Con Circolare n. 1 del 7 febbraio 2017 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti circa l’opzione, entrata in vigore dal 01/01/2017 ed esercitabile entro il entro il 31/03/2017, per la trasmissione telematica anche tra privati delle fatture attive e passive fino ad oggi riservata alle sole fatture attive emesse verso le Pubbliche Amministrazioni.
Nell’ambito di tale circolare viene specificato che le associazioni con opzione al regime forfettario previsto dalla Legge 398/91, che decidano di adottare tale regime di trasmissione telematica (fatturazione elettronica tra privati), avranno l’obbligo di inviare telematicamente solo le fatture attive emesse, rimanendo esclusa la trasmissione delle fatture ricevute in quanto non soggette all’obbligo di registrazione contabile.
Il paragrafo 5 della circolare poi fornisce alcuni chiarimenti circa gli obblighi comunicativi derivanti dal nuovo Spesometro 2017, così come modificato dal D.L. 193/2016. In tale parte della circolare si precisa che “i chiarimenti riportati nei paragrafi precedenti e relativi ai dati fattura ai fini delle trasmissioni opzionali (articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015) – valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010”.
L’Agenzia delle Entrate quindi sposa l’interpretazione, auspicata da più parti, di escludere dall’obbligo di inserimento nello Spesometro di tutte le fatture ricevute che non incidano sulla determinazione dell’IVA da versare: nella fattispecie delle associazioni in regime Legge 398/91 restano escluse tutte le fatture fornitori in quanto la liquidazione dell’IVA avviene sulla base di una percentuale relativa alle sole fatture emesse, ed inoltre per tali soggetti non vige l’obbligo della registrazione su libri contabili delle fatture fornitori.
L’unico dubbio interpretativo rimasto è se tale semplificazione si possa applicare già dallo Spesometro relativo alle fatture 2016, o se tale chiarimento invece si debba ritenere riferito solo all’adempimento così come riformulato dal D.L. 193/2016 e quindi solo a partire dai dati per l’anno 2017. In merito si auspica che vengano forniti tempestivi chiarimenti.
Nostre precedenti comunicazioni relativamente a nuovo Spesometro:
Comunicazione n. 65 del 02/11/2016
Comunicazione n. 76 del 05/12/2016
Arsea comunica n. 13 del 08/02/2017
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