Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244,nel testo convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n.19, introduce all’articolo 2 “Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti”.
Viene confermata l’applicazione delle tariffe postali agevolate[i] con riferimento alle seguenti tipologie di associazioni:
1) organismi iscritti nell’anagrafe delle ONLUS,
2) associazioni iscritte nel Registro del volontariato (Legge 266/1991),
3) organizzazioni non governative,
4) associazioni iscritte nel registro delle associazioni di promozione sociale (L.383/2000),
5) le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici,
6) le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale,
7) le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica,
8) le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati,
9) le associazioni d'arma e combattentistiche.
Il trattamento tariffario è analogo a quello previsto a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle imprese editrici di libri, definito dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, ossia:
€/100 pz |
|
fino a 200 g |
31,09 |
da 201 a 250 g |
46,79 |
da 251 a 300 g |
62,23 |
da 301 a 350 g |
69,77 |
da 351 a 400 g |
85,47 |
da 401 a 450 g |
101,17 |
da 451 a 500 g |
109,02 |
da 501 a 600 g |
124,72 |
da 601 a 700 g |
140,42 |
da 701 a 800 g |
156,12 |
da 801 a 900 g |
171,88 |
da 901 a 1000 g |
187,58 |
da 1001 a 1100 g |
203,28 |
da 1101 a 1200 g |
218,98 |
da 1201 a 1300 g |
234,68 |
da 1301 a 1400 g |
250,43 |
da 1401 a 1500 g |
266,13 |
da 1501 a 1600 g |
281,83 |
da 1601 a 1700 g |
297,53 |
da 1701 a 1800 g |
313,23 |
da 1801 a 1900 g |
328,98 |
da 1901 a 2000 g |
344,68 |
L’agevolazione tariffaria viene garantita dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che per tre anni - al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attività necessarie per fornire il servizio - provvederà al rimborso a Poste italiane S.p.A. .
Arsea comunica
n.37 del 29/05/2017
[i] Articolo 2 comma 4.
“Fino all'adozione di nuove
tariffe agevolate postali ai
sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n.353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,
n.46 (…) alle spedizioni postali
di stampe promozionali e
propagandistiche, anche finalizzate alla
raccolta di fondi, spedite in
abbonamento postale, effettuate dalle
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003, e dalle associazioni d'arma e
combattentistiche, si conferma l'applicazione
del trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, dal decreto del
Ministro delle comunicazioni
13 novembre 2002, recante:
«Prezzi per la
spedizione di stampe
in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e
non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 291 del 12 dicembre 2002”.
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