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5xMILLE: tra chiarimenti e novità tutto quello che dovete sapere sull’argomento in breve.

Come anticipato sulla nostra pagina FACEBOOK, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco dei soggetti che possono accedere al 5xmille senza dover presentare alcuna istanza. Per sapere se risultate tra gli iscritti, visitate la pagina dedicata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/archivio+5permille/elenco+permanente+degli+iscritti.

Se non risultate tra gli iscritti e se non avete presentato la domanda nel 2016, anche perché non eravate all’epoca ancora costituiti, potete ora presentare la domanda perché è stata pubblicata la nuova modulistica alla pagina

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/iscrizione+elenchi+5+per+mille+2017/infogen_5permille2017.

Il termine ultimo per presentare l’istanza è indicato in lunedì 8 maggio 2017 e la successiva dichiarazione sostitutiva dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno 2017.

Qualora necessitiate di assistenza, non esitate a contattarci per un preventivo all’indirizzo info@arseasrl.it

 

Riepiloghiamo in breve la disciplina.

Come anticipato (nostra informativa n. 55 del 5/9/2016), il DPCM 7 luglio 2016 ha introdotto rilevanti novità nella procedura di accesso al 5xmille, adeguando la procedura di iscrizione alla stabilizzazione del contributo.

A fronte della stabilizzazione del contributo a decorrere da quest’anno:

- è stato eliminato, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, l’onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà poiché l’iscrizione al riparto del cinque per mille non ha più validità meramente annuale;

- è stato istituito un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno. Entro il successivo 22 maggio 2017 gli enti interessati, attraverso i propri legali rappresentanti ovvero loro delegati, possono far valere presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente eventuali errori rilevati o variazioni intervenute. L’Agenzia delle entrate procede, sulla base delle segnalazioni ricevute, ad aggiornare, entro lo stesso termine del 25 maggio 2017 l’elenco degli iscritti pubblicato entro il 31 marzo.

 

Cosa succede se è variato il Presidente rispetto a quello che ha sottoscritto la documentazione nel 2016?

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.5 del 31/03/2017, in caso di variazione del rappresentante legale di uno degli enti inseriti nell’elenco pubblicato entro il 31 marzo 2017, il nuovo rappresentante legale, ai fini dell’accesso al contributo, deve trasmettere all’amministrazione competente, nei termini e con le modalità stabiliti dal DPCM 23 aprile 2010, la dichiarazione sostitutiva, senza ripresentare la domanda di iscrizione. In particolare, i nuovi rappresentanti legali degli enti del volontariato devono produrre la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017.

Resta ferma la possibilità di trasmettere la stessa dichiarazione sostitutiva entro il 2 ottobre 2017 (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2017 cade di sabato), con versamento della sanzione di 250 euro ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

Per gli enti del volontariato, al fine di agevolare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva da parte del nuovo rappresentante legale, l’Agenzia delle entrate rende disponibile sul proprio sito web un apposito modello.

 

Come devono comportarsi le associazioni che non hanno presentato la richiesta nel 2016?

Per chi richiede il contributo per la prima volta, per chi non lo ha richiesto nel 2016 e infine per chi lo ha richiesto nel 2016 ma non è stato inserito nell’elenco pubblicato entro il 31 marzo 2017 perché non regolarmente iscritto o perché privo dei requisiti nell’anno 2016, trovano applicazione le seguenti regole:

1) la domanda di iscrizione e la successiva documentazione integrativa deve essere presentata con le modalità e i termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010;

2) In particolare, gli enti del volontariato, presentano all’Agenzia delle entrate l’istanza telematica entro il giorno 8 maggio 2017 (termine prorogato in quanto il 7 maggio 2017 cade di domenica) e la successiva dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017. Le associazioni sportive dilettantistiche presentano l’istanza telematica alla stessa Agenzia entro il giorno 8 maggio 2017 e la dichiarazione sostitutiva all’ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2017. Resta ferma la possibilità di trasmettere la domanda di iscrizione e/o della relativa documentazione integrativa entro il 2 ottobre 2017 (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2017 cade di sabato) con versamento della sanzione di 250 euro ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

L’Agenzia delle entrate procede alla pubblicazione degli elenchi dei nuovi iscritti nell’anno 2017, nei termini ordinari previsti dal DPCM 23 aprile 2010.

 

Cosa succede se perdo i requisiti per l’accesso al beneficio?

In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti per l’accesso al beneficio, l’articolo 6-bis, comma 4, stabilisce che il rappresentante legale dell’ente è tenuto a trasmettere all’amministrazione competente la revoca dell’iscrizione, con le medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva.

In assenza di revoca il contributo indebitamente percepito viene recuperato con le modalità e i termini disposti dall’articolo 13 del DPCM 23 aprile 2010.

Detto articolo stabilisce che l’amministrazione competente procede al recupero del contributo, prevedendo l’obbligo a carico del beneficiario di riversare all’erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l’ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.

Nel caso in cui l’ente beneficiario non effettui il versamento entro il termine fissato, l’amministrazione competente procede al recupero coattivo del contributo e dei relativi accessori, con rivalutazione ed interessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.

 

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Arsea comunica n.29 del 21/04/2017 

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