http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/archivio+5permille/elenco+permanente+degli+iscritti.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/iscrizione+elenchi+5+per+mille+2017/infogen_5permille2017.
- è stato eliminato, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, l’onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà poiché l’iscrizione al riparto del cinque per mille non ha più validità meramente annuale;
- è stato istituito un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno. Entro il successivo 22 maggio 2017 gli enti interessati, attraverso i propri legali rappresentanti ovvero loro delegati, possono far valere presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente eventuali errori rilevati o variazioni intervenute. L’Agenzia delle entrate procede, sulla base delle segnalazioni ricevute, ad aggiornare, entro lo stesso termine del 25 maggio 2017 l’elenco degli iscritti pubblicato entro il 31 marzo.
1) la domanda di iscrizione e la successiva documentazione integrativa deve essere presentata con le modalità e i termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010;
2) In particolare, gli enti del volontariato, presentano all’Agenzia delle entrate l’istanza telematica entro il giorno 8 maggio 2017 (termine prorogato in quanto il 7 maggio 2017 cade di domenica) e la successiva dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017. Le associazioni sportive dilettantistiche presentano l’istanza telematica alla stessa Agenzia entro il giorno 8 maggio 2017 e la dichiarazione sostitutiva all’ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2017. Resta ferma la possibilità di trasmettere la domanda di iscrizione e/o della relativa documentazione integrativa entro il 2 ottobre 2017 (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2017 cade di sabato) con versamento della sanzione di 250 euro ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.
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