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Comunicazione periodica dati fatture emesse e ricevute (ex spesometro)

Comunicazione periodica dati fatture emesse e ricevute (ex spesometro)

La comunicazione dati fatture viene introdotta dal DL 193 del 22/10/2016 successivamente convertito in legge n. 225 del 01/12/2016. L’articolo 4 comma 1 del decreto ha riformato l’adempimento nominato “spesometro” andando a modificare quanto originariamente previsto nell’articolo 21 del D.L. 78/2010.

Il legislatore ha ritenuto opportuno riformare tale adempimento ritenendolo uno strumento utile per contrastare l’evasione fiscale, incrociando tali dati con quelli risultanti dalle comunicazioni liquidazioni periodiche IVA trimestrali.

Oggetto della comunicazione e soggetti interessati

Ai contribuenti titolari di partita iva viene richiesto l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute e bollette doganali (registrate ai sensi dell’articolo 25 del DPR 26 Ottobre 1972, n.633) e relative note di variazione .

La comunicazione dei dati va predisposta “per competenza”, quindi in relazione alle fatture emesse rileva la data di emissione e non quella di incasso.

Gli enti del terzo settore che non hanno optato per il regime fiscale agevolato ex legge 398/1991 sono tenuti all’invio dei dati delle fatture, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972

Non tutti i soggetti passivi d’imposta sono però obbligati alla comunicazione dati fatture. Sono infatti previsti dei casi di esonero totale e parziale come chiarito dalla circolare 1/E del 07/02/2017 dell’agenzia delle entrate.

Pertanto, tra gli altri, sono esonerati dall’invio della comunicazione:

- contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi

- produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 c, 6 DPR 633/1972) situati nelle zone montane di cui all’art. 9 DPR 601/73

- contribuenti che hanno esercitato l’opzione per il regime facoltativo della trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1 c. 3 D.Lgs. N, 127/2015) o dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 c. 1 D.Lgs. N. 127/2015) all’Agenzia delle Entrate.

Gli enti del terzo settore,titolari di partita iva che hanno optato per il regime fiscale agevolato ex legge 398/1991  sono esonerati parzialmente da tale comunicazione.

Difatti la circolare 1/E dell’agenzia delle entrate al punto 4, lettera F chiarisce che tali soggetti sono obbligati all’invio delle sole fatture emesse. Si rimanda alla lettura della circolare ARSEA n. 13/2017.

Sono quindi escluse dalla presente comunicazione, i dati delle fatture ricevute, poiché per queste ultime non sussiste obbligo di registrazione da parte degli enti operanti in regime di legge n.398/1991.

In caso di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni,cessioni d’azienda, conferimenti ecc.) il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario) è tenuto a trasmettere distinte comunicazioni  secondo le modalità previste al punto 6 della circolare dell’agenzia delle entrate n.1/E del 07/02/2017.

Scadenze

Il Decreto Milleproroghe ha disposto per il solo anno 2017, due scadenze di invio:

- 1° Semestre 2017: 18 Settembre 2017 (adesso posticipata al 28 Settembre 2017)

- 2° Semestre 2017: 28 Febbraio 2018

Dal 2018, come originariamente previsto dall’art. 4 del D.L. 193/2016, convertito in legge n. 225 del 02/12/2016, la comunicazione ( ad eccezione dei dati relativi al secondo semestre) deve essere trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre. La comunicazione avrà le seguenti scadenze:

PERIODO DI RIFERIMENTO

SCADENZA INVIO A REGIME

1° TRIMESTRE

31 Maggio

2° TRIMESTRE

16 Settembre

3° TRIMESTRE

30 Novembre

4° TRIMESTRE

Fine Febbraio dell’anno successivo

 

Contenuto della comunicazione

La comunicazione avente cadenza trimestrale, ha per oggetto i dati delle fatture emesse, ricevute e relative note di variazione, bollette doganali. I dati da comunicare sono quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ai sensi dell’art.21 del dpr n. 633/1972 e, comunque non differenti da quelli da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del medesimo decreto. (vedi premessa in circolare 1/E Agenzia delle entrate del 07/02/2017)

La comunicazione, compilata in forma analitica (a differenza del vecchio Spesometro che consentiva l’invio dei dati anche in forma aggregata), dovrà contenere come minimo le seguenti informazioni per ogni singola fattura emessa e ricevuta,note di variazione:

a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l'aliquota applicata;
e) l'imposta;
f) la tipologia dell'operazione.

I dati relativi alle fatture elettroniche emesse alla pubblica amministrazione sono già in possesso dell’agenzia delle entrate poiché transitate tramite il sistema di interscambio, e per tale ragione sono esclusi dall’obbligo di comunicazione. Come chiarito dalla circolare 1/E del 07/02/2017, la comunicazione dati fattura potrebbe comunque includere, se dovesse risultare più agevole, anche i dati delle fatture elettroniche. Tale operazione non è considerata dall’agenzia delle entrate come errore. Sono inoltre escluse dall’obbligo di comunicazione ogni altro incasso non documentato da fattura (scontrini,ricevute fiscali,scheda carburante) ed in generale i dati contenuti in altri documenti.

Riepilogando rimangono escluse dall’obbligo di comunicazione:

- fatture elettroniche emesse alla pubblica amministrazione

- ogni altro incasso/pagamento non documentato da fattura

Sanzioni e ravvedimento

Con la Risoluzione N. 104/E del 28 Luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate interviene confermando l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alle sanzioni per omessa/errata trasmissione dati fatture emesse/ricevute (ex Spesometro) tenendo conto della correlazione con la scadenza di presentazione della dichiarazione annuale IVA fissata al 30 aprile di ogni anno.

Partendo dall’analisi della norma sanzionatoria generale la Risoluzione N. 104/E dell’Agenzia delle Entrate ha dato precise indicazioni sulle modalità di calcolo delle sanzioni ridotte a seguito dell’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.

Si ricorda che il ravvedimento è possibile sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

La sanzione per errata/omessa comunicazione dati fatture emesse/ricevute è pari ad Euro 2 per ogni fattura errata/omessa, con limite massimo di Euro 1.000 per ciascun trimestre.

E’ prevista una riduzione del 50% della medesima sanzione, entro limite massimo di Euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture si applicano le regole ordinarie. Ne discende che la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione e applicando alla sanzione le riduzioni previste dalle norme sul ravvedimento operoso, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Sanzione ridotta da Ravvedimento

Se il versamento avviene ...

1/9 del minimo

entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore, Anno n

1/8 del minimo

entro 30 Aprile anno n +1, dall’omissione o dall’errore

1/7 del minimo

entro 30 Aprile anno n +2, dall’omissione o dall’errore

1/6 del minimo

entro 30 Aprile anno n +6, dall’omissione o dall’errore

1/5 del minimo

Fino alla notifica dell’atto impositivo

All’interno della Risoluzione l’Agenzia fornisce tutte le tabelle riepilogative delle scadenze, a regime, per l’invio delle comunicazioni dei dati delle fatture con, evidenziato, il termine per la correzione dell’adempimento. L’importo del ravvedimento dipenderà sia dal momento in cui è stata presentata la comunicazione (con ritardo entro 15 giorni o oltre), sia dal momento in cui vengono versate le sanzioni correlate.

Si rimanda alla lettura della circolare Arsea n. 55/2017 riguardo gli aspetti sanzionatori e possibilità di sanzioni agevolate in caso di ravvedimento.

 

Arsea Comunica n. 57/2017

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