Il primo giugno è entrata in vigore la Legge 31 maggio 2017 n°8 recante “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”.
Si tratta di un provvedimento che disciplina congiuntamente la promozione dell’attività sportiva e la gestione dell’impiantistica sportiva, in passato rispettivamente disciplinati dalle Leggi regionali 13/2000 e 11/2007.
Lo stesso giorno l’Assemblea legislativa ha adottato un atto di indirizzo per il pieno riconoscimento del ruolo che i laureati in scienze motorie potrebbero assolvere nella promozione dell’attività sportiva, anche in ambito sanitario, oggi precluso a differenza di quanto previsto in altri paesi europei per figure analoghe. L’Assemblea chiede pertanto a Governo e Parlamento di intervenire per inserire la laurea magistrale fra i titoli utili per l'esercizio della professione nelle équipe sanitarie e si impegna a porre all'attenzione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni il tema dell'esercizio della professione da parte dei laureati in scienze motorie nelle équipe sanitarie.
Il tema della qualificazione degli operatori assume un ruolo strategico anche nel testo della Legge che affronta però tanti altri argomenti: si parla infatti di salute, benessere, scuola, pari opportunità, ambiente, doping (prevista la revoca dei fondi regionali alle associazioni che, avendone beneficiato, hanno indotto o consentito l'assunzione di sostanze dopanti), turismo e valorizzazione sociale ed economica.
Si prevede che le attività sportive debbano essere svolte con il coordinamento di un istruttore di specifica disciplina (ossia chi è in possesso del c.d. patentino rilasciato dalla FSN/DSA o Ente di promozione sportiva) o di un istruttore qualificato (ossia il laureato in scienze motorie o il diplomato ISEF). Diventa però obbligatorio dotarsi di un istruttore qualificato quando l’attività sia “finalizzata a contribuire un corretto sviluppo, mantenimento, recupero psico-fisico e miglioramento dell’efficienza fisica delle persone” e svolto “in strutture aperte al pubblico”, a meno che non si svolga esclusivamente attività agonistica nei predetti centri.
Un deroga è prevista con riferimento alle attività previste “dai programmi scolastici del competente ministero”: in questo caso non è richiesta una particolare qualifica, ma d’altro canto non sarebbe possibile imporla ai dipendenti del Ministero dell’Istruzione.
Sono altresì esonerati da questo obbligo quanti promuovono attività motorie a carattere ludico-ricreativo non riferibili a discipline riconosciute dal CONI e dal CIP ed esercitate senza finalità agonistiche, quali ballo e danza non ricomprese nella disciplina della Federazione danza (le discipline della danza sportiva sono elencate sul sito https://www.federdanza.it), nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell’individuo che comportino attività motorie.
Alla luce di queste indicazioni, il quadro della tutela dei praticanti l’attività sportiva potrebbe essere così sintetizzato:
TIPOLOGIA DI ORGANIZZAZIONE |
QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI |
L’associazione gestisce in concessione un impianto sportivo pubblico? |
È necessario il coordinatore laureato o diplomato ISEF perché l’impianto sportivo pubblico è struttura aperta al pubblico a meno che l’attività promossa sia solo agonistica, nel qual caso è sufficiente il coordinatore in possesso del patentino rilasciato dalla FSN/DSA/EPS a prescindere dall’impegno fisico richiesto |
L’associazione opera nella propria sede ed esclusivamente con i propri soci/tesserati? |
È sufficiente il coordinatore in possesso del patentino rilasciato dalla FSN/DSA/EPS a prescindere dall’impegno fisico richiesto |
L’associazione non è sportiva dilettantistica ma di danza? |
Teoricamente potrebbe non avere un coordinatore ma di fatto l’elenco delle discipline riconosciute dalla Federazione appare esaustivo per cui anche nell’ambito della danza si ritiene sussistere l’obbligo |
Sarà cura poi dell’associazione garantire adeguata pubblicità dei nominativi dell’istruttore qualificato e di quelli di specifica disciplina, con la consapevolezza che in caso di mancata nomina del coordinatore il sodalizio sarà passibile di una sanzione da 1.000 a 10.000 euro. La disposizione nulla dice in merito alle modalità con cui offrire questa informazione – non è prevista la comunicazione al Comune - ma si ritiene che debba essere data la corretta visibilità onde evitare di incorrere in segnalazioni e conseguente applicazione delle sanzioni.
Nota positiva: le risorse derivanti dall’applicazione delle ammende saranno destinate al sostegno dello sport dilettantistico.
Si evidenzia come il ricorso all’istituto del compenso sportivo sia da evitare non solo nei casi in cui l’attività risulti quella abituale e in relazione alla quale l’interessato percepisce un reddito non marginale, ma anche nei casi in cui l’interessato sia in possesso di titoli quali il diploma ISEF o la laurea in Scienze motorie. Questa è stata infatti l’indicazione offerta dall’INPS Emilia Romagna in diversi incontri pubblici. Come chiarito invece dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n°1/2016 (commentata nella Circolare Arsea del 6/12/2016), la titolarità dei patentini rilasciati da Federazioni o Enti di promozione sportiva non può considerarsi indicatore di professionalità.
Sul fronte dell’affidamento degli impianti sportivi abbiamo delle novità sostanziali dettate dal mutato quadro normativo nazionale e dall’attenzione dell’autorità anticorruzione sul tema.
Vengono riaffermati quei principi generali a cui deve ispirarsi l’affidamento di impianti sportivi, ossia imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità che trovano espressione in procedure di affidamento a evidenza pubblica.
I regolamenti degli Enti locali disciplineranno in particolare le condizioni e modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi a minore rilevanza economica sulla base dei seguenti principi:
a) compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l’uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva;
b) valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali;
c) valutazione dei requisiti di qualificazione e affidabilità economica richiesti per la gestione degli impianti, nonché delle competenze e capacità maturate in eventuali precedenti esperienze di gestione;
d) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, da individuare secondo criteri predeterminati, purché sia assicurato l'equilibrio economico della gestione degli impianti.
Ai fini dell'applicazione dei principi di cui sopra, la Regione dovrà individuare linee guida contenenti migliori pratiche, non vincolanti, al fine della loro promozione sul territorio, nonché le correlate definizioni applicative.
Arsea comunica n.46 del 13/06/2017
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