A partire dal primo luglio 2017 è stata incrementata l’aliquota contributiva prevista dalla Gestione separata INPS con riferimento ai lavoratori ammessi alla DIS-COLL, come evidenziato dall’INPS con la Circolare n.115 del 19/7/2017.
In breve, a partire da luglio questi sono i contributi che è necessario versare all’Istituto previdenziale:
TITOLARE DI PARTITA IVA
TIPOLOGIA DI COLLABORATORE | ALIQUOTA | CHI VERSA | QUANDO VERSA |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) | Il lavoratore, tramite modello F24 telematico | alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2016, primo e secondo acconto 2017) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% | Il lavoratore, tramite modello F24 telematico |
alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2016, primo e secondo acconto 2017) |
COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE
TIPOLOGIA DI COLLABORATORE |
ALIQUOTA | CHI VERSA | QUANDO VERSA |
Cococo, cocopro, assegnisti e dottorandi di ricerca, titolari di indennità di carica non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 33,23% (l’incremento è dello 0,51%) | Il committente tramite modello F24, previa ritenuta di 1/3 del contributo sul compenso del collaboratore | entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso |
Soggetti di cui sopra che sono anche titolari di partita iva per altra attività | 32,72% | Il committente tramite modello F24, previa ritenuta di 1/3 del contributo sul compenso del collaboratore | entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | Il committente tramite modello F24, previa ritenuta di 1/3 del contributo sul compenso del collaboratore | entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso |
Sono destinatari della indennità DIS-COLL:
- i collaboratori coordinati e continuativi;
- i collaboratori a progetto, ossia i titolari di contratti sottoscritti prima della abrogazione dell’istituto;
- gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio esclusivamente in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° luglio 2017;
iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA (anche eventualmente inattiva per cui si rende necessario chiuderla prima di presentare l’istanza), che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Rientrano nell’ambito della tutela in argomento anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.
Sono invece esclusi i percettori di indennità di carica come i componenti il Consiglio Direttivo delle associazioni che percepiscono un emolumento per la carica rivestita nonostante siano tenuti a pagare.
Sempre la Circolare in commento chiarisce che il beneficiario della prestazione DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione DIS-COLL non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
Arsea comunica n. 60 del 18/09/2017
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