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#RiformadelTerzosettore 2: il quadro della riforma.

#RiformadelTerzosettore 2: il quadro della riforma.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato i Decreti attuativi della Riforma del Terzo Settore, in particolare:

1) Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.112 recante “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.106”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.167 del 19/7/2017 e in vigore dal 20/7/2017;

2) il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.111 recante “Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.166 del 18/7/2017 e in vigore dal 19/7/2017;

3) il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 recante il Codice del Terzo settore (di seguito CTS), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto e divenuto ufficiale a partire dal giorno successivo.

Nell’esaminare la materia non dobbiamo dimenticare che:

1) l’entrata in vigore dei provvedimenti in realtà è dilazionata nel tempo con particolare riferimento al sistema di agevolazioni fiscali per il quale è necessario l’assenso dell’Unione europea: la lettura del Codice del Terzo settore e del Decreto sull’impresa sociale deve pertanto avvenire con la consapevolezza che alcune disposizioni che disciplinano gli enti non commerciali sono ancora pienamente operative;

2) il Governo deve emanare ancora diversi importanti decreti attuativi ed adottare linee guida vincolanti per le organizzazioni;

3) l’Agenzia delle Entrate dovrebbe licenziare una Circolare esplicativa per dissipare diversi dubbi interpretativi

e sopratutto

4) il Governo ha un anno (a decorrere dall’adozione del Decreto) per apportare i necessari Decreti correttivi.

 

1 - Quali sono le attività che possono caratterizzare un Ente del Terzo settore?

A dirlo è l’articolo 5, ai sensi del quale: “si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;

b) prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

e) servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

j) comunicazione a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l’accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall’Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di stranieri;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tale elenco potrà essere aggiornato con DPCM da adottarsi su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro trenta giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il parere s’intende rilasciato.

2 - Cosa si intende per Ente del Terzo settore?

Non tutte le organizzazioni senza scopo di lucro si qualificano come “Enti del Terzo Settore” o ETS: è necessario verificare la sussistenza dei seguenti requisiti ed in ogni caso è necessario verificare l’opportunità di assumere tale qualifica, trattandosi in ogni caso di una qualifica – e di un conseguente regime - opzionale.

Possono assumere tale qualifica:

1) le organizzazioni di volontariato (ODV). La Legge 266/1991 viene abrogata ma il Codice le definisce (art.32) come associazioni – con o senza personalità giuridica – costituite da almeno 5 volontari o 3 organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente (e quindi non esclusivo) a favore di terzi di una o più attività specificate al precedente paragrafo. Possono essere soci anche altri soggetti del Terzo settore purché non superino il 50% delle OdV socie. Rimangono associazioni che si avvalgono prevalentemente delle prestazioni volontarie degli associati;

2) le associazioni di promozione sociale (APS). La Legge 383/2000 viene abrogata e il Codice le definisce (art.35) come associazioni – con o senza personalità giuridica – costituite da almeno 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi di una o più attività specificate al precedente paragrafo. Possono essere soci anche altri soggetti del Terzo settore purché non superino il 50% delle APS socie (con una deroga per gli Enti di promozione sportiva). Rimangono associazioni che si avvalgono prevalentemente delle prestazioni volontarie degli associati e, in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati;

3) gli enti filantropici, disciplinati dagli artt.37-39 del Codice, ossia associazioni riconosciute o fondazioni che erogano denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

4) le imprese sociali, incluse le cooperative sociali. Rimane in vigore la Legge 381/1991 che disciplina la cooperazione sociale ma le cooperative diventano automaticamente imprese sociali assoggettate ai vincoli di cui al Decreto Legislativo emanato in virtù della delega di cui all’art.1, comma 2, lettera c) della Legge 106/2016;

5) le reti associative, disciplinate dall’art.41, definite come associazioni di secondo livello che supportano gli aderenti;

6) le società di mutuo soccorso, disciplinate dalla Legge 3818/1886 e dagli artt.42-44 del Codice;

7)ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità:

· civiche,
· solidaristiche
· di utilità sociale

mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Non possono invece assumere in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo settore:

1) le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del DLgs 165/2001,
2)
le formazioni e le associazioni politiche,
3)
i sindacati,
4)
le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
5)
le associazioni di datori di lavoro,
6)
gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

Un trattamento speciale viene riservato agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato: a loro si applicano le norme del Codice limitatamente allo svolgimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Vengono previste le seguenti condizioni:

1) devono aver adottato un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti come stabiliti nei suddetti patti, accordi o intese per tali attività, in cui siano recepite le norme del Codice;

2) siano iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

3) sia costituito un patrimonio destinato a queste attività;

4) siano tenute separatamente le scritture contabili.


3 - Il Registro del Terzo settore.

La qualifica di Ente del Terzo Settore discende dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (tenuto dalle Regioni e dalle Province autonome) che garantirà una maggiore trasparenza nei rapporti con le organizzazioni iscritte, diventando obbligatorio - pena la cancellazione dal Registro - fornire informazioni quali:

- denominazione, forma giuridica, sede legale e secondarie, data di costituzione, oggetto dell’attività, codice fiscale o partita iva;

- l’eventuale patrimonio minimo, qualora si acquisisca la personalità giuridica;

- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente e le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione dei poteri e limitazioni;

- eventuali modifiche allo statuto o ad altri atti o documenti il cui deposito è obbligatorio;

- rendiconti e bilanci nonché i rendiconti delle raccolte fondi e il rendiconto relativo ai contributi pubblici percepiti, da depositare entro 30 giorni dall’approvazione.

 

4 - Quali norme vengono abrogate con la riforma e con quale tempistica?

Il Decreto legislativo prevede l’abrogazione delle seguenti disposizioni a partire dalla sua entrata in vigore, fatte salve le eccezioni di seguito specificate:

1. la Legge 266/1991: è la legge sulle organizzazioni di volontariato che trovano definizione e disciplina nel Codice del Terzo settore in particolare agli articoli dedicati:

a) alla figura del volontario (artt.17-19);

b) agli aspetti statutari ed organizzativi (artt.20-31);

c) alla qualificazione delle OdV (artt. 32-34);

d) ai rapporti con gli Enti pubblici (artt.55-57);

e) ai centri servizi volontariato (artt.61-66);

f) alle misure di sostegno (artt.67-74, 76-78);

g) alla fiscalità (artt.79-84, 86-87);

2. la Legge 383/2000: è la legge sulle associazioni di promozione sociale che trovano definizione e disciplina nel Codice del Terzo settore in particolare agli articoli dedicati:

a) alla figura del volontario (artt.17-19);

b) agli aspetti statutari ed organizzativi (artt.20-31);

c) alla qualificazione delle associazioni di promozione sociale OdV (artt. 35-36);

d) ai rapporti con gli Enti pubblici (artt.55-57);

e) ai centri servizi volontariato (artt.61-66) che potranno essere composti anche da APS e che alle APS potranno indirizzare i propri servizi;

f) alle misure di sostegno (artt.67-73, 75, 77-78);

g) alla fiscalità (artt.79-83, 85-87);

3. gli articoli 2, 3, 4 e 5, della Legge 438/1998, disposizioni che disciplinano il contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, normato ora dal Codice del Terzo settore all’art.73;

4. il D.M. 177/2010 recante Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, in quanto il Codice interviene in materia di contributi pubblici;

5. il Decreto del Ministro del tesoro dell’8 ottobre 1997 recante “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni” perché i fondi sono ora disciplinati dal Codice;

6. l’articolo 100, comma 2, lettera l) del TUIR, disciplinante gli oneri di utilità sociale legati alle erogazioni liberali in denaro dirette alle associazioni di promozione sociale, in quanto il Codice interviene sulla materia all’art.83;

7. l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del TUIR disciplinante le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, in quanto ora disciplinate dall’articolo 83 del Codice;

8. l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR  disciplinante i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso,  in quanto ora disciplinate dall’articolo 83 del Codice.

Alcune disposizioni sono abrogate a decorrere dal termine di cui all’art. 103, comma 2 del Codice, ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico del Terzo settore. Si tratta di:

a. articoli da 10 a 29 del DLgs 460/1997 che disciplina le ONLUS ma che introduce anche disposizioni legate alla nozione di distribuzione indiretta di utili (art.10 DLgs 460), applicabile alla generalità degli enti non commerciali e che trova nuova definizione esclusivamente per gli Enti del Terzo settore nell’articolo 8 del Codice, così come l’agevolazione in materia di imposta sugli intrattenimenti nel corso di eventi di raccolta fondi (art.23) applicabile a tutti gli enti associativi che trova nuova definizione nell’art.82 e applicazione esclusivamente nei confronti degli Enti del terzo settore, cooperative sociali incluse ma imprese sociali in forma non associativa escluse;

b. art. 20-bis, del DPR 600/1973 disciplinante le scritture contabili delle ONLUS, in quanto la materia ora viene definita dall’art.13 e 87 del Codice;

c. articolo 150 del TUIR, relativo al trattamento fiscale delle ONLUS ai fini delle imposte dirette, in quanto le vecchie ONLUS confluiscono nella definizione generica di Ente del Terzo settore, salvo che non si iscrivano in un apposita sezione del Registro (organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale, ente filantropico, impresa sociale, rete associativa, società di mutuo soccorso);

d. articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della Legge 266/1991 relativo alle agevolazioni in materia di IVA in capo alle organizzazioni di volontariato: le agevolazioni in questo caso è previsto che siano applicabili solo alle organizzazioni che presentano i requisiti per accedere al regime forfettario ex art.86 del Codice;

e. articolo 9-bis del Decreto-Legge 417/1991 che aveva esteso alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco l’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 398/1991. Tale regime potrà pertanto essere utilizzato esclusivamente dalle associazioni e società sportive dilettantistiche purché non iscritte nel Registro Unico degli Enti del Terzo settore in tal senso art.89 del Codice, mentre gli altri enti non commerciali – per poter beneficiare di un regime di forfetizzazione delle imposte – dovranno necessariamente iscriversi nel Registro Unico degli Enti del Terzo settore e potranno ambire al regime di forfetizzazione anche dell’IVA (art.86 del Codice) solo se si qualificheranno come associazione di promozione sociale o come organizzazione di volontariato e non supereranno il plafond di entrate commerciali di 130.000 euro;

f. articolo 2, comma 31, della Legge 350/2003 che estende alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro la possibilità di applicare la Legge 398/1991 e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche: tali sodalizi quindi non solo non potranno più accedere al regime di semplificazione contabile e di forfetizzazione delle imposte di cui alla Legge 398 ma non potranno neppure accedere alle agevolazioni sugli eventi di raccolta fondi di cui all’art.25 L.133/1999 che restano di esclusiva titolarità delle associazioni sportive, fatta salva la possibilità di accedere alle agevolazioni in qualità di Enti del Terzo settore (art.7 del Codice) ovvero, qualora non iscritte nel predetto registro, in qualità di enti non commerciali, in applicazione dell’art.143 del Codice; 

g. artt.20 e 21 della Legge n.383/2000 che prevede per le sole associazioni di promozione sociale l’estensione delle agevolazioni fiscali ai corrispettivi specifici versati dai famigliari conviventi dai soci per partecipare alle attività istituzionali dell’associazione di promozione sociale e la non imputabilità delle quote associative alla base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti: agevolazioni confluite nell’art.85 del Codice;

h. articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del DL 35/2005, meglio nota come “più dai meno versi”, in quanto il sistema di incentivi alle donazioni viene ridefinito all’art.83 del Codice.

Arsea Comunica n. 58/2017

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