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Libere riflessioni dopo il Convegno “La Riforma del Terzo Settore: nuove prospettive ed opportunità?”

Ricchi gli stimoli di confronto sulla Riforma del Terzo settore offerti dall’incontro che hanno organizzato la Fondazione dei Commercialisti di Bologna e la Fondazione Forense Bolognese il 25 ottobre scorso. Ne esce un quadro che - per citare Zamagni - valorizza l’attività solidaristica (volontariato), di advocacy (promozione sociale) e di utilità sociale intesa come capacità di produrre valore aggiunto (imprese sociali).

Una riforma che, sempre per citare il professore, appare non solo innovativa rispetto al quadro nazionale - si tratta del primo intervento complessivo sulla materia dopo le leggi di settore[i] e le disposizioni di carattere fondamentalmente fiscale introdotte con la riforma del 1997[ii] - ma che risulta anche invidiabile nel contesto europeo per completezza.

Si tratta di un percorso che trova i suoi cardini nella Legge delega (L.106/2016) e nei decreti attuativi, con particolare riferimento al Codice del Terzo settore (DLgs 117/2017) e alla nuova disciplina dell’Impresa Sociale (DLgs 112/2017) su cui si sono soffermati i relatori. Mancano ancora una quarantina di provvedimenti attuativi, entro l’estate sarà possibile approvare i decreti correttivi e, soprattutto, l’entrata in vigore è scaglionata nel tempo essendo necessario rendere operativo il Registro unico (tempo massimo 18 mesi a decorrere da agosto 2017 per la sue definizione) e acquisire l’assenso dell’Unione europea per quanto riguarda la fruizione delle nuove agevolazioni fiscali (art. 104 DLgs 117/2017) .

Sugli innumerevoli dubbi interpretativi rispetto all’entrata in vigore dei decreti attuativi si segnala che il Ministero del Lavoro sta lavorando su una circolare esplicativa che dovrebbe essere pubblicata a metà novembre.

 

Non si nascondono le perplessità rispetto alla circostanza che non sia stata soddisfatta la delega con riferimento alla riforma del codice civile, tecnicamente giustificata da componenti le Commissione che hanno curato l’elaborazione del Codice come conseguenza della formulazione della legge delega: l’articolo 3 prevede infatti che

1.  Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)  rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti;

ma il Decreto Legislativo di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), fa esclusivo riferimento ai decreti in materia di riforma del Terzo settore, da cui l’impossibilità di intervenire al di fuori del suo “recinto”. E’ pur vero però che la riforma entra nel merito della disciplina delle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione: l’articolo 98 del Codice va ad introdurre l’articolo 42bis del codice civile, con effetto quindi sia per gli Enti del Terzo settore che per gli enti associativi non inclusi nel Registro unico. Tale intervento rende pertanto tale giustificazione non soddisfacente.

La definizione degli aspetti civilistici risulta inoltre sotto alcuni profili lacunosa: a titolo esemplificativo il Codice non si sofferma sul tema del funzionamento delle assemblee. Si dovrà quindi continuare ad applicare le scarse norme indicate nel codice civile laddove lo statuto non intervenga in materia: l’articolo 3 del Codice d’altro canto prevede che “Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.”

Si auspicano sul tema dei chiarimenti onde evitare che siano le Regioni ad intervenire in materia riproponendo il problema dell’assenza di uniformità sul territorio dei vincoli statutari delle associazioni iscritte nei pubblici registri.

 

Di particolare interesse la nuova disciplina sulla procedura di acquisizione della personalità giuridica garantita agli enti associativi che ottengano, però, la qualifica di Enti del Terzo settore.

Viene introdotto con il Codice un sistema dualistico che vede da una parte gli Enti del terzo settore che potranno ottenere detto riconoscimento presentando requisiti statutari ma soprattutto patrimoniali certi: quindicimila euro per le associazioni, trenta per le fondazioni (art.22 del DLgs 117/2017). Gli Enti del Terzo settore potranno sottoporre la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento della personalità giuridica al solo vaglio del notaio.

Le associazioni e le fondazioni che non rientreranno – per scelta o per carenza dei requisiti – nell’ambito degli Enti del Terzo settore saranno invece soggette ancora ad un regime concessorio. Alcune Regioni in realtà hanno già previsto un patrimonio minimo (ad esempio la Regione Emilia Romagna richiede un patrimonio di 25.000 euro per le associazioni), ma altre hanno deciso di riservarsi la potestà di valutare caso per caso (come avviene in Umbria, per esempio).

Appare evidente come questo meccanismo dualistico determinerà le valutazioni dell’iscrizione o meno nel Registro unico del Terzo settore anche per opportunità di questa natura non sempre però uniformi. Se in generale il patrimonio minimo richiesto dal Codice risulta inferiore, non sempre è così: la Regione Abruzzo lo quantifica in 10mila euro, importo quindi inferiore rispetto a quello indicato dal Codice.

 

Si salutano con favore le norme tese a definire gli oneri di trasparenza, attesa anche la circostanza che sono stati modulati rispetto alle dimensioni economiche degli enti non commerciali del terzo settore.

Gli enti con ricavi inferiori ad euro 50,000 potranno continuare ad assolvere all’obbligo di bilancio mediante un semplice rendiconto redatto secondo il regime di cassa (art.87 del DLgs 117/2017). Il rendiconto per cassa è previsto inoltre per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che non superano i 220.000 euro di entrate complessive, nel caso in cui abbiano solo codice fiscale o, se titolari di partita iva, abbiano optato per il regime forfettario (ex art.86 del DLgs 117/2017) non superando il plafond di ricavi commerciali di 130.000 euro.

Sul tema si segnala l’assenza di coordinamento tra l’articolo 13 – che prevede la possibilità di adottare il rendiconto per ricavi complessivi non superiori ad euro 220.000 – e l’articolo 87 – che viceversa prevede tale facoltà solo quando i proventi non siano superiori ad euro 50.000.

Mentre tutti gli Enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul Registro Unico il bilancio – assoluta novità – solo le organizzazioni di dimensioni economicamente rilevanti saranno soggette agli ulteriori oneri quali:

1) la pubblicazione sul sito internet dei compensi erogati ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, in presenza di ricavi superiori ai 100mila euro (art.14 del DLgs 117/2017):

2) la nomina dell’organo di controllo, obbligatoria (art.30 del DLgs 117/2017):

a) nelle fondazioni del Terzo settore;

b) nelle associazioni che costituiscono patrimoni destinati;

c) nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

-   totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

-   ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

-   dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

3) la nomina del revisore legale, obbligatorio  (art.31 del DLgs 117/2017):

a) nelle associazioni e fondazioni che costituiscono patrimoni destinati;

b) nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, e nelle fondazioni quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

-   totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

-   ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

-   dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

 

Si rinvia per gli approfondimenti ai contributi resi disponibili dai seguenti relatori che hanno partecipato al Convegno:

- Bonaga “Valutazione d'impatto Sociale”;

- Cucca “Impresa sociale”;

- Mattei “Aspetti fiscali della riforma”;

- Postal “Criticità della riforma”;

- Suriano “I nuovi obblighi contabili e di rendicontazione del Terzo Settore”;

- Turrini “Aspetti fiscali della riforma”;

consultabili alla pagina web della Fondazione dei Commercialisti di Bologna http://www.fondazionedottcomm-bo.it/eventi%20formativi/materiali.asp.

 

Arsea comunica n.68 del 31/10/2017   


[i] L.266/1991 sul volontariato, L.383/2000 sulle associazioni di promozione sociale, L.381/91 sulle cooperative sociali per citare i più importanti

[ii] Dlgs 460/97

 

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