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Chi può percepire compensi sportivi? Cosa dicono al riguardo le Federazioni sportive?

La normativa, come è noto, non è chiarissima per usare un eufemismo.

Sicuramente non li può percepire chi svolge la prestazione operando, nella sostanza, come un lavoratore dipendente o come esercente arti o professioni. A prevederlo è l’incipit dell’articolo 67 del Testo Unico delle imposte sui redditi che definisce i contorni dell’istituto.

Il CONI ha quindi emanato diverse Delibere per individuare le discipline sportive riconosciute, in relazione alle quali è possibile erogare compensi sportivi (sul tema ci siamo soffermati nelle nostre comunicazione dell’11/4/2017 e del 1/8/2017).

Nel dicembre del 2016 è intervenuto in materia anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare del primo dicembre (vedi la nostra comunicazione del 6/12/2016), in cui si invitavano le Federazioni sportive ad effettuare una ricognizione “delle attività necessarie per garantire l’avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività” al fine di circoscrivere gli ambiti applicativi della norma.

Abbiamo notizia solo di due Federazioni che hanno provveduto in tal senso: si tratta della Federazione ciclistica (Delibera del Consiglio Nazionale del 21/6/2017) e della Federazione italiana Rugby (nota informativa del 22/8/2017).

In entrambi i documenti sono menzionate figure non identificabili nell’allenatore/istruttore/tecnico di disciplina, né riconducibili alla collaborazione amministrativo gestionale, come il responsabile/addetto all’impianto, l’addetto alla comunicazione e al marketing o gli addetti informatici. Si ricorda infatti che l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.21/2003, ha inteso circoscrivere le collaborazioni amministrativo-gestionali all’espletamento dei compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.

La Delibera della Federazione ciclistica appare particolarmente interessante non solo perché definisce l’elenco come “indicativo e non esaustivo”, e conseguentemente suscettibile sia di successivi interventi tesi ad ampliare l’elenco che di una interpretazione estensiva delle figure già indicate, ma anche perché accanto alla elencazione delle figure offre una indicazione delle mansioni inerenti. Per esempio cita il meccanico, come chi si occupa della “messa a punto e riparazione materiali e attrezzature tecniche in gara e nelle fasi addestrative”, gli addetti informatici, intendendo quanti si occupano della “redazione ranking, statistiche, referenti e rapporti di gara” o gli addetti alla comunicazione, quando intesi come “operatori a supporto di organizzazione di gare, eventi ed attività addestrative”.

C’è chi auspica che le Federazioni sportive inseriscano in elenco figure come gli addetti alla manutenzione e alla pulizia degli impianti sportivi. A parere di chi scrive l’eventuale inserimento in elenco di dette figure non tutelerebbe in ogni caso da contestazioni l’organizzazione sportiva: anche laddove la prestazione fosse resa in assenza di subordinazione gerarchica e non nell’esercizio di arti o professioni, non riteniamo che gli addetti alle pulizie siano strettamente funzionali all’avviamento e alla promozione dello sport. Qualificarli tra le figure che possono percepire compensi sportivi significa inoltre privarli delle tutele assicurative, atteso che difficilmente le polizze per le attività sportive coprono dai rischi connessi a tali attività (si pensi allo sfalcio dell’erba, all’allestimento degli impianti o ai rischi connessi all’utilizzo dei prodotti chimici per le pulizie).


Arsea comunica n.62 del 29/09/2017  

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