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Decreto Fiscale: dal 2017 nuove scadenze per l’invio dello Spesometro

Nella G.U. n. 249 del 24/10/2016 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 193 del 22/10/2016 denominato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” (c.d. Decreto fiscale collegato alla legge di stabilità 2017).

L’articolo 4 del Decreto, tra le altre cose, introduce diverse novità in materia di Spesometro, andando a sostituire integralmente il previgente art. 21 del D.L. n. 78 del 31/05/2016.

Chi è obbligato alla comunicazione.

Su questo versante non sembrano esserci novità in quanto anche l’attuale formulazione dell’articolo 21 prevede che solo i soggetti passivi d’imposta (quindi solo le associazioni titolari di P.IVA) siano chiamate ad assolvere a questo obbligo di comunicazione.

Le nuove scadenze.

Con il nuovo provvedimento vengono modificati i termini di presentazione di tale comunicazione: infatti, a partire da gennaio 2017, si passa da una cadenza annuale ad una trimestrale. I nuovi termini per l’invio delle comunicazioni sono fissati entro il secondo mese successivo alla conclusione del trimestre, quindi con le seguenti tempistiche:

Periodo di riferimento

Scadenza invio

I° Trimestre (gennaio-marzo)

31 maggio

II° Trimestre (aprile-giugno)

31 agosto

III° Trimestre (luglio-settembre)

30 novembre

IV° Trimestre (ottobre-dicembre)

fine febbraio


Resta salvo che la comunicazione dello Spesometro per l’anno 2016 avverrà ancora con le modalità e le scadenze precedenti.

I nuovi dati da comunicare.

In attesa che un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate definisca nel dettaglio le modalità ed il nuovo modello di comunicazione, il D.L. 193/2016 stabilisce già che i dati dovranno essere inviati esclusivamente in forma analitica: dal 2017 verrà meno pertanto la possibilità dell’invio “aggregato” dei dati di clienti e fornitori e dovranno essere comunicati i dati delle singole fatture emesse e ricevute.

Il nuovo modello dovrà contenere come minimo le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

b)   la data ed il numero della fattura;

c) la base imponibile;

d)   l'aliquota applicata;

e) l'imposta;

f) la tipologia dell'operazione.

 Incrocio di informazioni.

Il comma 5 dell’articolo 4 prevede che le informazioni fornite trimestralmente attraverso lo Spesometro siano poi incrociate con i dati forniti dai contribuenti attraverso il nuovo adempimento di comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni IVA introdotto dal D.L. 193/2016. Sulle nuove comunicazioni relative alla liquidazioni Iva torneremo in una prossima circolare.  Ovviamente questo incrocio di dati sarà possibile solo per quei contribuenti che saranno tenuti alla presentazione anche di questa nuova comunicazione.

Qualora dagli esiti derivanti dall’esame dei dati dello Spesometro e della comunicazione iva o tra quest’ultima e quanto effettivamente versato, dovessero emergere incongruenze, allora l’Agenzia delle Entrate provvederà a comunicare al contribuente tali discrepanze: quest’ultimo quindi potrà fornire chiarimenti, segnalare dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, oppure adeguarsi alla segnalazione provvedendo a versare quanto dovuto tramite ravvedimento operoso.

Esclusioni.

Il comma 3 del nuovo articolo 21 prevede come unica esclusione esplicita dall’obbligo di comunicazione “le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate”.

In considerazione della ratio della norma, espressa chiaramente nel titolo dell’articolo 4 (“Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione”), e considerata la volontà dichiarata di effettuare incroci di dati anche con la nuova comunicazione dati relativa alla liquidazioni periodiche Iva, difficilmente si può pensare che vengano riprese le casistiche di esclusione della precedente normativa quali:  le operazioni già oggetto di invio obbligatorio all’anagrafe tributaria, le operazioni attive e passive pari o superiori a euro 3.600, effettuate nei confronti di soggetti non passivi ai fini Iva (cioè soggetti non in possesso di P.Iva), non documentate da fatture, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Analoga considerazione si può svolgere anche per le fatture che in passato erano escluse dallo Spesometro in quanto oggetto di comunicazione con i modelli Intrastat  e Black list: il D.L. 193/2016 elimina infatti tali obblighi di comunicazione e quindi si presume che tali operazioni debbano essere comunicate nel nuovo Spesometro.

Ci si augura invece che vengano riconfermate le esclusioni che maggiormente interessavano il mondo delle associazioni, ossia: gli introiti di natura ISTITUZIONALE (quote di adesioni, contributi liberali) e quelli decommercializzati (corrispettivi percepiti dai soci per partecipare ad attività di natura istituzionale), oltre ai costi esclusivamente afferenti alle medesime attività. Su tali dati infatti non è possibile alcun incrocio sul versante IVA poiché gli introiti sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva e l’Iva sui costi è completamente indetraibile. Quindi il mancato rinnovo di tali esclusioni rappresenterebbe esclusivamente un comportamento inutilmente vessatorio nei confronti delle associazioni senza alcun riscontro di utilità pratico per il recupero di evasione.

Credito d’imposta per adeguamenti tecnologici.

Il D.L. prevede anche che i contribuenti che a seguito di questo nuovo obbligo debbano sostenere oneri di adeguamento tecnologico possano godere di un credito d’imposta (una tantum) di euro 100,00. Tale credito d’imposta però potrà essere utilizzato solo da quei soggetti che nell’anno precedente al sostenimento dell’investimento abbiano avuto volumi d’affari inferiori a euro 50.000.

Sanzioni.

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura oggetto di comunicazione nello Spesometro viene prevista una sanzione pari a euro 25,00 (anziché i precedenti euro 100,00) con un massimale di sanzione di euro 25.000,00.

Arsea comunica n.65 del 02/11/2016           

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