 35)

Quando diretta ad una ODV ente non commerciale (o ente commerciale se la donazione è per le attività di interesse generale) è prevista alternativamente, ex art.83 DLgs 117/2017:

a) per le persone fisiche, detrazione dall'imposta lorda sull’IRPEF di un importo pari al 35%  degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a € 30.000;

b) per le persone fisiche e gli enti, deducibilità dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Associazione di promozione sociale iscritta nel registro nazionale

Deduzione delle liberalità in denaro o in natura dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1, del DL 14 marzo 2005, n. 35)

Quando diretta ad una APS ente non commerciale (o ente commerciale se la donazione è per le attività di interesse generale) è prevista alternativamente, ex art.83 DLgs 117/2017:

a) per le persone fisiche, detrazione dall'imposta lorda sull’IRPEF di un importo pari al 30%  degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a € 30.000;

b) per le persone fisiche e gli enti, deducibilità dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

 

Arsea Comunica n.81 del 28/12/2017 

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