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CU 2017: prorogata la scadenza per la trasmissione telematica ma non per i “compensi sportivi”.

Come da prassi ormai consolidata in prossimità della scadenza di trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche arriva la proroga parziale della scadenza. Quest’anno la proroga, dopo essere stata annunciata a Telefisco già a gennaio scorso, arriva con un comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 03/03/2017.

Sorvolando sulla tempistica e sulla forma di comunicazione adottata, quest’anno però ci sono delle sostanziali novità sulle tipologie reddituali per le quali è concesso più tempo per la trasmissione delle CU2017.

Infatti sebbene la formula della proroga non si discosti da quelle degli anni passati, recitando “La trasmissione delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (come ad esempio redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730) può avvenire anche oltre il 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770”, tuttavia la differenzia si evidenzia dall’analisi delle istruzioni alla compilazione delle CU2017.

A differenza dagli anni passati, infatti, le Istruzioni dividono le causali delle tipologie reddituali del lavoro in due distinti elenchi: quelle che devono essere indicate nel modello 730/REDDITI Persone Fisiche e quelle che non vi devono essere indicate. E solo per le seconde vale quindi la proroga di trasmissione.

Per una lettura integrale dei due elenchi rinviamo alle istruzioni al modello però si segnala che il codice causale “N” (indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici) rientra tra quelli indicati nel modello 730/REDDITI Persone Fisiche.

Quindi, in assenza di altra specificazione circa i redditi di cui al codice “N”, a nostro avviso se ne deve desumere che i compensi sportivi (anche se entro la soglia di esenzione dei 7.500 euro) debbano essere tutti trasmessi telematicamente entro il prossimo 7 marzo. Questa interpretazione sembrerebbe in contrasto con quanto riportato a pagina 36 delle istruzioni al 730/2017 che affermano che in tale modello “Questi ultimi compensi (Ndr: causale “N”) vanno indicati solo se eccedono complessivamente 7.500,00 euro”: appare però logico che, per un controllo effettivo del rispetto della soglia di esenzione di 7.500 euro in capo al singolo percipiente (e quindi della verifica della loro iscrivibilità nel 730), tutte le realtà sportive debbano trasmettere i compensi erogati anche sotto soglia.

Arsea comunica n. 19 del 05/03/2017

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