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Le associazioni alla prova della CERTIFICAZIONE UNICA 2017.

Le associazioni e i Circoli che nel corso dell’anno solare 2016 hanno erogato compensi di qualsiasi natura sono tenuti alla predisposizione ed all’invio telematico della CERTIFICAZIONE UNICA 2017 (CU2017).

In questa circolare ci occuperemo esclusivamente della certificazione per lavoro autonomo.

Già dallo scorso anno le CU2017 sono parte integrante del Modello 770, che quindi servirà solo per comunicare i dati dei versamenti delle ritenute fiscali effettuate con i consueti modelli F24, delle eventuali compensazioni effettuate o dell’utilizzo di crediti di imposta.

Le casistiche di invio delle CU2017 e del modello 770/2017 per lavoro autonomo possono essere sintetizzate come segue:

Situazione

CU

770

Solo compensi senza ritenute fiscali

SI

NO

Solo compensi senza ritenute ma con crediti (utilizzati e no in compensazione) da precedente 770

SI

SI

Compensi con ritenute

SI

SI

 

1. CU2017 – CHE COSA E’?

Le associazioni per certificare i compensi pagati durante l’anno SOLARE 2016 (a prescindere quindi dall’esercizio sociale) dovranno usare il modello CU2017 approvato dall’Agenzia delle Entrate.

TUTTE le CU2017 predisposte dovranno essere trasmesse telematicamente all’Ag. delle Entrate, anche quelle relative a compensi che non prevedono l’applicazione di ritenute IRPEF (es: compensi sportivi sotto i 7.500 euro, professionisti con “regime agevolati”, etc …).

ATTENZIONE !!! Si segnala che in merito ai compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi si devono certificare solo i compensi effettivamente pagati dal 01/01/2016 al 31/12/2016 secondo il principio di CASSA (data pagamento effettivo). Quindi compensi o fatture pervenute nel 2016, ma pagate nel 2017, NON devono essere comunicate, mentre DEVONO essere comunicate fatture o compensi datati 2015 ma pagati nel corso del 2016.

2. SCADENZE PER LA TRASMISSIONE E LA CONSEGNA

Il modello CU2017 dovrà essere trasmesso telematicamente entro il 7/03/2017 e consegnato in DUPLICE COPIA al COLLABORATORE entro il 30/03/2017.

La proroga della scadenza di consegna al collaboratore è stata prevista dal D.L. 193/2016 (Decreto fiscale collegato alla legge di stabilità 2017). Sul tema ci siamo già soffermati con la nostra comunicazione n. 80 del 16/12/2016.

 3. SANZIONI

La sanzione per l’omessa trasmissione entro il 7/03/2017 è di Euro 100,00 per ogni singola CU omessa.

Se la ritrasmissione di una CU - inviata entro i termini ma scartata o trasmessa con dati errati - viene fatta entro 5 giorni dal termine originario non prevede applicazione di sanzioni, mentre la sanzione sarà di Euro 33,33 se la ritrasmissione corretta di una CU inviata nei termini avverrà entro 60 giorni dal 7/03/2017.

 4. QUALI DATI DEVONO ESSERE COMUNICATI.

Con il modello CU2017 devono essere comunicati i seguenti compensi:

1 – Lavoro autonomo (fatture professionisti, anche se aderenti a regimi fiscali che non prevedono l’applicazione della ritenuta d’acconto e associati in partecipazione);

2 – Redditi diversi quali prestazioni occasionali o compensi c.d. “sportivi” (questi ultimi anche se sotto la soglia di esenzione di 7.500 euro). In riferimento ai compensi c.d. “sportivi” si segnala che non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del collaboratore.

3 - Provvigioni, comunque denominate, per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari;

Nelle CU trovano poi spazio nuove sezioni. Tali sezioni sono:

A. DATI PREVIDENZIALI

B. FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

C. REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

D. CASI PARTICOLARI OPERAZIONI STRAORDINARIE

E. SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (Riservata al soggetto erogatore delle somme)

F. SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO, ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI

Per maggiori chiarimenti si rinvia alla lettura completa delle istruzioni alle CU2017 pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Le informazioni contenute in queste nuove sezioni se non saranno comunicate nelle CU comporteranno comunque un obbligo di trasmissione tramite il modello 770/2017. E’ quindi interesse delle associazioni che nel corso del 2016 non hanno effettuato ritenute fiscali sui compensi erogati inserire le informazioni sopra richiamate nelle CU, al fine di essere esonerate dall’invio del Mod. 770.


 Arsea Comunica n. 17/2017

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